IL PRETORE Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato suindicato in relazione all'art. 1, comma 230, legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'art. 4, comma 6, d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale in attesa della completa regolarizzazione della posizione contributiva, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Sentite le parti; Esaminati gli atti; Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Zoni Alberto, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81, 37 legge n. 689/1981; Rilevato in fatto A seguito di decreto di citazione ritualmente notificato il 23 marzo 1998, Alberto Zoni veniva rinviato a giudizio avanti al pretore di Milano sezione distaccata di Legnano per rispondere del reato di omessa presentazione della denuncia obbligatoria di cui al modello DM/10/M. Alla prima udienza il coimputato Piani Mario formulava istanza di applicazione della pena. Veniva indi disposto lo stralcio della posizione relativa al predetto imputato e il procedimento a carico di Zoni e D'Andria veniva rinviato avanti ad altro magistrato. Alla successiva udienza del 28 settembre 1998 la difesa chiedeva un rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia. Alla successiva udienza del 23 novembre 1998 la difesa dell'imputato sollevava la eccezione di legittimita' costituzionale suindicata. Rilevato in diritto La questione appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere nel presente processo. L'art. 4 d.-l. n. 79/1997 convertito in legge n. 140/1997 prevede all'art. 1, commi 230, 231, 232 una speciale causa di estinzione del reato costituita dalla regolarizzazione contributiva. Non vi e' dubbio che: l'effetto estintivo si realizzi solo a seguito della avvenuta regolarizzazione e non all'atto della semplice presentazione della domanda di regolarizzazione. In questo senso depone la lettera della norma in esame, analogamente a quanto previsto dalla previgente disposizione dell'art. 3, legge n. 166/1991, la regolarizzazione estingue anche il reato contestato a Zoni, riferendosi ai reati "previsti dalle leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni sulle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi medesimi". La legge in esame non prevede tuttavia la sospensione dei procedimenti penali in corso, in attesa della avvenuta regolarizzazione, come invece era previsto dall'art. 3, comma 9, d.-l. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/1991. Sebbene quindi l'imputato abbia provato di aver versato tutte le rate ad oggi maturate alle scadenze previste dalla domanda di regolarizzazione, non puo' beneficiare della speciale causa di estinzione del reato. Il giudice deve infatti celebrare il dibattimento, non essendo prevista dal codice di procedura penale altra ipotesi di sospensione, oltre quelle espressamente e tassativamente indicate. Alla luce della citata normativa quindi mentre chi alla data di celebrazione del processo ha versato l'intero importo dovuto a titolo di regolarizzazione contributiva puo' beneficiare della causa di estinzione del reato, chi, come l'imputato, ha tempestivamente presentato la domanda di regolarizzazione, ottenendo la rateizzazione del versamento, ed ha pagato solo le rate scadute fino al dibattimento, deve essere sottoposto a processo penale. La norma in esame, prevedendo il possibile pagamento in 30 rate mensili si pone in un'ottica di maggior favore per il debitore rispetto alla normativa previgente, ma non prevedendo la sospensione del processo penale, non consente allo stesso di ottenere il beneficio della estinzione del reato. Tale disciplina non appare ragionevole in riferimento all'art. 3 Cost., atteso che realizza un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i cittadini in sede giurisdizionale, tra chi per le proprie condizioni economiche e' in grado di versare in un'unica soluzione la somma prevista, e chi invece deve richiedere il pagamento rateale. Quanto alla rilevanza della questione nel presente processo, rileva il giudicante che la difesa ha formulato istanza di sospensione in attesa della regolarizzazione che allo stato non puo' essere accolta e che, ove risultasse provata la omissione ascritta all'imputato questi, pur avendo presentato domanda di regolarizzazione e avendo versato tutte le rate ad oggi scadute, dovrebbe essere condannato.