IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 4681/98, proposto da 1) De Paolis Stefania, Carnevali Roberto, Panasiti Maria Teresa, Marziali Piero, D'Ottavi Anna Maria, Roseti Salvatore, Villa Stefano, De Mutiis Matilde, Parisi Franca, Cali' Vittorio, Sardella Gerardo, Castallazzi Barbara, Carbone Benito Antonio, Parente Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, D'Ezio Angelo, Sardellini Maria Pia, Calisti Serenella, Pace Luigina, Demichelis Carla, Orzi Maria Adelaide, Nuzzi Vilma, Mandalari Giuseppe, Tedeschi Maria Pia, Ferlito Serafina, Acinapura Francesco, Bimbo Norma, Viggiani Luigi, Apollonio Mauro, Lettieri Barbato Livia, Velli Alberto, Zanghi Concetto, Raimondi Gemma, Capilli Amelia, Parente Carmine, Tranquilli Stefania, Celani Vanda, Solinas Anna, Branca Gabriella, Rietti Giuliano, Varra' Pasquale, Tursini Dorotea, Mastroddi Stefano, Peruzzi Rita, Pelliccia Gaetano, Zuccotti Giovanna, Macor Rosaria, Occulto Raffaele, Izzo Massimo, Pile' Salvatore, Chiaruttini Maria Graziella, Gabrieli Lucio, Dell'Aquila Pierino, Miraglia Michelina, Sardellini Giovanna, Camuto Margherita, Di Marco Rita, Latino Elda, Taddei Annamaria, Fornataro Maria Ida, Miconi Luciana, Filosa Antonio, Miglionico Angelo, Pascucci Marino, Cagnazzi Sica Salvatore, Dellepiaggi Luigi, Durante Licia, Marotto Anna Maria, Celestino Matilde, Bozza Lucrezia, Bozza Rosalba, Valletta Anna Maria, Oliverio Antonio, Olverio Rita, Taschini Orlando, Sena Giorgio, Cabras Giuseppe, Stabene Salvatore, Perfetti Paola, Bocci Franco, Pellegrini Marisa, Losito Vincenzo, Angelucci Biagio, Martinelli Roberto, Bondanese Patrizia, Tagliaferri Ennio, Archi Anna Gloria, Dellisanti Annamaria, Salemme Mariapia, Trotta Angelo Raffaele, Messina Cristina, Merola Giuseppe, Montefusco Antonio, Rammairone Luigi, Del Greco Assunta, Scollato Patrizia, Picchioni Adriana, Corona Augusto, Talone Grimaldo quale erede di Talone Silvio deceduto il 23 ottobre 1997; Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano 8, presso lo studio dell'avv. Santina Bernardi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, I Sezione, n. 766/1996 del 16 maggio 1996. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell'8 luglio 1998, il Cons. Lucrezio Monticelli; Udita, in detta udienza, l'avv. Santina Bernardi per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame gli istanti espongono che: 1) con sentenza n. 766/1996 del 13 dicembre 1995, depositata il 16 maggio 1996, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in accoglimento dei ricorsi riuniti n. 5583/1994 (De Paolis Stefania + 84), n. 7948/1994 (Martinelli Roberto + 11), n. 7951/1994 (Del Greco Assunta + 2) e n. 8841/1994 (Corona Augusto), accertava il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente, ai sensi dell'art.4-bis - lett. a), del decreto-legge 28 agosto 1987 n. 356 convertito con legge 27 ottobre 1987 n. 436, e per l'effetto dichiarava spettare ai ricorrenti medesimi il trattamento detto con rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione rispettiva fino al saldo; 2) avverso detta sentenza, il Ministero di grazia e giustizia resistente proponeva appello al Consiglio di Stato e il relativo giudizio, avanti alla IV Sezione, assumeva il n. 6759/1996; 3) con atto notificato in data 11 agosto 1997 e depositato il 2 settembre 1997, il Ministero di grazia e giustizia rinunciava al giudizio di appello in questione; 4) la rinuncia veniva accettata dagli appellati tutti con atto notificato in data 18 settembre 1997 e depositato il 23 dello stesso mese; 5) con decisione n. 317 del 16 dicembre 1997 il Consiglio di Stato - IV Sezione - dava atto della intervenuta rinuncia all'appello e dell'avvenuta accettazione di essa dichiarando cosi definitivamente confermata la decisione di primo grado n. 766/1996 del 13 dicembre 1995-16 maggio 1996 emessa da codesto TAR; 6) in forza di cio' gli attuali