LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1091/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 6 del 22 maggio1996 contro comune di Villanovafranca da Enel societa' per azioni, sede di Cagliari piazza Deffenu, 1 residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualita' di procuratore, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1092/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 5 del 22 maggio 1996 contro comune di Villanovafranca da Enel S.p.a. sede di Cagliari piazza Deffenu, 1 Cagliari residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualita' di procuratore, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1036/97 depositato il 17 luglio 1997, avverso avv. accert. n. 1 - Tosap 97 contro comune di Villanovafranca da Enel societa' per azioni residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, sul ricorso n. 11/98 depositato il 7 gennaio 1998, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap 97 contro comune di Villanovafranca, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap 96 contro comune di Villanovafranca, da Enel S.p.a. residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1. Premesso in fatto Con ricorso notificato il 20 giugno 1996 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 3 luglio successivo (n. 1091/96 r.g.r.), l'Enel Societa' per azioni - Compartimento di Cagliari ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio n. 6 del 22 maggio 1996, notificato il 3 giugno 1996, con cui il comune di Villanovafranca (in provincia di Cagliari) aveva accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, relativa all'anno 1996, determinandola in L. 3.579.000, oltre la soprattassa di L. 715.800, con un residuo dovuto di L. 2.824.800, al netto dell'importo gia' versato dell'Enel di L. 1.470.000. Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47, comma 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che determinavano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione poiche' la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4 - con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994 - aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie dovesse avvenire in modo da realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il cinquanta per cento delle misure massime di tassazione vigente, mentre invece le norme delegate non avevano rispettati i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le provincie, senza tenere conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio, non avevano diviso i comuni in classi e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, posto che, con riguardo, ad esempio, al comune di Villanovafranca la tassa era aumentata per l'Enel di oltre sei volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate nel 1994. L'Enel ha inoltre eccepito la illegittimita' del criterio di tassazione adottato dal comune di Villanovafranca con apposite deliberazioni del Consiglio comunale n. 1 in data 30 gennaio 1995 e n. 47 in data 30 giugno 1994 e della Giunta comunale n. 389 in data 19 settembre 1995 - con cui, in esecuzione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 507 del 1993, erano stati approvati rispettivamente il regolamento (con suddivisione del territorio comunale in due categorie e determinazione dell'importo della tariffa per le occupazioni relative a strade della seconda categoria nella misura dell'80% della tariffa relativa alle strade di prima categoria), l'elenco di classificazione delle aree pubbliche per l'applicazione della Tosap e la tariffa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo nella misura di L. 367.500 per chilometro lineare - per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421, nella parte in cui non e' previsto un limite all'incremento delle tariffe rispetto a quelle pregresse, ed ha quindi chiesto comunque la disapplicazione del detto regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, con conseguente declaratoria di illegittimita' dell'accertamento ed annullamento dello stesso da parte della Commissione tributaria provinciale. In via subordinata l'Enel ha poi chiesto la declaratoria di nullita' dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella parte in cui il comune aveva provveduto a calcolare la lunghezza dei tratti di strada occupati con le linee elettriche considerando frazionatamente e separatamente le strade comunali in relazione alla loro denominazione toponomastica ed ogni singolo tratto di strada, sia pure di poche decine di metri, come autonomamente tassabile in base all'unita' di misura della tassa pari al chilometro lineare, cosi' pervenendo a conseguenze assurde ed inaccettabili ed in particolare all'assoggettamento alla tassa di un numero di chilometri di suolo pubblico fittiziamente calcolati in relazione a occupazioni di tratti stradali di pochi metri lineari. Il comune di Villanovafranca, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, si e' opposto alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale rilevando la infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'Enel, posto che la legge delega, per la applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, e cioe' proprio per le ipotesi disciplinate dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993, aveva previsto all'art. 4, lettera b), n. 2, l'introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa in questione, tenendo conto di parametri significativi, derogando, quindi, ai criteri stabiliti al punto n. 1 e poi recepiti negli artt. 42 e 43 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Proprio