Letti gli atti del procedimento contro Sgarbi Vittorio, nato in
Ferrara l'8 maggio 1952, ivi residente, via Giuoco del Pallone n.
31/5, di fatto domiciliato in Roma, via Veneto n. 50, presso l'Hotel
"Majestic". Difeso di fiducia dall'avv. Stefano Previti del foro di
Roma e dall'avv. Luigi Faggella del foro di Milano, nominato
sostituto processuale;
Parte civile: Esposito Luigi, nato in Napoli il 27 ottobre 1950,
elettivamente domiciliato in Vola (Napoli), in via Lufrano Parco
Falco, sc. B, presso lo studio del proprio difensore avv. Gennaro
Caccaviello del foro di Napoli;
O s s e r v a
Con querela depositata presso l'ufficio denunzie della procura
della Repubblica del tribunale di Napoli il 6 aprile 1995, il dott.
Luigi Esposito, magistrato con funzioni di giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Napoli, esponeva che nel corso
della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 24 gennaio
1995, andata in onda sulla rete televisiva della Fininvest "Canale
5", l'on. Vittorio Sgarbi aveva, "con intento palesemente e
gratuitamente denigratorio", criticato l'operato da lui tenuto
nell'ambito del procedimento penale contro tale Lasi Franco,
accreditando una versione dei fatti "mistificante e priva di ogni
obbiettivita' storica".
Gli atti venivano trasmessi, per competenza, alla procura della
Repubblica presso il tribunale di Roma che esercitava, nei confronti
dell'on. Sgarbi, con richiesta depositata presso l'ufficio gip il 15
dicembre 1995, l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio in
ordine al seguente reato: "artt. 595 c.p., 13 legge 8 febbraio 1948,
n. 47, 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, per aver offeso, nel
corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" la
reputazione di Luigi Esposito, mettendo acriticamente in dubbio la
dignita' umana dello stesso, in riferimento ai denegati doveri di
ufficio scaturenti dalle funzioni di magistrato, in particolare con
il parafrasare il metodo di ricerca proprio della filosofia socratica
attraverso una serie di interrogazioni alla interlocutrice telefonica
tese a concludere con il dubbio: "Esposito e' un uomo?", e quindi
traendo sintesi di preteso insegnamento nella necessita' che
l'umanita' del giudice Esposito si manifestasse in riferimento sia
alla omissione di verifica delle gravi condizioni fisiche del
detenuto cui faceva riferimento l'interlocutrice, sia in riferimento
all'asserito assunto atteggiamento di diniego all'accesso in carcere
di religiosi, senza bisogno che fosse la televisione a doverglielo
ricordare. Roma, 24 gennaio 1995".
Nell'udienza preliminare del 22 maggio 1996 il gip del tribunale di
Roma, nella vigenza del d.-l. 10 maggio 1996, n. 253, rilevato che la
difesa dell'on. Sgarbi aveva eccepito l'applicabilita' dell'art. 68,
comma 1, della Costituzione e reputando che i fatti ascritti
all'imputato, verificatisi nel corso di una rubrica televisiva dallo
stesso condotta, non potevano, atteso anche il tenore degli argomenti
trattati, qualificarsi come "mera divulgazione di voti espressi o di
atti parlamentari specifici", in quanto il concetto di attivita'
divulgativa doveva ritenersi "di rigorosa accezione, pena,
altrimenti, l'inammissibile allargamento della garanzia
costituzionale - funzionalmente collegata alla attivita' parlamentare
propriamente intesa - a qualsiasi manifestazione del pensiero in
qualsivoglia sede e su qualunque tema espresso con modalita' in se'
lesive di valori anch'essi costituzionalmente protetti", disponeva,
ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del citato d.-l. 10 maggio 1996, n.
253, la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati
perche' deliberasse in merito alla questione relativa alla
applicabilita', alla fattispecie in esame, dell'art. 68 della
Costituzione, disponendo nel contempo la sospensione del procedimento
fino alla deliberazione della Camera dei Deputati prevista entro il
termine di novanta giorni, salvo proroga.
Dopo una richiesta del Presidente della Camera dei deputati in data
2 agosto 1996 con la quale veniva espressamente richiesto di
enunciare "il fatto per il quale e' in corso il procedimento", con
l'indicazione delle norme che si assumevano violate e degli elementi
sui quali si fondava il provvedimento, in quanto nella prassi
parlamentare l'ordinanza era l'unico atto del procedimento che veniva
stampato e distribuito, per motivi di riservatezza, il gip di Roma,
con ordinanza in data 7 agosto 1996, adempiva a quanto richiestogli
investendo nuovamente la Camera dei Deputati della questione
dell'applicabilita' dell'art. 68 della Costituzione.
In data 25 febbraio 1997 il predetto gip, rilevato che il
decreto-legge in data 23 ottobre 1996 n. 555, recante "Disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione" non era
stato covertito in legge nel termine di sessanta giomi dalla
pubblicazione - come da avviso di mancata conversione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 - e che analogo
provvedimento non era stato reiterato, e rilevato, altresi', che la
Camera dei Deputati non aveva proceduto alla deliberazione entro il
termine di cui al comma 50 dell'art. 2 del citato decreto-legge n.
