ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
 sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV,  n.  625  del  6  giugno
 1997, con la quale e' stato respinto l'appello avverso l'annullamento
 del  provvedimento  del  Presidente della Provincia in data 10 luglio
 1986 che aveva disposto la sospensione della licenza di un  esercizio
 pubblico,  promosso con ricorso della Provincia di Trento, notificato
 il 29 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 4 settembre  1997  ed
 iscritto al n. 47 del registro ricorsi (recte: conflitti) 1997.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice  relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi  l'avvocato  Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
 l'avvocato dello Stato  Giuseppe  O.  Russo  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia
 autonoma  di  Trento  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato,  per  violazione  dell'art. 20, primo comma,
 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.  31
 agosto  1972,  n.  670)  e  relative  norme  di  attuazione (d.P.R. 1
 novembre 1973, n.  686, recante "Norme di  attuazione  dello  statuto
 speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige concernente esercizi
 pubblici e spettacoli pubblici"), secondo  cui  "i  Presidenti  delle
 Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita'
 di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di ...
 esercizi  pubblici" (art. 20 citato), tra le quali dovrebbe ritenersi
 inclusa quella relativa  alla  sospensione  della  licenza  di  detti
 esercizi,  prevista  dall'art.    100  del testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in riferimento alla
 sentenza con la quale il Consiglio di Stato (sez. IV, 6 giugno  1997,
 n.  625)  ha  confermato  la  pronuncia  del  Tribunale  regionale di
 giustizia  amministrativa  di  Trento  che  aveva  annullato  -   per
 incompetenza  dell'organo  provinciale  a  emanare  provvedimenti  in
 materia di ordine pubblico, riservati, invece, agli organi statali in
 base all'art. 21 dello statuto speciale - l'ordinanza di  sospensione
 della   autorizzazione   all'apertura  di  un  esercizio  commerciale
 adottata dal Presidente della Giunta provinciale di Trento.
   Premesso che l'impugnata sentenza sarebbe "erronea,  arbitraria  ed
 illegittimamente invasiva", la difesa della Provincia autonoma rileva
 che  il  Consiglio di Stato muove da una interpretazione non corretta
 della competenza provinciale in materia di esercizi pubblici  di  cui
 all'art. 20 dello statuto, competenza che il giudice ritiene limitata
 agli  aspetti relativi alla "regolarita' commerciale" dell'esercizio,
 mentre sulla  base  della  normativa  statutaria  e  delle  norme  di
 attuazione  il  riparto  di  competenza  tra  Presidente della Giunta
 provinciale e questore  dovrebbe  avvenire  per  materia,  e  non  in
 relazione  ai  differenti  interessi perseguiti, o ai diversi tipi di
 provvedimento.  Il  Consiglio  di  Stato   avrebbe   qualificato   il
 provvedimento  adottato  dal  Presidente  della Giunta provinciale ai
 sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 come provvedimento "per l'ordine pubblico":   attraverso una  erronea
 lettura  degli artt. 9, numero 7, 20, terzo comma, e 21 dello statuto
 speciale,  nonche' un improprio richiamo al d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616,  concernente  le  regioni  a  statuto  ordinario,  la   pubblica
 sicurezza  sarebbe  stata  inclusa nella nozione di ordine pubblico e
 ricondotta per intero alla competenza statale.
   2.  -  Si  e'  costituito  nel  giudizio  di  fronte   alla   Corte
 costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che  il  ricorso  sia dichiarato inammissibile. Secondo la
 costante giurisprudenza costituzionale, il conflitto di  attribuzione
 tra   Stato  e  Regione  in  relazione  ad  atti  giurisdizionali  e'
 ammissibile in quanto la Regione contesti in radice la spettanza  del
 potere  all'organo  giurisdizionale, mentre non e' ammissibile quando
 essa si limiti a censurare il modo in  cui  la  giurisdizione  si  e'
 concretamente  esplicata,  denunziando eventuali errori in iudicando.
 Nel caso di specie il giudice amministrativo si  sarebbe  limitato  a
 dirimere, nell'ambito dei suoi indiscussi poteri giurisdizionali, una
 questione    di    competenza    tra    organi   "accidentalmente   e
 ininfluentemente" appartenenti a soggetti diversi.
   3. - In prossimita' dell'udienza la difesa della Provincia autonoma
 di Trento ha depositato una memoria sostenendo  l'ammissibilita'  del
 ricorso,  in  quanto il giudice amministrativo, individuando i poteri
 spettanti alla Provincia, avrebbe oltrepassato i  confini  della  sua
 giurisdizione.  La  negazione di poteri che la ricorrente esercita in
 virtu'  delle  proprie  attribuzioni  statutarie   richiederebbe   un
 intervento  della  Corte  costituzionale, tanto piu' che, nel caso di
 atti  di  organi  giurisdizionali,   il   vulnus   alle   prerogative
 costituzionali sarebbe, altrimenti, irrimediabile.
