ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio
 1941,  n.  12,  recante  "Ordinamento  giudiziario",   e   successive
 modificazioni  ed  in  particolare  di quelle recate dall'art. 29 del
 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:
     articolo  190,  comma  2:  "Il  passaggio  dei  magistrati  dalle
 funzioni  giudicanti alle requirenti e da queste a quelle puo' essere
 disposto,  a  domanda  dell'interessato,  solo  quando  il  Consiglio
 superiore   della   magistratura,   previo   parere   del   consiglio
 giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla  nuova
 funzione.";
     articolo 191;
     articolo  192,  comma  6, limitatamente alle parole: ", salvo che
 per  tale  passaggio  esista  il  parere  favorevole  del   Consiglio
 superiore della magistratura";
     articolo  198,  limitatamente  alle  parole:  "Tali  destinazioni
 possono avvenire, a giudizio del  Ministro,  tanto  con  le  funzioni
 giudicanti,  quanto  con  quelle  requirenti, indipendentemente dalla
 qualifica posseduta dal magistrato.";
     giudizio iscritto al n. 119 del registro referendum.
   Viste l'ordinanza del  7  dicembre  1999  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato conforme a legge la richiesta, e la  successiva  ordinanza
 di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 2000 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Uditi gli avvocati Federico  Sorrentino  e  Giuseppe  Frigo  per  i
 presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e
 per i promotori Cappato Marco e Della Vedova Benedetto.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -   Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 l'Ufficio centrale per
 il referendum costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato
 legittima la richiesta di  referendum  presentata  da  oltre  500.000
 elettori, sul seguente quesito:
     "Volete  voi  che  sia  abrogato  il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
 recante ''Ordinamento giudiziario'', e successive  modificazioni,  ed
 in   particolare   l'art.  29  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449,
 limitatamente a:
      articolo  190,  comma  2:  ''Il  passaggio  dei magistrati dalle
 funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle puo'  essere
 disposto,  a  domanda  dell'interessato,  solo  quando  il  Consiglio
 superiore   della   magistratura,   previo   parere   del   consiglio
 giudiziario,  abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova
 funzione.'';
      articolo 191;
      articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: '', salvo  che
 per   tale  passaggio  esista  il  parere  favorevole  del  Consiglio
 superiore della magistratura'';
      articolo 198, limitatamente  alle  parole:  ''Tali  destinazioni
 possono  avvenire,  a  giudizio  del  Ministro, tanto con le funzioni
 giudicanti, quanto con  quelle  requirenti,  indipendentemente  dalla
 qualifica posseduta dal magistrato.''?".
   Al  quesito  l'Ufficio  centrale  ha attribuito il seguente titolo:
 "Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere  dei  magistrati
 giudicanti e requirenti".
   2.  -  Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
 il  Presidente  di  questa  Corte  ha  fissato  per  la   conseguente
 deliberazione  la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, disponendo
 che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta e  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo
 comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
   Si  sono  avvalsi  della  facolta'  di presentare memorie, ai sensi
 dell'art. 33, terzo comma, della  legge  n.  352  del  1970,  solo  i
 presentatori della richiesta, chiedendo che il quesito sia dichiarato
 ammissibile.
   Nella  camera  di  consiglio  del  13  gennaio 2000 i difensori dei
 presentatori hanno illustrato la  loro  memoria,  insistendo  per  la
 dichiarazione di ammissibilita' della richiesta.