ricorrenti, con atto notificato in data 16 marzo 1998, provvedevano a diffidare e a mettere in mora il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 - secondo comma - del 17 agosto 1907 n. 642, assegnando all'Amministrazione il termine di giorni trenta entro il quale dare esecuzione alla richiamata sentenza del TAR del Lazio; 7) l'Amministrazione intimata non ha soddisfatto la predetta pretesa, nonostante il decorso del termine assegnatole, in quanto, in forza dei commi 4 e 5 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non era piu' possibile per i dipendenti che si trovavano nella situazione degli istanti eseguire il giudicato di cui alla citata sentenza. Cio' premesso, gli interessati hanno proposto ricorso in questa sede, formulando le seguenti richieste: in via preliminare, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 24, 101, 102, 104, 113 della Costituzione - dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui prevede che non si fa luogo alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 4-bis del decreto legge n. 356 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge 436 del 1987, in favore del personale al quale tale trattamento economico sia stato attribuito a seguito di sentenza passata m giudicato; nel merito e ricorrendone le condizioni, ordinarie al Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza dello stesso TAR del Lazio n. 766 del 13.12.95/16.5.96, assegnando, se del caso, allo stesso un termine per l'esecuzione medesima e prevedendo, nel caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, con ogni conseguenziale statuizione e con condanna dell'Amininistrazione alle spese di giudizio. Si e' costituita in giudizio per resistere l'amministrazione intimata. D i r i t t o Come emerge dalla precedente narrativa in fatto, la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 766 del 16 maggio 1996 dipende dal fatto che l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo aver al quarto comma, tra l'altro, disposto che "Nell'art. 4-bis del d.-l. 28 agosto 1987 n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987 n. 436, le parole "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali della VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso", ha previsto al comma quinto, terzo periodo che; "Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente gia' corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi". In effetti, poiche' i ricorrenti non rientrano tra il personale contemplato dal quarto comma come possibile beneficiario del trattamento economico previsto dall'art. 4-bis del d.-l. n. 356 del 1987, l'amministrazione non poteva dare esecuzione al giudicato a causa dell'espresso divieto legislativo. Risulta, pertanto, rilevante ai fini di questo giudizio, diretto proprio ad assicurare l'esecuzione del giudicato, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento economico conferito con sentenza passata in giudicato, sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione. L'istante ritiene violati i citati precetti costituzionali, in quanto la disposizione in questione avrebbe leso la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonche' il principio della divisione dei poteri. In particolare lo straripamento dall'ambito della funzione legislativa sarebbe dimostrato dal fatto che nella fattispecie, con l'interpretazione legislativa autentica, non ci si e' limitati - come si sarebbe dovuto - ad esercitare la funzione legislativa di dettare una regola astratta (e, percio', a ridefinire un modello normativo cui deve attenersi l'esercizio della potesta' giurisdizionale), ma si e' esercitata una funzione provvedimentale concreta volta alla espressa eliminazione degli effetti gia' prodottisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Collegio ritiene di condividere le considerazioni del ricorrente, anche