LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1091/96 depositato
 il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 6 del 22 maggio1996  contro
 comune  di  Villanovafranca  da  Enel  societa'  per  azioni, sede di
 Cagliari piazza Deffenu, 1 residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1,
 rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza  Deffenu,
 1,   in  qualita'  di  procuratore,  difeso  da  Bernardini  Giuseppe
 Salvatore Antonio residente a Cagliari  in  piazza  Deffenu,  1,  sul
 ricorso  n. 1092/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento
 n. 5 del 22 maggio 1996 contro  comune  di  Villanovafranca  da  Enel
 S.p.a.  sede  di  Cagliari  piazza  Deffenu,  1  Cagliari residente a
 Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente
 a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualita' di  procuratore,  difeso
 da  Bernardini  Giuseppe  Salvatore  Antonio  residente a Cagliari in
 piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1036/97  depositato  il  17  luglio
 1997,  avverso  avv.  accert.  n.  1  -  Tosap  97  contro  comune di
 Villanovafranca da Enel societa' per azioni residente a  Cagliari  in
 piazza  Deffenu  1,  difeso  da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio
 residente a Cagliari in piazza Deffenu 1,  Meloni  Vito  residente  a
 Cagliari  in  piazza  Deffenu 1, sul ricorso n. 11/98 depositato il 7
 gennaio 1998, avverso cart. pagamento n. 7800074 -  Tosap  97  contro
 comune di Villanovafranca, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap
 96  contro  comune  di  Villanovafranca,  da  Enel S.p.a. residente a
 Cagliari  in  piazza  Deffenu,  1,  difeso  da  Bernardini   Giuseppe
 Salvatore  Antonio  residente  a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni
 Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1.
                           Premesso in fatto
   Con ricorso  notificato  il  20  giugno  1996  e  depositato  nella
 segreteria  di  questa Commissione provinciale il 3 luglio successivo
 (n. 1091/96 r.g.r.), l'Enel Societa' per azioni  -  Compartimento  di
 Cagliari  ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio n. 6 del 22
 maggio 1996, notificato il 3  giugno  1996,  con  cui  il  comune  di
 Villanovafranca  (in provincia di Cagliari) aveva accertato, a carico
 dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree  pubbliche,
 relativa  all'anno  1996,  determinandola  in  L. 3.579.000, oltre la
 soprattassa di L.  715.800, con un residuo dovuto di L. 2.824.800, al
 netto dell'importo gia' versato dell'Enel di L. 1.470.000.
   Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47, comma  1
 e   2,  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  che
 determinavano  i  criteri  per   l'applicazione   della   tassa   per
 l'occupazione  del  sottosuolo  e soprassuolo con condutture, cavi in
 genere  ed  altri   manufatti   destinati   all'esercizio   ed   alla
 manutenzione  delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui
 base il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa di cui  si
 tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art.
 76  della  Costituzione poiche' la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art.
 4, comma 4 - con cui il  Parlamento  aveva  delegato  il  Governo  ad
 emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi diretti alla revisione ed
 armonizzazione dei tributi degli  enti  locali,  con  effetto  dal  1
 gennaio 1994 - aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di
 occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche di pertinenza dei comuni e
 delle provincie dovesse avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu'
 adeguata  rispondenza  al beneficio economico ritraibile, mediante la
 ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo  che,
 per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero
 superare  il  cinquanta  per cento delle misure massime di tassazione
 vigente, mentre invece le norme delegate  non  avevano  rispettati  i
 criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle
 occupazioni  permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima
 della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le  provincie,
 senza  tenere  conto  del  diverso beneficio economico che le aziende
 erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona  urbana
 densamente  popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani
 con pochissime e modestissime utenze sparpagliate  in  un  vastissimo
 territorio,  non  avevano  diviso  i  comuni  in classi e non avevano
 rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50%  rispetto  alle
 misure  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  1993,  posto che, con
 riguardo, ad esempio, al  comune  di  Villanovafranca  la  tassa  era
 aumentata  per  l'Enel di oltre sei volte rispetto a quella del 1993,
 senza  che  l'aumento  potesse  trovare  giustificazione   in   nuove
 occupazioni realizzate nel 1994.