in applicazione della legge delega e nel rispetto dei suoi principi l'art. 47 avrebbe percio' dettato i criteri di tassazione per le ipotesi di occupazione indicate nell'art. 46 stabilendo, al primo comma, che il tributo deve essere determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata e prevedendo, al secondo comma, un criterio di determinazione della tassa in base ad importi minimi e massimi rappresentativi non gia' di tariffe bensi' di misure di tassazione graduabili per categorie di strade, ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 42. Nel merito il comune ha poi chiesto il rigetto del ricorso. Con altro separato ricorso (n. 1092/96 r.g.r.) notificato in data 21 giugno 1996 e depositato in data 3 luglio 1996, l'Enel ha impugnato l'accertamento n. 5 del 22 maggio 1996, notificato in data 3 giugno 1996, con cui il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche con condutture elettriche, relativa all'anno 1995, determinandola in L. 3.409.000, oltre la soprattassa di L. 681.800 ed interessi moratori di L. 572.712, con un residuo dovuto di 1.3.560.512, al netto dell'importo gia' versato dell'Enel di L. 1.103.000, prospettando deduzioni, eccezioni e conclusioni identiche a quelle relative all'impugnazione della Tosap per l'anno 1996. Identica impugnativa l'Enel ha proposto con ricorso (n. 1036/97 r.g.r.) notificato il 24 giugno 1997 e depositato il 17 luglio successivo contro l'accertamento della Tosap n. 1/97, notificato il 28 aprile 1997, da parte dello stesso comune di Villanovafranca, relativo all'anno 1997, per l'importo di L. 3.579.000, oltre alle soprattasse di L. 3.579.000 e di L. 715.800 per omessa presentazione della denuncia e per omesso pagamento della tassa, con un saldo netto da versare di L. 7.873.800. Infine, con ricorso n. 11/98, notificato il 24 dicembre 1997 e depositato il 7 gennaio 1998, l'Enel ha impugnato la iscrizione a ruolo notificata il 9 dicembre 1997, da parte della Bipiesse Riscossioni S.p.a., della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche del comune di Villanovafranca, pari a L. 91.800 per l'anno 1994, L. 4.710.147 per l'anno 1995, L. 4.337.748 per l'anno 1996 e L. 7.952.538 per l'anno 1997, per un totale di L. 17.092.233, comprensivo di soprattasse ed interessi, eccependo la erroneita' della iscrizione delle soprattasse e degli interessi di mora in pendenza di ricorso contro gli accertamenti, nonche' la erroneita' del calcolo delle tasse dovute, non avendo il comune di Villanovafranca tenuto conto, in sede di iscrizione a ruolo, dei versamenti gia' in precedenza effettuati dal contribuente a titolo di Tosap, pur essendo stati gli stessi riconosciuti e sottratti in sede di accertamento. Contestualmente l'Enel ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, che, previa riunione dei quattro ricorsi, su accordo delle parti, in considerazione della evidente connessione soggettiva ed oggettiva, e' stata concessa da questa Commissione, con ordinanza in data 21 marzo 1998, limitatamente alla iscrizione a ruolo. Il comune di Villanovafranca si e' costituito in giudizio relativamente a tutti i ricorsi riuniti ed ha confermato la propria opposizione alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale, mentre ha riconosciuto la fondatezza del ricorso contro la iscrizione a ruolo nel punto in cui, per un mero errore materiale, non erano stati detratti gli importi gia' versati dall'Enel a titolo di Tosap. Fissata l'udienza per la trattazione dei ricorsi riuniti, il ricorrente ha chiesto la discussione in udienza pubblica, nel corso della quale le parti, previo scambio di ulteriori memorie e repliche, hanno insistito per l'accoglimento delle tesi gia' esposte nei rispettivi scritti difensivi. Osserva in diritto La questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Enel e' rilevante nelle cause riunite di cui si tratta. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dal comune di Villanovafranca, con conseguente illegittimita' degli accertamenti impugnati e della consequenziale iscrizione a ruolo, che dovrebbero essere annullati. La questione resta rilevante, nonostante le conclusioni formulate in via principale dall'Enel in ordine alla richiesta di disapplicazione del regolamento per la determinazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal comune di Villanovafranca, poiche' questa Commissione non potrebbe disapplicare in via incidentale il regolamento di cui si tratta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, delle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, in tal modo facendo venire meno la disposizione secondaria applicata in sede di accertamento, posto che tale regolamento - come e' pacifico in causa - e' conforme alla legge delegata e cioe' alla norma primaria da cui trae fonte ed origine. E' invece la norma primaria e cioe' la legge delegata ad essere sospettata di illegittimita' costituzionale, per cui e' questa che deve essere valutata con riferimento alla conformita' alla Costituzione. In sostanza, poiche' si tratta di applicare una norma avente la sua fonte in un atto con valore di legge, il giudice deve valutare anzitutto la conformita' della norma primaria alla Costituzione e, sorgendo il dubbio ragionevole circa tale conformita', rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 della Costituzione, mentre non gli e' consentito di decidere incidentalmente la questione di legittimita' costituzionale attraverso la disapplicazione del regolamento, lasciando in vita la norma primaria ritenuta incostituzionale. La questione e' altresi', ad avviso di questa Commissione tributaria, non manifestamente infondata. Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della cd. Tosap doveva nella specie operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe': 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente . . .; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi. Orbene il legislatore delegato, nella formulazione del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui interessano, costituendo la base normativa da cui sono scaturiti gli accertamenti tributari impugnati e la conseguente iscrizione a ruolo, di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. La circolare 25 marzo 1994 della Direzione centrale per la fiscalita' locale ha poi dettato, in base alla legge delegata, i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47 (da L. 250.000 a L. 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega. Si tratta quindi di verificare se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, laddove non ha sicuramente rispettato i criteri di cui al punto 1 appena citato (il che e' un dato sicuro, posto che si e' attenuto unicamente al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente in modo astronomico, come appare di tutta evidenza attraverso il raffronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche, che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per Km.), si sia posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione. Sul punto non si e' formato alcun indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito e di legittimita', trattandosi di legge di recente entrata in vigore e non pare in ogni caso che la norma delegata, stante la sua chiarezza, lasci spazio all'interprete. Ritiene comunque questa Commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e conduttore. Infatti anche la direttiva di cui al punto 3, relativa ai passi carrabili, e' integrativa del criterio di cui al punto 1, tanto e' vero che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha ritenuto applicabile la direttiva generale di cui al punto 1, con la integrazione del punto 3 (criteri certi per la tassa sui passi carrabili). Ad avviso del comune di Villanovafranca i criteri moderatori di cui al n. 1 del citato articolo 4, comma 4 della legge di delega non sarebbero applicabili in relazione alla posa di reti elettriche, telefoniche, ecc., poiche' la specificita' di tale tipo di occupazione avrebbe imposto al legislatore una forma particolare di tassazione, alternativa a quella fondata sui principi della rispondenza al beneficio economico e della limitazione al 50% in relazione all'incremento delle tariffe precedentemente vigenti e consistente nella determinazione di vere e proprie tariffe, diverse dalle misure di tassazione previste per le occupazioni temporanee o permanenti del suolo pubblico. Tale tesi interpretativa non puo' pero' essere condivisa, poiche' la legge delega e' di assoluta chiarezza, nel senso che la introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa in base a parametri significativi per le linee elettriche e simili costituisce un criterio aggiuntivo o integrativo, che dir si voglia, ma sempre nell'ambito e nel rispetto dei principi di carattere generale e delle linee di indirizzo in base alle quali il legislatore delegato doveva procedere alla revisione ed alla armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie con riferimento a tutti indistintamente i tipi di occupazione soggetti alla imposta. Non vi sono quindi spazi per l'interprete. D'altronde, se si volesse ritenere che per i casi di determinazione forfettaria della tassa il legislatore delegato fosse stato svincolato dai criteri generali indicati nel n. 1 citato, si giungerebbe alla conseguenza di ritenere che per le reti elettriche, telefoniche, ecc. si sia trattato non gia' di una revisione della disciplina della tassa, secondo l'intento del legislatore, bensi' di un vero e proprio sconvolgimento di essa, con attribuzione al legislatore delegato del potere di regolarsi con assoluta discrezionalita', introducendo una disciplina anche del tutto diversa da quella precedente e tale da comportare aumenti arbitrari ed ingiustificabili del prelievo fiscale. Il che determinerebbe la incostituzionalita' della legge di delega 23 dicembre 1992, n. 421 e del conseguente decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione, considerata la palese indeterminatezza della misura della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge. Una volta svincolata la rideterminazione forfettaria della tassa dai vincoli di cui al punto 1 lettera b) del comma 4 risulterebbe infatti estremamente generico ed indeterminato il criterio di commisurazione della tassa a "parametri significativi", con la conseguenza di attribuire una eccessiva discrezionalita' al legislatore delegato, che, oltre a contrastare con il principio informatore dell'istituto costituzionale della delegazione legislativa, non rispetterebbe neppure la finalita' ispiratrice della legge delega, che era quella di ottenere la revisione e la armonizzazione dei tributi locali vigenti. Circostanza, questa, che imporrebbe una interpretazione della legge di delega tale da ricondurla nell'ambito dei principi costituzionali, dovendosi ritenere, in base a principi dottrinari e giurisprudenziali consolidati, che, anche qualora siano astrattamente possibili due interpretazioni della stessa norma, debba essere scelta quella interpretazione che e' rispondente al dettato costituzionale. La questione come sopra prospettata non appare in definitiva manifestamente infondata, il che comporta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.