555 del 1996, fissava la prosecuzione dell'udienza preliminare per il
giorno 12 marzo 1997.
All'esito di tale udienza il gip di Roma emetteva sentenza di
incompetenza per territorio ordinando la trasmissione degli atti alla
procura della Repubblica presso il tribunale di Salemo, competente ex
art. 11 cpp, rivestendo la persona offesa la qualita' di magistrato
in servizio presso il tribunale di Napoli, e cio' in accoglimento
della tesi (Cass. pen. sez. I, 30 gennaio 1995, n. 6018) secondo la
quale nel caso di diffamazione commessa mediante trasmissioni
radiofoniche o televisive e consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, la speciale competenza territoriale stabilita dall'art.
30, comma 50 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al luogo
di residenza della persona offesa, trovava applicazione anche nel
caso in cui il reato veniva ascritto a soggetti diversi da quelli
indicati nel comma 1 del citato articolo (concessionario pubblico o
privato ovvero persona da loro delegata al controllo della
trasmissione), e, in particolare, al conduttore della trasmissione
televisiva nel corso della quale il reato sarebbe stato commesso.
Il procuratore della Repubblica di Salerno, con richiesta
depositata presso la cancelleria di questo giudice in data 26 luglio
1997, chiedeva il rinvio a giudizio dell'on. Sgarbi in ordine al
"delitto previsto e punito dagli articoli 595 cd. pen., 13, legge 8
febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 40, legge 6 agosto 1990, n. 223,
per aver offeso, nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi
quotidiani" del 24 gennaio 1995 in onda sull'emittente televisiva
della Fininvest "Canale 5", la reputazione di Luigi Esposito,
magistrato in servizio con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Napoli, mettendo in dubbio il
rispetto da parte dello stesso della dignita' umana di soggetti
detenuti con specifico riferimento a denegati doveri di ufficio
scaturenti dalle funzioni di magistrato svolte dal medesimo, in
particolare dapprima premettendo "c'e' una guerra contro le vittime,
contro le persone, che viene combattuta con l'arma impropria della
magistratura con l'indifferenza di un magistrato, di un giudice, alla
vita di un uomo ... questi magistrati tengono la gente in carcere
come cani e non vanno a vedere in che condizioni sono" e
successivamente collegandosi telefonicamente con la moglie del
detenuto Lasi Franco - rinviato a giudizio davanti alla sezione 5 del
Tribunale di Napoli per il reato di associazione per delinquere
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - alla quale,
mentre la stessa gli chiedeva di aiutarlo "a non far uccidere" suo
marito dal giudice Esposito, dopo aver chiarito che "Esposito e' il
magistrato che ha impedito ad un prete di andare in carcere a
visitare il dottor Gamberale", avanzava una serie di domande ("Ma suo
marito sta male? Ma suo marito e' un uomo? Non ha risposto alle sue
lettere Esposito? Ma non e' andato in carcere a trovare suo marito?
Ma suo marito e' un uomo? Esposito e' un uomo? E' andato in carcere a
parlare con suo marito? Ha visto in che condizioni e'?") tutte
chiaramente finalizzate a sottolineare un presunto comportamento
omissivo da parte dell'Esposito in relazione all'obbligo sullo stesso
gravante di verificare le gravi condizioni fisiche del detenuto cui
faceva riferimento l'interlocutrice nonche' la mancanza di rispetto
per la dignita' umana del medesimo, per concludere infine che
"Esposito non deve continuare a non mandare preti in carcere ... e
non puo' continuare a tenere in carcere chi e' malato. Questa e' una
questione che riguarda gli uomini, che riguarda la dignita'
dell'uomo". Fatto commesso in Napoli, luogo di residenza della
persona offesa, il 24 gennaio 1995. Querela del 6 aprile 1995.
Veniva, quindi, fissata l'udienza preliminare del 22 aprile 1998
nel corso della quale, preliminarmente, il p.m. provvedeva alla
correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione
laddove il dott. Luigi Esposito veniva indicato quale "magistrato in
servizio con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Napoli" in luogo di "giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Napoli".
La difesa dell'on. Sgarbi eccepiva, nel corso della predetta
udienza, l'incompetenza per materia e territorio di questo giudice,
eccezione che veniva rigettata con provvedimento di cui veniva data
lettura nella successiva udienza del 26 maggio 1998.
Chiedeva, inoltre, dichiararsi, ex art. 129 c.p.p.,
l'improcedibilita' dell'azione penale avendo la Camera dei Deputati
negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'imputato.
Al riguardo va rilevato come la Camera dei deputati, nella seduta
del 22 ottobre 1997, su conforme proposta della giunta per le
autorizzazioni a procedere in giudizio espressa nella seduta del 22
gennaio 1997, abbia ritenuto che "i fatti per i quali e' in corso il
procedimento ... concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art.
