IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede, rileva; 1. - Il tribunale di Trento e la pretura di Padova - uffici del campione penale hanno promosso procedura di espropriazione mobiliare nei confronti dei debitori Bordin Claudio e Bordin Fabio per il recupero della somma di L. 7.000.000 di ammenda, oltre alle spese, l'uno e L. 95.570 l'altro, dovute all'erario in forza, rispettivamente, di sentenza ex artt. 444-448 c.p.c. pronunciata per il reato di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 516/1982 e di sentenza penale per il reato di cui all'art. 2 legge n. 386/1990. Contro la procedura esecutiva proponeva opposizione di terzo la sig.ra Miatton Sonia asserendo di essere l'unica proprietaria dei beni pignorati. Sospesa l'esecuzione inaudita altera parte, all'udienza l'opponenza insisteva per la conferma del decreto di sospensione. 2. - E' pregiudiziale all'accoglimento dell'istanza procedurale (e, anzi, allo stesso esame dell'istanza) dell'opponente la verifica della persistenza della legittimazione processuale in capo ai creditori procedenti. La materia, infatti, e' stata oggetto di intervento da parte del legislatore con la normativa introdotta con il d.lgs. 9 luglio 1997 n. 237 che ha disciplinato, tra l'altro, la riscossione delle sanzioni penali pecuniarie, attribuendone, sia per il mero pagamento, sia per la fase della riscossione coattiva (da effettuarsi secondo le forme e le modalita' previste dal d.P.R. n. 43/1988 e dal d.P.R. n. 602/1973), la competenza a procedere in capo al Concessionario del Servizio riscossione tributi con eliminazione di ogni attribuzione all'ufficio del registro e di ogni competenza esecutiva autonoma alle Cancellerie degli uffici giudiziari. Si pone, peraltro, la questione della legittimita' costituzionale del nuovo sistema introdotto con il d.lgs. n. 237/1997 avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni della legge delega di cui all'art. 3, comma 138, legge n. 662/1996. 3. - Appare opportuno, preliminarmente, individuare e delimitare la normativa rilevante per l'esame delle questioni. In particolare: art. 3, comma 138, legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997). La norma ha conferito delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati ad eliminare i c.d. servizi autonomi di cassa, ossia i servizi (od uffici) il cui organo competente gestiva la contabilita' di somme spettanti all'erario, ricevendo, per un verso, le somme versate "dal contribuente" all'ufficio finanziario e, per altro verso, effettuando, con queste stesse entrate particolari pagamenti. All'erario veniva riversato solo il saldo netto apparente. La norma, poi, indica i criteri e i principi direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione della delega, ossia: a) "razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, ... gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale ..."; b) "apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari e degli uffici finanziari dalla vigente normativa". d.lgs. n. 9 luglio 1997 n. 237 (in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997). Il decreto da' attuazione alla delega. In particolare per la fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni: art. 1: stabilisce che i servizi autonomi di cassa sono soppressi a far data dal 1 gennaio 1998 e i relativi adempimenti gia' svolti da detti uffici - in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento delle entrate nonche' di pagamento - sono disciplinati dalle successive disposizioni. Resta soppresso, pertanto, anche il "servizio" svolto dagli uffici del registro per il pagamento e riscossione delle pene pecuniarie nonche' delle somme prenotate a debito. art. 2 lett. g): contempla espressamente tra le "entrate" sottoposte agli effetti del decreto "le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie", le quali, peraltro, vengono associate a quelle irrogate dalle autorita' amministrative. La disposizione, quindi, ribadisce esplicitamente la sottoposizione delle pene pecuniarie al d.lgs. n. 237. art. 4: individua come soggetto incaricato in via esclusiva per la riscossione (salvo le competenze degli istituti di credito e delle Poste) il concessionario del servizio riscossione tributi. Resta conseguentemente esclusa ogni residua competenza in capo alle cancellerie degli uffici giudiziari. art. 7: disciplina il procedimento e le modalita' per la riscossione coattiva delle entrate sottoposte al d.lgs. n. 237. In particolare: a) il comma 1 stabilisce che per "la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'art. 2", ad eccezione dei canoni di abbonamento Rai TV e accessori, "si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67" del d.P.R. n. 43/1988. In altri termini, l'esecuzione coatta forzata essere avviata solo nelle forme di cui al particolare procedimento di riscossione regolato dal d.P.R. n. 602/1973 e solamente a cura del S.R.T.. b) il comma 3, recependo la regolamentazione gia' esistente (quantomeno per la riscossione delle sanzioni del codice della strada), prevede per le sole sanzioni amministrative (ex legge n. 689/1981) che il ruolo e' formato dall'amministrazione o ente competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione. Anche in questo caso, peraltro, l'attivita' dell'ente si ferma ad atti meramente preliminari rispetto alla procedura di riscossione, la quale resta integralmente in capo al S.R.T. (che dovra' provvedere alla notificazione dell'avviso di mora - equipollente al precetto - alla spedizione della cartella e alla successiva eventuale attivita' espropriativa). c) il comma 2, infine, stabilisce che "per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni". In realta' il comma 1 parla di "entrate" e non di "enti". Ora, volendo escludere che il legislatore nella redazione finale del provvedimento delegato abbia semplicemente saltato, nel primo comma, la materiale scrittura di alcune parole (come, ad esempio, un esplicito riferimento alle entrate gestite da enti non strettamente finanziari e, in particolare, dagli uffici giudiziari), si deve ritenere che abbia utilizzato una sineddoche (||), volendo cosi' indicare il soggetto mediante l'oggetto. Per completezza, si deve osservare che, dalla lettura della relazione al decreto legislativo, sembra emergere la volonta' di una piu' articolata regolamentazione della materia: secondo detta relazione, infatti, facendo salve "le disposizioni vigenti per le entrate gestite da altri enti" si consente, tra l'altro, "la continuita' nell'attivita' di coazione svolta dalle cancellerie giudiziarie per il recupero delle spese di giustizia prenotate sui campioni penali, civili e fallimentari" secondo le norme del r.d. n. 639/1910. Si puo' dubitare, peraltro, della effettiva esistenza di una simile eventualita' atteso che l'ipotesi considerata pare rientrare nella previsione di cui all'art. 2 lett. l), trattandosi di somme che - quantomeno per le spese giudiziali penali - venivano materialmente pagate, al pari delle pene pecuniarie, all'ufficio del registro. Il comma 2, pertanto, deve essere inteso con riferimento a tutte le entrate non indicate, neppure per relationem, dall'art. 2 d.lgs., ossia a tutte quelle che erano e sono gestite da soggetti diversi da quelli soppressi. 4. - L'esame della normativa introdotta con il d.lgs. n. 237/1997 conduce a ritenere, pertanto, che la riscossione delle pene pecuniarie (e delle spese di giustizia) sia ormai rimessa alla competenza esclusiva del Concessionario della riscossione tributi con perdita di ogni legittimazione processuale da parte degli uffici giudiziari. Tale conclusione e' ulteriormente avvalorata sia dal contenuto della relazione al decreto legislativo, sia dalle circolari emanate dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero delle finanze (atti amministrativi non vincolanti in sede giudiziaria ma ugualmente utili a fini interpretativi della normativa) con cui sono state indicate (in termini peraltro contraddittori e, a volte - ad es. prospettando una qualche reviviscenza dell'ufficio del registro - evidentemente privi di riscontro giuridico) alcune modalita' operative per realizzare il nuovo "sistema di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali" ormai passato al S.R.T. (si veda, nell'ordine, la circolare min. G. G. n. 154/1997 del 23 dicembre 1997; la circolare 24 dicembre 1997 n. 327/E del Min. delle finanze (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998); la circolare min. G. G. n. 7/1998 del 23 gennaio 1998; la nota n. 14190/1998 del Min. delle finanze del 6 febbraio 1998 che auspica l'introduzione, a posteriori, di una disciplina transitoria). 