IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso  n.  27/98  r.g.r.
 proposto  da Peschiulli Ambra, rappresentata e difesa dagli avv.ti M.
 Guelfi e E. Rabino, presso gli stessi  elettivamente  domiciliata  in
 Genova, via XX Settembre, 36;
   Contro  l'universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in carica, Ministero dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica
 rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in
 Genova,  v.le  B.  Partigiane  2, residenti, per l'annullamento della
 deliberazione del consiglio del corso di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  dell'Universita'  di  Genova  adottata  in data 21
 luglio 1997 e del manifesto degli studi per l'anno accademico 1997/98
 con cui  e'  stata  diposta  la  non  effettuazione  della  prova  di
 ammissione  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria
 presso l'Universita' di Genova, nonche' per l'annullamento degli atti
 tutti antecedenti (in particolare il provvedimento non noto,  nonche'
 le  eventuali  disposizioni  statuarie  parimenti  non  note  con cui
 sarebbe stato stabilito di  non  effettuare  la  anzidetta  prova  di
 ammissione,  la  circolare  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
 ricerca scientifica in data 11 luglio 1997 n.  4001,  il  regolamento
 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica in data 11
 luglio  1997 n. 4001, il regolamento del Ministero dell'Universita' e
 della ricerca scientifica n. 245 in data 21 luglio 1997 ed il decreto
 del Ministero dell'Universita'  e  ricerca  scientifica  in  data  31
 luglio  1997  con  il quale e' stata disposta presso l'Universita' di
 Genova  l'attivazione  del  primo  anno  del  corso  di   laurea   in
 odontoiatria  solo  per  gli  studenti  ammessi  con  riserva dal TAR
 nell'anno accademico 1996-97), preordinati consequenziali e  comunque
 connessi  del  procedimento,  e  per  ogni  ulteriore  consequenziale
 ulteriore statuizione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 15 aprile  1998  la  relazione  del
 Consigliere  Roverta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. G.P. Giannini,
 in sostituzione dell'avv. M. Guelfi, per la ricorrente  e  l'avv.  C.
 Guerra per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato l'8 gennaio 1998 Peschiulli Ambra impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di non  aver  potuto  iscriversi  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, in quanto
 per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove
 immatricolazioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  di  legge,  in relazione agli artt. 33 e 34 della
 Costituzione: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea
 valutazione dei presupposti, illogicita', difetto  e/o  insufficienza
 di istruttoria e di motivazione ingiustizia grave e manifesta.
     2)  violazione  di legge in relazione al dpr 25 settembre 1980 n.
 680  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  corso  di  laurea   in
 odontoiatria  presso  l'Universita'  di Genova: eccesso di potere per
 difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave
 e manifesta.
   La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione dei
 provvedimenti impugnati, contrastata  dall'amministrazione  intimata,
 costituitasi in giudizio.
   Con  ordinanza  in  data 15 gennaio 1998 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   1.- La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e  che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Genova, impugna i provvedimenti che  per  l'anno  accademico  1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -tra  l'altro-  la  possibilita'  di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova: la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  Collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997  e
 il  decreto  ministeriale  31  luglio  1997,  come  atti direttamente
 lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento  dell'atto  del  consiglio
 del  corso  di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti,
 ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede
 centrale,  si  e'  comunque   stabilito   l'azzeramento   dei   posti
 disponibili.
   Il  Collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9  comma  4
 della  legge  n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli art. 33 e 34 della Costituzione pongono per
 la limitazione del diritto allo studio.
   Il Collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art.  9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art.
 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto  con  il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  dei  ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 R.D. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non  e'  quindi  dalla  stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986  n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge ed altresi'  la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione  diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R.  Lazio,
 III Sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9  quarto comma legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:    conseguentemente  va disposta la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997  deve  essere
 sospeso  ai  sensi  dell'art.  23  legge  n.  87  del 1953, fino alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.