perche' la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto che il legislatore puo' dettare norme intese a ridimensionare - per particolari ragioni, come quella di evitare eccessive sperequazioni tra dipendenti - gli effetti del giudicato, non puo' svuotare di ogni contenuto lo stesso, impedendone addirittura qualsiasi attuazione (vedasi in tal senso Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 413). La questione di costituzionalita' va, pertanto, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente sospensione del giudizio e trasmissioni degli atti alla Corte costituzionale. P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost; Ordina alla Segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' notificata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, l'8 luglio 1998, in camera di consiglio; Il presidente: Schinaia Il consigliere estensore: Monticelli IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Sezione Prima Ha pronunciato il seguente decreto nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 1998. Visto l'art. 93 del 17.8.1907 n. 642; Vista l'istanza presentata da De Paolis Stefania, Carnevali Roberto, Panasiti Maria Teresa, Marziali Piero, D'ottavi Anna Maria, Roseti Salvatore, Villa Stefano, De Mutiis Matilde, Parisi Franca, Cali' Vittorio, Sardella Gerardo, Castallazzi Barbara, Carbone Benito Antonio, Parente Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, D'Ezio Angelo, Sardellini Maria Pia, Calisti Serenella, Pace Luigina, Demichelis Carla, Orzi Maria Adelaide, Nuzzi Vilma, Mandalari Giuseppe, Tedeschi Maria Pia, Ferlito Serafina, Acinapura Francesco, Bimbo Norma, Viggiani Luigi, Apollonio Mauro, Lettieri Barbato Livia, Velli Alberto, Zanghi Concetto, Raimondi Gemma, Capilli Amelia, Parente Carmine, Tranquilli Stefania, Celani Vanda, Solinas Anna, Branca Gabriella, Rietti Giuliano, Varra' Pasquale, Tursini Dorotea, Mastroddi Stefano, Peruzzi Rita, Pelliccia Gaetano, Zuccotti Giovanna, Macor Rosaria, Occulto Raffaele, Izzo Massimo, Pile' Salvatore, Chiaruttini Maria Graziella, Gabrieli Lucio, Dell'Aquila Pierino, Miraglia Michelina, Sardellini Giovanna, Camuto Margherita, Di Marco Rita, Latino Elda, Taddei Annamaria, Fornataro Maria Ida, Miconi Luciana, Filosa Antonio, Miglionico Angelo, Pascucci Marino, Cagnazzi Sica Salvatore, Dellepiaggi Luigi, Durante Licia, Marotto Anna Maria, Celestino Matilde, Bozza Lucrezia, Bozza Rosalba, Valletta Anna Maria, Oliverio Antonio, Oliverio Rita, Taschini Orlando, Sena Giorgio, Cabras Giuseppe, Stabene Salvatore, Perfetti Paola, Bocci Franco, Pellegrini Marisa, Losito Vincenzo, Angelucci Biagio, Martinelli Roberto, Bondanese Patrizia, Tagliaferri Ennio, Archi Anna Gloria, Dellisanti Annamaria, Salemme Mariapia, Trotta Angelo Raffaele, Messina Cristina, Merola Giuseppe, Montefusco Antonio, Rammairone Luigi, Del Greco Assunta, Scollato Patrizia, Picchioni Adriana, Corona Augusto, Talone Grimaldo quale erede di Talone Silvio deceduto il 23 ottobre 1997, notificata il 17 novembre 1998, e depositata in data 28 novembre 1998, con la quale si chiede la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nella sentenza n. 3139 del 9 novembre 1998: 1) nella intestazione: la parola "sentenza" in luogo della parola "ordinanza"; 2) a pag. 6, 3 periodo: le parole "121... della Costituzione", in luogo delle parole "art. 101... della Costituzione"; 3) a pag. 8, 2 linea: il periodo "Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art 120, Comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione" in luogo del periodo "Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 Cost.". Udita alla camera di consiglio del 2 dicembre 1998 la relazione del Consigliere Lucrezio Monticelli e uditi, in detta Camera di consiglio, l'avv. Santina Bernardi e l'avv. dello Stato Paolo Gentili; Rilevato che, in effetti sono stati commessi gli errori materiali menzionati nella predetta istanza.