5. - Tutto cio' premesso, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 237/1997 nella parte in cui prevede che l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e non il solo materiale pagamento avvenga a mezzo del concessionario della riscossione tributi. Giova premettere che questo giudicante ritiene che legittimamente possa essere conferita ad un soggetto terzo all'amministrazione giudiziaria anche la riscossione delle pene pecuniarie. Le ragioni - anche di garanzia per il condannato - che sono a fondamento dell'intervento e del controllo diretto dell'esecuzione forzata da parte degli uffici giudiziari possono essere opportunamente contemperate, infatti, con le esigenze di una piu' efficiente e razionale gestione delle finanze e delle modalita' di acquisizione anche per queste entrate. Nel caso di specie, peraltro, sussiste un eccesso di delega e cio' emerge per due ordini di considerazioni: 5.1) la legge delega - come su osservato - prevede la "razionalizzazione del sistema di riscossione ... delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione gli adempimenti svolti dai servizi di cassa ...". L'attribuzione al S.R.T. della riscossione anche delle pene pecuniarie costituisce, quindi, una mera conseguenza della soppressione delle attribuzioni gia' dell'ufficio del registro. Giova osservare, tuttavia, che l'ufficio del registro non aveva alcuna competenza per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie poiche' le sue attribuzioni erano limitate al concreto e materiale pagamento delle somme sia che questo avvenisse volontariamente, sia che fosse la conseguenza ultima della procedura esecutiva avviata dall'ufficio giudiziario, il quale provvedeva a trasmettere gli importi raccolti. La potesta' esecutiva e di riscossione delle pene pecuniarie (e delle spese di giustizia penali), infatti, appartiene al cancelliere a cui e' attribuita ai sensi del r.d. n. 2701 del 23 dicembre 1865 (v. in particolare gli artt. 205-206-207). E' evidente, quindi, che al S.R.T. sono state attribuite, in realta', funzioni assai piu' incisive e rilevanti di quelle che erano riconosciute all'ufficio del registro avendo cumulato su di se' anche le potesta' dei cancellieri. Il conferimento di queste competenze, pertanto, non puo' discendere dalla mera soppressione dei servizi di cassa e non puo' ritenersi compreso nel criterio di cui al punto a). 5.2) il punto b) del comma 138 della legge finanziaria per il 1997 attribuisce al Governo, invero, anche la potesta' di "apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico... dei concessionari ... e degli uffici finanziari ...". Si puo' fondatamente dubitare, peraltro, che tale previsione debba intendersi in senso cosi' lato da ricomprendere anche l'attivita' di riscossione delle sanzioni penali e delle spese di giustizia. Infatti: a) Sul piano strettamente letterale con la locuzione "conseguenti modifiche" si possono ricomprendere tutte le variazioni della normativa o delle materie coinvolte che siano necessarie, utili o anche solo opportune ma che in ogni caso, coinvolgano aspetti meramente accessori, collaterali o, comunque, strumentali rispetto all'obbiettivo designato. b) Le conseguenze derivanti dall'attribuzione della materia al S.R.T., invece, appaiono decisamente rilevanti. Solo in via esemplificativa si possono individuare i seguenti punti: il concessionario, una volta riscosse le somme, e' tenuto a comunicare alla cancelleria l'avvenuta riscossione delle pene pecuniarie (o, comunque, l'eventuale sopravvenienza di causa estintiva) affinche' si possa procedere alla compilazione dei fogli complementari; il concessionario, su richiesta della magistratura di sorveglianza, dovra' rilasciare il certificato di pagate spese a fini di riabilitazione; il concessionario - soggetto privato - dovra' richiedere al procuratore della Repubblica la conversione della pena pecuniaria e l'applicazione delle cause di estinzione della pena; il concessionario dovra' eseguire i provvedimenti di cumulo del p.m.; sul piano normativo, poi, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 460, comma 3, c.p.p. dove prevede che copia del decreto penale e' notificato "con il precetto" poiche' quest'ultimo resta sostituito dall'avviso di mora che spetta al concessionario. In tali termini, pertanto, verrebbe realizzata una modifica che, per il settore considerato, ha la portata di una autentica rivoluzione con la creazione, ex nihilo, di un nuovo soggetto istituzionale - di natura privata - quale abituale interlocutore per gli organi giurisdizionali. Il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, pertanto, va individuato nell'art. 76 della Costituzione. 6. - La questione esaminata, infine, e' rilevante poiche' resta investito, nel presente giudizio, un presupposto processuale dell'azione.