   L'Enel  ha  inoltre  eccepito  la  illegittimita'  del  criterio di
 tassazione  adottato  dal  comune  di  Villanovafranca  con  apposite
 deliberazioni  del  Consiglio comunale n. 1 in data 30 gennaio 1995 e
 n. 47 in data 30 giugno 1994 e della Giunta comunale n. 389  in  data
 19  settembre  1995 - con cui, in esecuzione dell'art. 40 del decreto
 legislativo n. 507 del 1993, erano stati approvati rispettivamente il
 regolamento  (con  suddivisione  del  territorio  comunale   in   due
 categorie   e   determinazione  dell'importo  della  tariffa  per  le
 occupazioni relative a strade della seconda  categoria  nella  misura
 dell'80%  della  tariffa  relativa  alle  strade di prima categoria),
 l'elenco di classificazione delle aree pubbliche  per  l'applicazione
 della  Tosap  e  la  tariffa per le occupazioni del soprassuolo e del
 sottosuolo nella misura di L. 367.500 per chilometro  lineare  -  per
 violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n.  421, nella parte
 in  cui  non  e'  previsto  un  limite  all'incremento  delle tariffe
 rispetto a  quelle  pregresse,  ed  ha  quindi  chiesto  comunque  la
 disapplicazione  del detto regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5,
 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, con  conseguente
 declaratoria  di  illegittimita'  dell'accertamento  ed  annullamento
 dello stesso da parte della Commissione tributaria provinciale.
   In via  subordinata  l'Enel  ha  poi  chiesto  la  declaratoria  di
 nullita' dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione e per
 violazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
 1993,  n.  507  nella  parte  in  cui  il  comune  aveva provveduto a
 calcolare la lunghezza dei tratti di strada  occupati  con  le  linee
 elettriche  considerando  frazionatamente  e  separatamente le strade
 comunali in relazione alla loro denominazione toponomastica  ed  ogni
 singolo  tratto  di  strada,  sia pure di poche decine di metri, come
 autonomamente tassabile in base all'unita' di misura della tassa pari
 al chilometro lineare, cosi'  pervenendo  a  conseguenze  assurde  ed
 inaccettabili  ed in particolare all'assoggettamento alla tassa di un
 numero di chilometri di suolo  pubblico  fittiziamente  calcolati  in
 relazione a occupazioni di tratti stradali di pochi metri lineari.
   Il  comune  di  Villanovafranca,  nel  costituirsi  in  giudizio  e
 presentare  le  proprie   controdeduzioni,   si   e'   opposto   alla
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  rilevando  la
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 dall'Enel, posto che la legge delega, per la applicazione della tassa
 per  l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con linee elettriche,
 cavi,  condutture  e  simili,  e  cioe'  proprio   per   le   ipotesi
 disciplinate  dagli  artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del
 1993, aveva previsto all'art.  4, lettera b), n. 2, l'introduzione di
 forme di determinazione forfettaria della tassa in questione, tenendo
 conto di  parametri  significativi,  derogando,  quindi,  ai  criteri
 stabiliti  al  punto  n.  1  e  poi  recepiti negli artt. 42 e 43 del
 decreto legislativo n. 507 del 1993. Proprio  in  applicazione  della
 legge  delega  e  nel  rispetto  dei  suoi principi l'art. 47 avrebbe
 percio' dettato i criteri di tassazione per le ipotesi di occupazione
 indicate nell'art. 46 stabilendo, al primo comma, che il tributo deve
 essere determinato forfettariamente  in  base  alla  lunghezza  delle
 strade  comunali  o  provinciali  per la parte di esse effettivamente
 occupata  e  prevedendo,   al   secondo   comma,   un   criterio   di
 determinazione  della  tassa  in  base  ad  importi  minimi e massimi
 rappresentativi non gia' di tariffe bensi' di  misure  di  tassazione
 graduabili  per  categorie  di  strade,  ai  sensi  dei  commi  3 e 6
 dell'art. 42.
   Nel merito il comune ha poi chiesto il rigetto del ricorso.
   Con altro separato ricorso (n. 1092/96 r.g.r.) notificato  in  data
 21  giugno  1996  e  depositato  in  data  3  luglio  1996, l'Enel ha
 impugnato l'accertamento n. 5 del 22 maggio 1996, notificato in  data
 3  giugno  1996, con cui il comune di Villanovafranca aveva accertato
 la  tassa  per  l'occupazione  degli  spazi  ed  aree  pubbliche  con
 condutture  elettriche,  relativa all'anno 1995, determinandola in L.
 3.409.000, oltre la soprattassa di L. 681.800 ed  interessi  moratori
 di  L.  572.712,  con  un  residuo  dovuto  di  1.3.560.512, al netto
 dell'importo gia' versato dell'Enel  di  L.  1.103.000,  prospettando
 deduzioni,  eccezioni  e  conclusioni  identiche  a  quelle  relative
 all'impugnazione della Tosap per l'anno 1996.