                         Considerato in diritto
   1.   -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  propone  conflitto  di
 attribuzione contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
 riferimento  alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625
 del 6 giugno 1997, che ha  confermato  una  pronuncia  del  Tribunale
 regionale  di giustizia amministrativa di Trento di annullamento, per
 incompetenza, dell'ordinanza del Presidente della Giunta  provinciale
 di  sospensione  dell'autorizzazione  all'apertura  di  un  esercizio
 commerciale. Sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello  statuto
 speciale  per  la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670) e il d.P.R. 1  novembre  1973,  n.  686  (recante  "Norme  di
 attuazione  dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
 concernente esercizi  pubblici  e  spettacoli  pubblici").  La  norma
 statutaria  -  confermata  dall'art. 3, primo comma, delle menzionate
 norme di attuazione -  stabilisce  che  "i  Presidenti  delle  Giunte
 provinciali  esercitano  le  attribuzioni  spettanti all'autorita' di
 pubblica sicurezza  previste  dalle  leggi  vigenti",  tra  le  quali
 dovrebbe  ritenersi  inclusa  quella  relativa alla sospensione della
 licenza degli esercizi pubblici, prevista  dall'art.  100  del  testo
 unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.
 773).
   Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice amministrativo
 che ha dato  origine  al  conflitto  disconoscerebbe  una  competenza
 provinciale  avente  fondamento  nello statuto speciale, in quanto il
 Consiglio di Stato  ha  qualificato  il  provvedimento  adottato  dal
 Presidente  della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 100 del testo
 unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  come  provvedimento  per
 l'ordine  pubblico,  di  competenza dello Stato, a norma dell'art. 21
 dello statuto speciale.
   2. - Il conflitto non e' ammissibile.
   2.1. - Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurisprudenza di
 questa Corte, possono essere a base di conflitto di attribuzione  tra
 Regioni  e  Stato,  oltre  che  tra  poteri  dello  Stato, purche' il
 conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di  censura  del
 modo  di  esercizio  della funzione giurisdizionale (sentenze nn. 289
 del 1974, 98 e 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del 1990, 99 e 175  del
 1991, 357 del 1996).
   Contro   gli   errori   in   iudicando  di  diritto  sostanziale  o
 processuale, infatti, valgono i rimedi  consueti  riconosciuti  dagli
 ordinamenti  processuali  delle  diverse  giurisdizioni;  non vale il
 conflitto di  attribuzione.  A  ritenere  diversamente,  il  giudizio
 presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in
 un  nuovo  grado  di  giurisdizione  avente  portata  tendenzialmente
 generale. Avendo infatti per lo piu' le situazioni  soggettive  delle
 Regioni   base   diretta   o  almeno  indiretta  in  norme  di  rango
 costituzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi di
 doglianza da parte  delle  stesse  contro  decisioni  giurisdizionali
 finirebbe  per  potersi  trasformare  automaticamente  in  motivo  di
 ricorso per conflitto di attribuzione,  con  evidente  forzatura  dei
 caratteri  propri  di  quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra la
 giurisdizione  costituzionale  e  quella   riconosciuta   a   istanze
 giurisdizionali non costituzionali.
   Invece,  ancora  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte sopra
 ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativamente  ad
 atti   di   giurisdizione  e'  configurabile  quando  sia  contestata
 radicalmente la riconducibilita' dell'atto che determina il conflitto
 alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, sentenze nn. 150 del
 1981 e 283 del 1986) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa
 del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente.  In
 tutti  questi  casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non
 come controllo sul contenuto dell'attivita' giurisdizionale, ma  come
 garanzia  di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente
 protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che
 si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale.
   2.2. - Nella specie, la Provincia autonoma ricorrente non  contesta
 l'esistenza    del    potere   giurisdizionale   relativamente   alla
 legittimita' dei provvedimenti di  sospensione  della  autorizzazione
 all'apertura   degli   esercizi  commerciali.  Essa  contesta  invece
 l'argomentazione contenuta nella  sentenza  del  Consiglio  di  Stato
 secondo  la  quale  tali  provvedimenti  sarebbero  da ascrivere alla
 difesa dell'ordine pubblico e non invece  della  sicurezza  pubblica,
 con  la  conseguente affermazione della competenza statale invece che
 regionale.
   Trattasi quindi  di  una  controversia  che,  avendo  base  in  una
 questione  di interpretazione del diritto vigente che influisce sulla
 decisione  del  giudice  che  si  vorrebbe  censurare,  non   attiene
 all'esistenza  della  giurisdizione  in  quanto  tale. Il ricorso per
 conflitto   di   attribuzione   deve   pertanto   essere   dichiarato
 inammissibile.