                         Considerato in diritto
   1.  -    La  richiesta  di  referendum investe quattro disposizioni
 dell'ordinamento giudiziario di  cui  al  r.d.  n.  12  del  1941,  e
 precisamente:
     a)  il comma 2 dell'art. 190 (Passaggio dalle funzioni requirenti
 alle giudicanti e viceversa), che, nel testo sostituito dall'art.  29
 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione  delle  norme  per
 l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale
 ed a quello a  carico  degli  imputati  minorenni),  facendo  seguito
 all'affermazione  del comma 1 secondo cui "la magistratura, unificata
 nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di  anzianita',
 e'  distinta  relativamente  alle  funzioni giudicanti e requirenti",
 stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti
 o viceversa "puo' essere disposto, a domanda  dell'interessato,  solo
 quando  il  Consiglio superiore della magistratura, previo parere del
 consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza  di  attitudini
 alla  nuova  funzione".  Puo'  ricordarsi  che  il  testo  originario
 dell'art.  190 disciplinava a sua volta il passaggio  dei  magistrati
 dalle  funzioni  requirenti  alle  giudicanti o da queste a quelle, a
 domanda dell'interessato o per  esigenze  di  servizio,  sottoponendo
 tale  passaggio,  durante  la  permanenza del magistrato nel medesimo
 grado, ad alcune condizioni procedurali,  in  particolare  al  parere
 conforme  del  Consiglio  superiore della magistratura (allora organo
 consultivo),  e  ad  alcuni  limiti sostanziali, fra cui, nel caso di
 passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti,  la  sussistenza
 di "speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero" (quinto
 comma);
     b)  l'intero  articolo  191  (Anzianita'  in  caso  di  cambio di
 funzioni), il quale dispone che "i magistrati che,  per  la  speciale
 loro  idoneita' alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel
 pubblico ministero con  anticipazione  sui  loro  colleghi  parimenti
 classificati    promossi    nella    magistratura    giudicante,   se
 successivamente fanno passaggio  alle  funzioni  giudicanti,  perdono
 l'anzianita'  derivante  dalla  promozione  anticipata  ed e' ad essi
 attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi
 nella magistratura giudicante. Se non e' giunto  il  loro  turno  per
 tale  promozione,  essi  non  possono  ottenere  che il richiamo alle
 funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso  la
 classifica   per   effetto   della  quale  conseguirono  l'anticipata
 promozione";
     c)  un  inciso  contenuto  nel  sesto  comma  dell'articolo   192
 (Assegnazione delle sedi per tramutamento), il cui testo recita: "Non
 sono  ammesse  domande  di  tramutamento con passaggio dalle funzioni
 giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale  passaggio
 esista   il   parere   favorevole   del   consiglio  superiore  della
 magistratura". Il  quesito  propone  l'abrogazione  del  solo  inciso
 "salvo  che  per  tale  passaggio  esista  il  parere  favorevole del
 consiglio superiore della magistratura", tendendo dunque  a  lasciare
 in  vita  un  disposto  che  si limiti a sancire la non ammissione di
 domande di tramutamento con passaggio dalle une alle altre funzioni;
     d) il secondo periodo dell'art. 198 (Ricollocamento in  ruolo  di
 magistrati  gia'  destinati  al Ministero): l'articolo prevede che "i
 magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia
 e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati  nel  ruolo
 organico  della  magistratura  e destinati agli uffici giudiziari per
 esercitarvi le funzioni del loro  grado";  il  secondo  periodo,  del
 quale   si   chiede  l'abrogazione,  prosegue  stabilendo  che  "tali
 destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con  le
 funzioni  giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente
 dalla qualifica posseduta dal magistrato".
   2. - Le disposizioni oggetto del quesito sono  del  tutto  estranee
 alle  categorie di leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della
 Costituzione preclude il ricorso all'abrogazione referendaria:  onde,
 sotto  questo profilo, non sussistono ostacoli all'ammissibilita' del
 quesito.
   3. - La proposta di abrogazione concerne, come si e' visto,  alcune
 disposizioni  o  parti  di  disposizioni,  in  tema  di passaggio dei
 magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti o  da  queste  a
 quelle,  che  disciplinano  tale passaggio, in particolare in sede di
 "tramutamento" a domanda, stabilendone modalita' e condizioni; l'art.
 191 dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  si  chiede  l'abrogazione
 totale,  a  sua  volta disciplina un aspetto particolare, concernente
 l'ordine  di  anzianita'  dei  magistrati  nel  ruolo,  nei  casi  di
 passaggio  alle  funzioni  giudicanti  di  magistrato  gia'  promosso
 anticipatamente  nella  magistratura  requirente.  Si  puo'  pertanto
 riconoscere nel quesito - in base ai criteri adottati nella pregressa
 giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze n.  41 del 1997,
 n.  13  del  1999)  -  un  carattere  effettivamente abrogativo e non
 "introduttivo". Parimenti si puo' convenire sulla sussistenza di  una
 "matrice   razionalmente   unitaria"  che  caratterizza  il  quesito,
 consentendo di ritenerlo conforme, sotto questo aspetto, alla  logica
 del  referendum  abrogativo come "strumento di genuina manifestazione
 della sovranita' popolare" (cfr. sentenza n. 16 del 1978).
