IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di Frison Giosue' nato ad Enego il 9 luglio 1936 indagato per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, considerato che nel corso del suddetto procedimento veniva eseguita mediante incidente probatorio perizia psichiatrica sulla persona del Frison all'esito dellaquale il perito concludeva ritenendo sussistere per infermita' totale incapacita' di intendere e volere del medesimo, senza che sussista impedimento dello stesso a partecipare coscientemente al procedimento; che a seguito di tale perizia il pubblico ministero richiedeva, ai sensi degli articoli 206 e 222 del codice penale e 312, 313 del codice di procedura penale, l'applicazione nei confronti dell'indagato della misura di sicurezza provvisoria dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario; attesoche' il perito aveva evidenziato la pericolosita' sociale del prevenuto; Ritenuto che, in presenza della richiesta del pubblico ministero e della prognosi di pericolosita' sociale del Frison, ed apparendo la perizia immune da vizi tecnici logici, questo giudice dovrebbe applicare senz'altra scelta di misura di sicurezza richiesta; che in particolare, stante la richiesta del pubblico ministero e la infungibilita' tra misura di sicurezza e misura cautelare, risulta in particolare inapplicabile la speciale procedura prevista per gli infermi di mente dall'articolo 73 del codice di procedura penale con ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero oppure con applicazione della custodia cautelare nelle forme di cui all'articolo 286, e cioe' mediante custodia cautelare in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero; Rilevato che l'attuale normativa, cosi come sopra ricordata, e derivante dalla nuova introduzione, col codice di rito del 1988, delle nuove misure di cui all'articolo 73 e 286, senza che venisse nel contempo abrogata od almeno diversamente disciplinata la sopravvissuta norma relativa all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, appare massimamente illogica, riservando in sostanza alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, senza che sia dato di rinvenire un obbligo di motivazione in ordine a detta scelta ed anzi essendo palesemente identici i presupposti, dal momento che l'esecuzione della custodia cautelare in struttura ospedaliera "ordinaria" presuppone pur sempre (salvo che sussistano le diverse esigenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 del c.p.p., nella specie inesistenti) la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 274 lettera c), che riguardano inequivocabilmente una specifica pericolosita' sociale dell'indagato; che tale irrazionale duplicita' di misure senza che soprattutto sia dato di rinvenire un qualche dato normativo che determini eventuali diversita' di presupposti applicativi, si rivela come attributiva di insindacabili ed inimpugnabili scelte del pubblico Ministero e di conseguenza del giudice che sia chiamato a decidere sulle richieste del pubblico ministero, scelta che, nel caso in cui il p.m. richieda ed il giudice debba applicare la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelerebbe ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non solo per la notoria situazione di fatiscenza e semiabbandono in cui versano tali strutture, ma soprattutto perche' da una parte la misura di sicurezza e' tendenzialmente applicabile indefinitamente nel tempo, salvo venir meno della pericolosita', laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura (ospedale psichiatrico "ordinano") e' ovviamenie soggetta ai limiti temporali di cui all'articolo 303 del c.p.p., anche qualora in ipotesi la pericolosita' perduri ed addirittura perde l'efficacia nel caso di cui allarticolo 73 c.p.p., qualora venga adottato dall'autorita' amministrativa un provvedimento previsto dalla legge sui trattamento sanitario delle malattie mentali; Considerato che pertanto la normativa surrichiamata, in particolare gli articoli 206, 222 del c.p. e gli articoli 312 e 313 del c.p.p., per la conclamata irragionevolezza che contraddistingue l'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, appaiono manifestamente contrastare - se posti in relazione con gli articoli 274 e 303 del c.p.p. - col dettato degli articoli 3 e 13 della Costituzione, per le ragioni sopra ampiamente esposte; Ritento che la questione e' rilevante, dovendo appunto questo giudice pronunciarsi sulla richiesta del p.m. relativa all'applicazione dell'articolo 206 del c.p. e relative norme consequenziali sopra richiamate;