IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza;
   Letti  gli  atti  del  procedimento  penale nei confronti di Congiu
 Luciano, indagato per il reato di cui  agli  artt.  56,  629  cp:  in
 sintesi  si  tratta  di  un  tentativo d'estorsione che sarebbe stato
 messo in opera nel luglio 1996 dal  Congiu  con  il  minacciare  tale
 Giunta  Carmelo  di  fare  saltare  lui  e  la sua azienda se non gli
 fossero stati restituiti due assegni di provenienza  illecita  -  uno
 per L. 15.400.000 e l'altro per L. 14.350.000 - che esso Congiu aveva
 in  precedenza,  previa apposizione della firma di girata, versato al
 Giunta in pagamento di forniture ricevute  (v'e'  da  aggiungere  che
 agli atti c'e' anche un fascicolo proveniente dalla Procura presso la
 Pretura  di  Vercelli  per ipotesi di truffa e di ricettazione sempre
 addebitabili al Congiu ai danni del Giunta);
   Dato atto che il pubblico ministero formulava il  29  gennaio  1998
 richiesta di archiviazione (comunicata al denunziante il 9 marzo 1998
 e  qui  pervenuta  il  13  marzo 1998), assumendo che difettavano gli
 elementi  del  reato  d'estorsione,  in  specie  sotto   il   profilo
 dell'ingiusto   profitto  ("posto  che  l'interesse  dell'indagato  a
 riavere  indietro  gli  assegni  ...  non  nasceva  sicuramente   dal
 proposito  di  procurarsi  un  illecito profitto, ma dalla constatata
 illegittimita' degli assegni, taluni  dei  quali  erano  gia'  andati
 insoluti  ...,  e,  pertanto, sia pure con l'uso asserito di minacce,
 l'indagato non cercava  d'assicurarsi  un  profitto,  ma  di  evitare
 ulteriori  problemi") ed aggiungendo che per la "pacifica commissione
 del reato di truffa a carico del Giunta"  gli  atti  sarebbero  stati
 successivamente  rinviati  per  competenza  alla  Procura  presso  la
 Pretura;
   La  persona  offesa  presentava  opposizione  il  18   marzo   1998
 sostenendo  che  le  risultanze  di  fatto acclarate avrebbero dovuto
 portare il p.m. alla contestazione del delitto di tentata  estorsione
 (infatti   l'apposizione   della   firma  di  girata  su  un  assegno
 costituisce quantomeno un riconoscimento di  debito;  il  tentare  di
 costringere   taluno   mediante  violenza  o  minaccia  a  restituire
 indebitamente il titolo ha la finalita'  di  conseguire  un  ingiusto
 profitto  con  altrui  danno  eliminando  la  prova  di  un  rapporto
 obbligatorio ed integra percio' gli estremi  della  violazione  degli
 articoli   56   e  629  cp);  l'opponente  indicava  l'oggetto  della
 investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova;
   Questo  g.i.p.,  a  seguito  di  udienza  camerale,  disponeva  che
 venissero sentiti, al fine di provare le minacce, la parte  offesa  e
 tale Carosso Aldo (indicato dall'opponente);
   Il pubblico ministero, nel termine assegnatogli, sentiva le persone
 sopraindicate (i relativi verbali occupano sette pagine dal F 81 al F
 87)  e  con atto datato 3 novembre 1998, comunicato alla parte offesa
 il 9 novembre 1998 e qui pervenuto il 23 novembre 1998,  ribadiva  la
 richiesta  d'archiviazione,  estendendola  questa  volta  anche  alle
 truffe;
   Rilevato che, ai sensi dell'art. 408, comma 3 c.p.p.,  "la  persona
 offesa puo' prendere visione degli atti";
   Ritenuto  che,  la  facolta'  riconosciuta  alla parte offesa debba
 essere estesa al suo difensore,  in  virtu'  del  disposto  dell'art.
 101, comma 1 c.p.p.;
   Considerato  che,  nel  caso  di  specie,  non  sarebbe sorto alcun
 problema se il p.m. si fosse adeguato alla  sentenza delle S.u. della
 S.C.   3 dicembre-14  aprile  1995,  ric.  Sciancalepore,  ed  avesse
 acconsentito all'estrazione di copia informale;
   Atteso  che  il  difensore  della parte offesa, a cui veniva negata
 fotocopia  informale,  con  istanza  depositata  l'11  novembre  1998
 chiedeva  copia  degli  atti  dell'indagine  suppletiva scrivendo non
 senza ragione:  "pare del tutto illogico ed assurdo che un difensore,
 al fine di fare  fino  in  fondo  il  proprio  dovere,  debba  essere
 costretto  ad  opera  di  amanuense  prendendo  appunti dagli atti in
 visione con contestuale sessione telefonica (a  mezzo  di  cellulare)
 con  il  cliente  oppure essere costretto a ricevere il cliente negli
 uffici della  Procura  con  tutti  i  disagi  conseguenti  anche  per
 l'attivita' dell'Ufficio";
   L'istanza   del   difensore   non  veniva  accolta;  si  legge  nel
 provvedimento  reiettivo:  "rilevato  che  ex  art.  408  c.p.p.   al
 difensore  spetta  solo il diritto di visionare il fascicolo respinge
 la richiesta autorizzando solo il rilascio di copia  della  richiesta
 d'archiviazione";
   Il    difensore,    con   l'atto   d'opposizione   alla   richiesta
 d'archiviazione depositato il 19 novembre 1998, eccepiva la  nullita'
 del  procedimento  "per  inosservanza  delle  norme che consentono al
 difensore di estrarre copia degli atti del procedimento una volta che
 allo stesso sia consentito prenderne visione";
   Considerato che l'art. 24 della Costituzione afferma che "la difesa
 e' un diritto inviolabile";
   Ritenuto che, nel caso di specie, il diritto della  difesa  risulti
 ingiustificatamente ostacolato e compresso dal mancato riconoscimento
 della   facolta'   del   difensore   di  estrarre  copia  degli  atti
 dell'indagine suppletiva, tenuto conto del breve margine di tempo per
 proporre opposizione e della intuibile difficolta'  di  stabilire  un
 tempestivo  contatto  da  parte  del  difensore (presso il cui studio
 sono, ex art.  33 disp. att. c.p.p., notificati gli  avvisi)  con  il
 suo cliente;
   Considerato  che  quanto  scritto  nella motivazione della sentenza
 17-24 giugno 1997 n. 192 della Corte costituzionale in  caso  analogo
 ("se si riflette sulla ratio dell'istituto, il deposito degli atti in
 cancelleria  a  disposizione delle parti, deve, di regola, comportare
 necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facolta'
 di estrarne  copia;  al  contenuto  minimo  del  diritto  di  difesa,
 ravvisabile  nella  conoscenza degli atti depositati mediante la loro
 visione, deve  accompagnarsi  automaticamente,  salvo  che  la  legge
 disponga  diversamente,  la  facolta'  d'estrarne  copia,  al fine di
 agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente  e
 materialmente degli atti per preparare la difesa ed utilizzarli nella
 redazione  di richieste, memorie, motivi d'impugnazione") fa ritenere
 non  manifestamente  infondata  la  questione  di   costituzionalita'
 dell'art.  408, comma 3 del c.p.p.  nella parte in cui non prevede il
 diritto del difensore di estrarre copia;
   Ritenuto che la questione non sia irrilevante tenuto conto  che  un
 esame  completo e congiunto degli atti assunti da parte del difensore
 e della parte offesa puo'  evitare  una  irrimediabile  archiviazione
 fondata su motivi di fatto incensurabili in cassazione;