ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore di Avezzano, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che nel corso di un dibattimento per il delitto di furto aggravato il pretore di Avezzano sottoponeva l'imputato a perizia, avendo motivo di ritenere che l'imputato stesso non fosse in grado di partecipare coscientemente al processo, e che l'accertamento psichiatrico concludeva "per l'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, per la sua incapacita' di intendere e di volere al momento del fatto", nonche' per l'assenza di pericolosita' sociale; che, ordinata la sospensione del processo e designato un curatore speciale, a norma dell'art. 71, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il pretore, alla scadenza del sesto mese dall'ordinanza di sospensione, disponeva, ai sensi dell'art. 72, comma 1, dello stesso codice, un nuovo accertamento psichiatrico il cui esito non differiva da quello precedentemente eseguito; in piu', il perito - a seguito di specifico quesito del giudicante - formulava una prognosi di immodificabilita' in senso migliorativo, riconoscendo ... cause precocissime che hanno determinato un danno organico permanente; che all'ulteriore scadenza dei sei mesi, il pretore, prima di disporre un nuovo accertamento, premessa l'inutilita' di periodiche verifiche essendo assente ogni possibilita' di una favorevole evoluzione dello stato patologico, ha, con ordinanza del 25 luglio 1997, denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al giudice, nel caso in cui l'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo sia irreversibile, di definire il processo stesso "con pronuncia di mero rito, attestante il difetto, rebus sic stantibus, di una condizione del procedere"; ferma restando la riproponibilita' dell'azione penale (salva l'incidenza della prescrizione), a norma dell'art. 345 del codice di procedura penale, ove l'irreversibilita' della malattia mentale dovesse venir meno o fosse stata erroneamente diagnosticata; che il giudice a quo argomenta come la questione ora proposta sia diversa da quella dichiarata non fondata con sentenza n. 281 del 1995, sia per il tertium comparationis evocato, e cioe' la situazione dell'imputato che versi solo transitoriamente in stato di incapacita' di intendere e di volere, con conseguente irragionevole equiparazione delle due ipotesi poste a confronto, sia per la soluzione ora additata, da ritenere "costituzionalmente obbligata" in quanto derivante "da principi generali di sistematicita' e coerenza interna dell'ordinamento"; che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, riportandosi a quanto dedotto nell'atto di intervento proposto in relazione alla questione decisa con sentenza n. 281 del 1995; Considerato che il rimettente, col precisare che l'accertamento psichiatrico disposto aveva acclarato lo stato di incapacita' di intendere e di volere al momento del fatto e che tuttavia non potrebbe pronunciare il proscioglimento per tale causa perche' "siffatte pronunce implicano un'implicita affermazione di responsabilita' e inducono o possono indurre a conseguenze sfavorevoli (iscrizione nel casellario giudiziale, applicazione di misure di sicurezza ecc.) incompatibili con la condizione di minorita' dell'imputato", non ha indicato le ragioni per le quali, in presenza di un imputato in tale stato da non poter partecipare coscientemente al processo, non si sia proceduto ad assumere le prove ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, comma 4, e 70, comma 2, del codice di procedura penale, anche utilizzando in dibattimento lo strumento previsto dall'art. 507 dello stesso codice, dato che, come questa Corte ha gia' avuto occasione di precisare (v. sentenza n. 281 del 1995, nonche' sentenze n. 340 del 1992 e 23 del 1979), l'attuale sistema se, da un lato, risulta informato "alla tutela della liberta' di determinazione dell'imputato", favorisce, dall'altro lato, "il compimento delle attivita' acquisitive in suo favore", secondo una linea diretta comunque a precludere che "perdurando l'incapacita', possa essere pronunciata una decisione di condanna dalla quale scaturirebbe la sicura violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione"; che, peraltro, mentre per un verso, trattandosi di infermo di mente tunc et nunc non restava precluso al giudice a quo previa acquisizione, con le modalita' sopra ricordate, delle prove a favore dell'imputato, prosciogliere l'imputato stesso o nel merito ovvero per infermita' di mente al momento del fatto, tanto piu' che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il perito aveva accertato l'assenza di pericolosita' sociale; che, dunque, il giudice a quo omettendo, non soltanto ogni riferimento all'attivita' di acquisizione probatoria da cui sarebbe potuta scaturire anche una pronuncia di assoluzione nel merito, ma pure ogni richiamo alla possibilita' di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 88 del codice penale, ha mancato di motivare in ordine al necessario requisito della rilevanza; che, di conseguenza, la questione, cosi' come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;