   Identica impugnativa l'Enel ha proposto  con  ricorso  (n.  1036/97
 r.g.r.)  notificato  il  24  giugno  1997  e  depositato il 17 luglio
 successivo contro l'accertamento della Tosap n. 1/97,  notificato  il
 28  aprile  1997,  da  parte  dello stesso comune di Villanovafranca,
 relativo all'anno 1997, per l'importo di  L.  3.579.000,  oltre  alle
 soprattasse di L.  3.579.000 e di L. 715.800 per omessa presentazione
 della denuncia e per omesso pagamento della tassa, con un saldo netto
 da versare di L. 7.873.800.
   Infine,  con  ricorso  n.  11/98,  notificato il 24 dicembre 1997 e
 depositato il 7 gennaio 1998, l'Enel ha  impugnato  la  iscrizione  a
 ruolo  notificata  il  9  dicembre  1997,  da  parte  della  Bipiesse
 Riscossioni S.p.a., della tassa per l'occupazione permanente di spazi
 ed aree pubbliche del comune di Villanovafranca, pari a L. 91.800 per
 l'anno 1994, L. 4.710.147 per l'anno 1995, L.  4.337.748  per  l'anno
 1996  e L. 7.952.538 per l'anno 1997, per un totale di L. 17.092.233,
 comprensivo di soprattasse  ed  interessi,  eccependo  la  erroneita'
 della  iscrizione  delle  soprattasse  e  degli  interessi di mora in
 pendenza di ricorso contro gli accertamenti,  nonche'  la  erroneita'
 del   calcolo   delle   tasse   dovute,   non  avendo  il  comune  di
 Villanovafranca tenuto conto, in sede  di  iscrizione  a  ruolo,  dei
 versamenti gia' in precedenza effettuati dal contribuente a titolo di
 Tosap,  pur essendo stati gli stessi riconosciuti e sottratti in sede
 di accertamento.
   Contestualmente   l'Enel  ha  chiesto  la  sospensione  degli  atti
 impugnati, che, previa riunione dei quattro ricorsi, su accordo delle
 parti, in considerazione della  evidente  connessione  soggettiva  ed
 oggettiva,  e' stata concessa da questa Commissione, con ordinanza in
 data 21 marzo 1998, limitatamente alla iscrizione a ruolo.
   Il  comune  di  Villanovafranca  si  e'  costituito   in   giudizio
 relativamente  a  tutti i ricorsi riuniti ed ha confermato la propria
 opposizione alla rimessione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 mentre ha riconosciuto la fondatezza del ricorso contro la iscrizione
 a  ruolo  nel  punto  in cui, per un mero errore materiale, non erano
 stati detratti gli importi gia' versati dall'Enel a titolo di Tosap.
   Fissata l'udienza  per  la  trattazione  dei  ricorsi  riuniti,  il
 ricorrente  ha  chiesto la discussione in udienza pubblica, nel corso
 della quale le parti, previo scambio di ulteriori memorie e repliche,
 hanno insistito  per  l'accoglimento  delle  tesi  gia'  esposte  nei
 rispettivi scritti difensivi.
                          Osserva in diritto
   La  questione  di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Enel
 e' rilevante nelle cause riunite di cui si tratta.
   Infatti, se venisse accolta,  determinerebbe  il  venire  meno  dei
 criteri  di  tassazione  delle  occupazioni  del  soprassuolo  e  del
 sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dal comune di
 Villanovafranca, con conseguente  illegittimita'  degli  accertamenti
 impugnati  e  della consequenziale iscrizione a ruolo, che dovrebbero
 essere annullati.
   La questione resta rilevante, nonostante le  conclusioni  formulate
 in   via   principale   dall'Enel   in   ordine   alla  richiesta  di
 disapplicazione del regolamento per la determinazione della tassa per
 la occupazione di spazi ed aree pubbliche  approvato  dal  comune  di
 Villanovafranca, poiche' questa Commissione non potrebbe disapplicare
 in  via  incidentale  il  regolamento  di  cui  si  tratta,  ai sensi
 dell'art. 7, comma 5, delle disposizioni sul processo  tributario  di
 cui  al  decreto  legislativo  n.  546  del 1992, in tal modo facendo
 venire  meno  la  disposizione  secondaria  applicata  in   sede   di
 accertamento,  posto che tale regolamento - come e' pacifico in causa
 - e' conforme alla legge delegata e cioe' alla norma primaria da  cui
 trae  fonte  ed origine. E' invece la norma primaria e cioe' la legge
 delegata ad essere sospettata di illegittimita'  costituzionale,  per
 cui   e'  questa  che  deve  essere  valutata  con  riferimento  alla
 conformita' alla Costituzione.
