ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  1  del  d.-l.
 28  marzo  1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3,
 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale); 1,
 comma 3,  del  d.-l.  26  luglio  1996,  n.  396  (Norme  in  materia
 previdenziale);  1,  comma  6,  della  legge 28 novembre 1996, n. 608
 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1  ottobre  1996,
 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
 utili,   di   interventi   a  sostegno  del  reddito  e  nel  settore
 previdenziale) e 1, commi da 181 a 184, della legge 23 dicembre 1996,
 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi
 con ordinanze emesse il 1 aprile, il 24 maggio, il  1  aprile  (n.  2
 ordinanze),  il  30  aprile  e  il  2  maggio  1996  dalla  Corte  di
 cassazione,  il  14  gennaio  1997  dal  Tribunale  di Voghera, il 22
 gennaio 1997 dal Tribunale di Firenze, il 15 gennaio 1997 dal pretore
 di Venezia, il 23 gennaio 1997 dal pretore di Torino, il  4  febbraio
 1997  (n.  3 ordinanze) dal Tribunale di Camerino, il 22 gennaio 1997
 dal Tribunale di Frosinone, il 17 gennaio 1997 dal pretore di Urbino,
 il 21 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 18 febbraio 1997  dal
 pretore  di  Nocera  Inferiore,  il  16 gennaio 1997 dal Tribunale di
 Gorizia, il 17 febbraio 1997 dal pretore di  Parma,  il  13  febbraio
 1997  dal  Tribunale  di Genova, il 10 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze)
 dal pretore di Macerata, il 27 febbraio 1997 (n.   2  ordinanze)  dal
 Tribunale  di Sondrio, il 21 febbraio 1997 dalla Corte di cassazione,
 il 30 gennaio 1997 dal Tribunale di Urbino, il 20 febbraio  1997  dal
 pretore  di  Torino,  il  14  febbraio  1997  (n.    8 ordinanze) dal
 Tribunale di  Ancona,  l'11  marzo  1997  dal  Tribunale  di  Milano,
 rispettivamente  iscritte  ai  nn. 777, 935, 970, 971, 1289, 1320 del
 registro ordinanze 1996, ed ai nn. 87, 94, 105, da 127  a  130,  132,
 173,  175,  180, 192, 218, 228, 230, 231, 238, 239, 251, 255, 273, da
 280 a 282, da  390  a  394  e  404  del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, prima serie
 speciale, nn. 36, 40, 49 e 51 dell'anno 1996 ed ai nn.  10,  11,  12,
 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27 dell'anno 1997.
   Visti  gli atti di costituzione di Pietrangelo Riccardina, Bernocco
 Raffaella e Agostinelli Gina,  Vecchiuti  Dirce,  Re  Gina,  Asirelli
 Romano  ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina,
 Barsi Marta, Crespi Maria Carolina ed altri e dell'INPS, nonche'  gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi  gli  avvocati  Franco  Agostini  per Pietrangelo Riccardina,
 Bernocco  Raffaella  e  Agostinelli  Gina,  Silvano  Piccininno   per
 Vecchiuti  Dirce,  Salvatore  Cabibbo  per  Asirelli Romano ed altri,
 Castellazzo  Costantina,  Chiari  Maria  e  Aluigi  Bina,  Alessandro
 Garlatti  per  Crespi  Maria  Carolina ed altri, Carlo De Angelis per
 l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto   che  diverse  Autorita'  giudiziarie,  con  le  numerose
 ordinanze  indicate  in  epigrafe,  hanno  sollevato   questioni   di
 legittimita' costituzionale:
     1)  dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
 previdenziale) - in riferimento agli artt. 3,  24,  38  e  136  della
 Costituzione  - perche', nel disporre il pagamento delle somme dovute
 a se'guito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del  1993
 e n. 240 del 1994, prevede: a) l'estinzione dei giudizi pendenti (con
 compensazione  di  spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti
 giudiziali  non  ancora  passati  in   giudicato;   b)   l'esclusione
 degl'interessi  e  della  rivalutazione monetaria; c) la liquidazione
 degl'importi in sei annualita' e mediante l'emissione  di  titoli  di
 Stato;  d)  la limitazione del diritto di rimborso ai soli superstiti
 aventi  titolo  alla  pensione  di  reversibilita',  con  conseguente
 esclusione degli altri successori mortis causa;
     2)  dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme
 in materia previdenziale), nonche' dell'art. 1, comma  3,  del  d.-l.