   4. - Cio' non significa, peraltro, che l'eventuale abrogazione, che
 discenderebbe dalla approvazione del quesito referendario, appaia  in
 grado  di  realizzare,  tanto  meno in modo esaustivo, un ordinamento
 caratterizzato da una vera e propria "separazione delle carriere" dei
 magistrati addetti  alle  funzioni  giudicanti  e  rispettivamente  a
 quelle  requirenti,  obiettivo,  questo,  che richiederebbe una nuova
 organica  disciplina,  suscettibile   di   essere   introdotta   solo
 attraverso  una complessa operazione legislativa, e non attraverso la
 semplice  abrogazione  di  alcune  disposizioni  vigenti.  A   questo
 riguardo,  la Corte non puo' non rilevare che il titolo attribuito al
 quesito  dall'Ufficio  centrale  per   il   referendum   "Ordinamento
 giudiziario:  separazione  delle carriere dei magistrati giudicanti e
 requirenti" appare non del tutto adeguato, e in  sostanza  eccedente,
 rispetto   alla   oggettiva   portata   delle  abrogazioni  proposte,
 concernenti  piuttosto,  come  si  e'  detto,  l'attuale   disciplina
 sostanziale e procedimentale dei passaggi dall'una all'altra funzione
 in occasione dei trasferimenti dei magistrati a domanda.
   Restano, in particolare, di per se' estranei al quesito il tema dei
 criteri  per  la  iniziale  assegnazione  del  magistrato,  vincitore
 dell'unico concorso, e a seguito dell'unico  tirocinio,  alle  une  o
 alle  altre  funzioni,  nonche' quello delle assegnazioni di funzioni
 che avvengano, nei casi in cui cio' e' consentito,  d'ufficio  (cfr.,
 ad  esempio,  artt.  4e  5  della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla
 destinazione dei magistrati di Corte d'appello e rispettivamente  sul
 conferimento  a  detti  magistrati di uffici direttivi; art. 10 della
 legge 20 dicembre 1973, n. 831, sul conferimento  delle  funzioni  di
 magistrato   di   Cassazione;   art.   19  della  stessa  legge,  sul
 conferimento degli uffici direttivi superiori; art. 37, comma 4,  del
 decreto  legislativo  19  febbraio  1998,  n.  51, sulla destinazione
 d'ufficio dei magistrati gia' titolari dei posti soppressi a  seguito
 della  istituzione del giudice unico di primo grado: ancorche' poi il
 comma  5  stabilisca  che  le  eventuali  nuove  destinazioni   "sono
 considerate  come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti"; artt.
 2 e 21, sesto comma,  del  r.d.l.    31  maggio  1946,  n.  511,  sui
 trasferimenti     d'ufficio     disposti,     rispettivamente,    per
 incompatibilita' o per soppressione di  posti,  e  con  provvedimento
 disciplinare).
   Tuttavia  e' la descritta portata oggettiva del quesito, e non gia'
 la corrispondenza ad essa  del  titolo  attribuito,  che  costituisce
 elemento   decisivo   per  ritenere,  da  tale  punto  di  vista,  la
 ammissibilita'  della  richiesta  di  referendum:   ancorche'   debba
 auspicarsi  -  nell'ambito della tante volte invocata revisione della
 legge di attuazione del referendum - un'attenta considerazione  anche
 di siffatti aspetti.
   5.  -  Non  puo'  dirsi  che il quesito investa disposizioni il cui
 contenuto  normativo  essenziale  sia  costituzionalmente  vincolato,
 cosi'   da   violare  sostanzialmente  il  divieto  di  sottoporre  a
 referendum abrogativo norme  della  Costituzione  o  di  altre  leggi
 costituzionali  (cfr.  ancora  sentenza  n.  16 del 1978, nonche', da
 ultimo,  ad  esempio,  sentenze  n.  18  e  n.  19  del   1997).   La
 Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico
 "ordine",  soggetto  ai  poteri  dell'unico Consiglio superiore (art.
 104), non  contiene  alcun  principio  che  imponga  o  al  contrario
 precluda  la  configurazione  di  una  carriera  unica  o di carriere
 separate fra  i  magistrati  addetti  rispettivamente  alle  funzioni
 giudicanti  e  a  quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di
 condizionare piu'  o  meno  severamente  il  passaggio  dello  stesso
 magistrato,  nel  corso  della  sua  carriera,  dalle  une alle altre
 funzioni.  Mentre  ogni  altra   considerazione,   pur   attendibile,
 sull'esigenza che, a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria,
 si  pongano  in  essere  gli  interventi  legislativi  necessari  per
 rivedere  organicamente  la  normativa  "di  risulta",   eliminandone
 disarmonie o incongruita' eventualmente discendenti dalla parzialita'
 dell'intervento abrogativo o dall'assenza di discipline transitorie e
 conseguenziali,  non  e'  tale  da  pregiudicare l'ammissibilita' del
 referendum.
   6. - Non ostandovi alcuna  ragione  di  ordine  costituzionale,  la
 richiesta di referendum deve dunque essere giudicata ammissibile.