68 della Costituzione".
La peculiarita' della fattispecie oggi all'esame di questo giudice
discende dal fatto che la deliberazione della Camera dei deputati e'
intervenuta dopo la decadenza, per mancata conversione in legge, del
decreto-legge n. 555 del 1996, diciottesimo di una serie di
decreti-legge (il primo dei quali era stato quello n. 455 del 15
novembre 1993), volti ad attuare una nuova disciplina dell'immunita'
parlamentare e, in particolare, dell'art. 68 della Costituzione come
novellato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Per la
mancata reiterazione del decreto n. 555/1996 assunse certamente
rilievo la nota pronunzia della Corte costituzionale in data 24
ottobre 1996, n. 360. Peraltro in dottrina era stata contestata
l'idoneita' della fonte ordinaria a disciplinare la materia, ed in
effetti questo rilievo sarebbe stato fatto proprio dal Senato della
Repubblica nel momento in cui le forze politiche avevano deciso di
far decadere l'ultimo decreto della lunga serie prima citata. Infatti
il presidente della Commissione degli affari costituzionali del
Senato aveva nel suo intervento rilevato come "le prescrizioni
dell'art. 68 della Costituzione, direttamente applicabili, esprimono
pienamente la loro funzione di garanzia senza che questa possa essere
estesa o ridotta da norme di rango subordinato (v. Atti parl. Sen.
XIIII leg. 13 dicembre 1996, e Assemblea, 21 dicembre 1996).
La tesi secondo la quale le prescrizioni dell'art. 68 della
Costituzione sono direttamente applicabili appare condivisibile. Come
e stato autorevolmente affermato "non si e realizzato, invero, un
irreparabile vuoto normativo: la prassi applicativa e le indicazioni
della giurisprudenza costituzionale rappresentano un'essenziale
cornice procedurale per l'esercizio delle prerogative e per definime
l'incidenza sul procedimento penale".
Cio' premesso, poiche' come si e detto la Camera dei deputati ha
deliberato in merito ai fatti attribuiti all'on. Sgarbi in epoca
successiva alla decadenza del decreto-legge n. 555/1996 che
disciplinava compiutamente la procedura in materia, occorre valutare
se sia persistito un potere parlamentare di valutazione della
condotta al fine di stabilire se essa rientri o meno nella
prerogativa costituzionale, con inibizione di una difforme pronunzia
giurisdizionale.
Orbene sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (Corte
costituzionale n. 129 del 24 aprile 1996 e n. 265 del 18 luglio 1997)
che qualifica la prerogativa del parlamentare sul piano del diritto
sostanziale come "causa di irresponsabilita'", sussiste per
l'autorita' giudiziaria l'obbligo di prendere atto della
deliberazione parlamentare e di adottare le pronunce conseguenti.
L'unico rimedio e' dato dalla possibilita' di controllo della Corte
costituzionale sulla correttezza della deliberazione, ove si ritenga
che la Camera, con la dichiarazione di insindacabilita', abbia
illegittimamente esercitato il proprio potere per vizi "in
procedendo" oppure perche mancavano i presupposti di detta
dichiarazione, tra i quali, essenziale, deve ritenersi quello del
collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare,
ovvero perche' tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati.
Ritiene questo giudice che nel caso in esame sussistano entrambi i
presupposti perche' gli atti vengano rimessi alla Corte
costituzionale per la risoluzione del conflitto determinatosi tra la
Camera dei Deputati che, in applicazione dell'art. 68 della
Costituzione, ha ritenuto che i fatti per cui si procede concernono
opinioni espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni,
e questo giudice che ritiene invece debba precedersi all'udienza
preliminare nei confronti dell'imputato.
Sotto il primo dei profili in precedenza indicati (vizi "in
procedendo") si ribadisce l'osservazione che la Camera dei Deputati
ha deliberato in merito ad una materia con procedura disciplinata da
un decreto-legge ormai decaduto, ed i cui effetti, ai sensi dell'art.
77, comma 3, della Costituzione, devono ritenersi caducati con
effetto ex tunc ("I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non
sono convertiti in legge ...".).
Quanto al secondo aspetto occorre far riferimento ad un recente
orientamento della Corte di cassazione che in una sentenza resa
proprio nei confronti del medesimo imputato (Cass. sez. V del 16
dicembre 1997, n. 11667) ha ritenuto che non possono farsi rientrare
nell'attivita' coperta dalla prerogativa dell'insindacabilita' tutte
quelle manifestazioni di pensiero che - espresse in comizi, cortei,
trasmissioni radio-televisive, o durante lo svolgimento di scioperi -
non possono vantare alcun collegamento funzionale con l'attivita'
parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere
da persona fisica che e' "anche" membro del Parlamento.
Per gli esposti motivi deve pertanto essere sollevato conflitto di
attribuzione con la Camera dei Deputati e disporsi la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione dello stesso.