 26  luglio  1996,  n.  396  (Norme  in  materia  previdenziale)  - in
 riferimento all'art. 24 della Costituzione  -,  nella  parte  in  cui
 dispongono  l'estinzione  d'ufficio  dei  giudizi pendenti, aventi ad
 oggetto questioni relative all'applicabilita' delle  citate  sentenze
 costituzionali;
     3)  dell'art.  1,  commi  181,  182,  183  e  184, della legge 23
 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica) - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 38, 42, 53, 101,
 102,  103,  104,  113,  136  della  Costituzione  -  perche' nel dare
 attuazione alle  citate  sentenze,  prevedono:  a)  l'estinzione  dei
 giudizi  pendenti  (con  compensazione  delle  spese) e la perdita di
 efficacia  dei  provvedimenti  giudiziali  non  ancora   passati   in
 giudicato;  b)  l'esclusione  degli  interessi  e della rivalutazione
 monetaria dalla determinazione degli importi maturati  a  favore  dei
 beneficiari  delle citate sentenze costituzionali fino al 31 dicembre
 1995; c) la corresponsione, per  gli  importi  maturati  dopo  il  31
 dicembre  1995,  di interessi calcolati applicando un tasso inferiore
 al tasso legale, quale determinato  dall'art.  2,  comma  185,  della
 stessa legge n. 662 del 1996; d) la liquidazione degli importi in sei
 annualita'   e  mediante  l'emissione  di  titoli  di  Stato;  e)  la
 limitazione  del  diritto  ad  ottenere  il  pagamento  delle   somme
 arretrate  ai  diretti  interessati  e ai soli loro superstiti aventi
 titolo alla pensione di reversibilita' alla data del  30  marzo  1996
 (data  di  entrata  in  vigore  del  d.-l. n. 166 del 1996 cit.), con
 conseguente esclusione degli altri successori mortis causa;
     4) dell'art. 1, comma 6, della legge 28  novembre  1996,  n.  608
 (Conversione  in  legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,
 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
 utili,  di  interventi  a  sostegno  del  reddito   e   nel   settore
 previdenziale),  che ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge nn.
 166, 295, 396 e 499 del 1996, tutti non  convertiti,  in  riferimento
 agli artt. 3, 24, 38 e 136 Cost.;
     che,  all'esito  dell'udienza  pubblica  del 14 ottobre 1997, con
 ordinanza istruttoria del 16-24 ottobre 1997,  la  Corte,  riuniti  i
 giudizi,  ha  disposto  che  la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 fornisse, anche per  il  tramite  del  Ministero  del  tesoro  e  del
 Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, analitici elementi
 conoscitivi  in  ordine  alle  ragioni  finanziarie  ed  ai   calcoli
 previsionali  posti  a  base  del  denunciato  articolato  normativo,
 fissando un termine  di  120  giorni,  successivamente  prorogato  su
 istanza dell'amministrazione medesima;
     che  in  tale  ordinanza la Corte ha anche rilevato come i citati
 decreti-legge fossero decaduti per mancata conversione,  pur  essendo
 stati fatti salvi i loro effetti dall'art. 1, comma 6, della legge n.
 608 del 1996, impugnato come sub 4);
     che  peraltro  le  disposizioni della successiva legge n. 662 del
 1996, oggetto delle censure riportate sub 3),  avevano  riproposto  i
 medesimi contenuti normativi investiti dalle questioni di cui sopra;
     che,  medio  tempore il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
 legge  28  maggio  1997,  n.  140,  era  intervenuto  sul  denunciato
 meccanismo  di  pagamento  mediante  emissione  dei  titoli di Stato,
 prevedendo l'erogazione in contanti ma pur  sempre  con  le  medesime
 cadenze  temporali e con le limitazioni prospettate come lesive degli
 evocati parametri costituzionali, per cui,  salvo  tale  profilo,  le
 questioni sollevate conservavano la loro rilevanza;
     che  nell'imminenza  della  nuova udienza pubblica del 26 gennaio
 1999 l'Avvocatura dello  Stato  ha  ulteriormente  insistito  per  la
 declaratoria  di  inammissibilita'  ovvero  per l'infondatezza, a suo
 tempo richiesta, anche alla luce della normativa sopravvenuta;
     che analoghe  considerazioni  sono  state  svolte  dall'INPS,  ad
 integrazione degli argomenti gia' ampiamente sostenuti in precedenza;
     che,  invece,  le parti private costituite hanno ribadito la tesi
 dell'illegittimita'   costituzionale,   in   ragione    dell'asserita
 perdurante penalizzazione dei diritti dei pensionati.
   Considerato  che  la  legge  23  dicembre  1998,  n. 448 (Misure di
 finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo)  ha  previsto
 l'erogazione  di  una  somma  pari  al  5% a titolo d'interessi sugli
 arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma  1)
 e  l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
 degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia
 avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
     che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi dalla norma
 stessa, va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali  emessi
 in materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata, e  dunque  i  giudici  a  quibus  debbono
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza della sollevata
 questione;
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  ai
 giudici stessi.