   In sostanza, poiche' si tratta di applicare una norma avente la sua
 fonte in un atto con  valore  di  legge,  il  giudice  deve  valutare
 anzitutto  la  conformita'  della norma primaria alla Costituzione e,
 sorgendo il dubbio ragionevole circa tale conformita', rimettere  gli
 atti alla Corte costituzionale ex art. 134 della Costituzione, mentre
 non  gli  e'  consentito  di decidere incidentalmente la questione di
 legittimita'  costituzionale  attraverso   la   disapplicazione   del
 regolamento,   lasciando   in   vita   la   norma  primaria  ritenuta
 incostituzionale.
   La  questione  e'  altresi',  ad  avviso  di   questa   Commissione
 tributaria, non manifestamente infondata.
   Il  legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della
 cd. Tosap doveva nella specie  operare  secondo  le  linee  direttive
 fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del 1992, che
 si  articolavano  in  quattro  punti,  di  cui  interessano  in  modo
 particolare i primi due e cioe':
     1)  rideterminazione  delle  tariffe al fine di una piu' adeguata
 rispondenza al beneficio economico ritraibile  nonche'  in  relazione
 alla  ripartizione  dei  comuni  in  non  piu'  di  cinque classi. Le
 variazioni in aumento, per le occupazioni  permanenti,  non  potranno
 superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente  . . .;
     2)  introduzione  di  forme  di  determinazione forfettaria della
 tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il  suolo
 con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
 parametri significativi.
   Orbene il legislatore  delegato,  nella  formulazione  del  decreto
 legislativo  n.  507  del  15  novembre  1993  ha ritenuto di doversi
 conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione
 delle tariffe relative alla occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
 permanenti  o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e
 del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto  di  essere
 completamente  libero  nella  determinazione  della  tassa  di cui si
 tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47,
 che qui interessano,  costituendo  la  base  normativa  da  cui  sono
 scaturiti  gli  accertamenti  tributari  impugnati  e  la conseguente
 iscrizione a ruolo, di dividere i comuni in classi, di  tenere  conto
 del  beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo
 della  variazione  in  aumento  del  50%,  rispetto  alla  tassazione
 precedentemente in vigore.
   La  circolare  25  marzo  1994  della  Direzione  centrale  per  la
 fiscalita' locale ha poi dettato, in  base  alla  legge  delegata,  i
 criteri   concreti   cui   dovevano   attenersi   i  comuni  in  sede
 regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b)
 dell'art. 47 (da L. 250.000 a L. 500.000  per  chilometro  lineare  o
 frazione  per  le  strade  comunali  e da L. 150.000 a L. 300.000 per
 chilometro  lineare   o   frazione   per   le   strade   provinciali)
 rappresentano   non   gia'  tariffe,  bensi'  misure  di  tassazione,
 svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art.  4
 della legge delega.
   Si  tratta  quindi  di  verificare  se il legislatore delegato, nel
 determinare  la  tassa  per  la  occupazione  del  sottosuolo  o  del
 soprassuolo,  laddove  non ha sicuramente rispettato i criteri di cui
 al punto 1 appena citato (il che e' un dato sicuro, posto che  si  e'
 attenuto  unicamente  al  criterio  forfettario  ed  ha  aumentato la
 tassazione previgente in  modo  astronomico,  come  appare  di  tutta
 evidenza  attraverso il raffronto fra le attuali misure della tassa e
 quelle risultanti dalla precedente normativa di cui  al  T.U.F.L.  n.
 1175  del  1931  e  successive  modifiche, che prevedevano mediamente
 6.000 o 8.000 lire per Km.), si sia posto in contrasto con i  criteri
 della  legge  delega  e  quindi  con  l'art.  76,  primo comma, della
 Costituzione.
   Sul punto non si e' formato alcun  indirizzo  interpretativo  della
 giurisprudenza  di  merito e di legittimita', trattandosi di legge di
 recente entrata in vigore e non  pare  in  ogni  caso  che  la  norma
 delegata,  stante  la  sua  chiarezza,  lasci  spazio all'interprete.
 Ritiene comunque questa Commissione che la legge delega,  fissando  i
 criteri  di  cui  al  punto  1,  abbia  voluto fissare delle linee di
 carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti  i  tipi  di
 occupazione,  dettando  poi un ulteriore criterio integrativo (quello
 dei  parametri  significativi)  per  le  specifiche  occupazioni  del
 soprassuolo  e  del  sottosuolo  con  linee  elettriche e conduttore.
 Infatti anche la direttiva di cui  al  punto  3,  relativa  ai  passi
 carrabili,  e'  integrativa  del criterio di cui al punto 1, tanto e'
 vero che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha  ritenuto
 applicabile  la  direttiva  generale  di  cui  al  punto  1,  con  la
 integrazione del punto 3  (criteri  certi  per  la  tassa  sui  passi
 carrabili).
   Ad avviso del comune di Villanovafranca i criteri moderatori di cui
 al  n.  1  del  citato  articolo 4, comma 4 della legge di delega non
 sarebbero applicabili in relazione  alla  posa  di  reti  elettriche,
 telefoniche,   ecc.,   poiche'   la  specificita'  di  tale  tipo  di
 occupazione avrebbe imposto al legislatore una forma  particolare  di
 tassazione,   alternativa   a   quella  fondata  sui  principi  della
 rispondenza al beneficio economico e  della  limitazione  al  50%  in
 relazione  all'incremento  delle  tariffe  precedentemente  vigenti e
 consistente nella determinazione di vere e proprie  tariffe,  diverse
 dalle  misure  di tassazione previste per le occupazioni temporanee o
 permanenti del suolo pubblico.
   Tale tesi interpretativa non puo' pero' essere  condivisa,  poiche'
 la   legge  delega  e'  di  assoluta  chiarezza,  nel  senso  che  la
 introduzione di forme di determinazione forfettaria  della  tassa  in
 base  a  parametri  significativi  per  le  linee elettriche e simili
 costituisce un criterio aggiuntivo o integrativo, che dir si  voglia,
 ma  sempre  nell'ambito  e  nel  rispetto  dei  principi di carattere
 generale e delle linee di indirizzo in base alle quali il legislatore
 delegato doveva procedere alla revisione ed alla armonizzazione della
 tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza  dei
 comuni  e  delle  provincie con riferimento a tutti indistintamente i
 tipi di occupazione soggetti alla imposta.
   Non vi sono  quindi  spazi  per  l'interprete.  D'altronde,  se  si
 volesse  ritenere  che per i casi di determinazione forfettaria della
 tassa il legislatore delegato  fosse  stato  svincolato  dai  criteri
 generali indicati nel n. 1 citato, si giungerebbe alla conseguenza di
 ritenere  che  per  le  reti  elettriche,  telefoniche,  ecc.  si sia
 trattato non gia' di una  revisione  della  disciplina  della  tassa,
 secondo  l'intento  del  legislatore,  bensi'  di  un  vero e proprio
 sconvolgimento di essa, con attribuzione al legislatore delegato  del
 potere  di  regolarsi con assoluta discrezionalita', introducendo una
 disciplina anche del tutto diversa da quella  precedente  e  tale  da
 comportare   aumenti   arbitrari  ed  ingiustificabili  del  prelievo
 fiscale.
   Il che determinerebbe la incostituzionalita' della legge di  delega
 23  dicembre  1992,  n.  421 e del conseguente decreto legislativo 15
 novembre 1993 n. 507, per contrasto con il combinato  disposto  degli
 artt.   76,  23  e  53  della  Costituzione,  considerata  la  palese
 indeterminatezza della misura della tassa  da  applicare  in  materia
 coperta da riserva di legge.
   Una  volta  svincolata  la rideterminazione forfettaria della tassa
 dai vincoli di cui al punto 1 lettera b)  del  comma  4  risulterebbe
 infatti   estremamente  generico  ed  indeterminato  il  criterio  di
 commisurazione  della  tassa  a  "parametri  significativi",  con  la
 conseguenza   di   attribuire   una   eccessiva  discrezionalita'  al
 legislatore  delegato,  che,  oltre  a  contrastare  con il principio
 informatore   dell'istituto    costituzionale    della    delegazione
 legislativa, non rispetterebbe neppure la finalita' ispiratrice della
 legge   delega,  che  era  quella  di  ottenere  la  revisione  e  la
 armonizzazione dei tributi locali vigenti. Circostanza,  questa,  che
 imporrebbe   una  interpretazione  della  legge  di  delega  tale  da
 ricondurla  nell'ambito  dei   principi   costituzionali,   dovendosi
 ritenere,   in   base   a  principi  dottrinari  e  giurisprudenziali
 consolidati, che, anche qualora  siano  astrattamente  possibili  due
 interpretazioni  della  stessa  norma,  debba  essere  scelta  quella
 interpretazione che e' rispondente al dettato costituzionale.
   La questione  come  sopra  prospettata  non  appare  in  definitiva
 manifestamente infondata, il che comporta la sospensione del giudizio
 in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.