IL PRETORE
   Vista l'eccezione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla
 difesa  dell'imputato  suindicato in relazione all'art. 1, comma 230,
 legge 23 dicembre 1996, n. 662,  richiamato  dall'art.  4,  comma  6,
 d.-l.  28  marzo  1997,  n.  79  nella  parte  in  cui non prevede la
 sospensione  del  procedimento  penale  in  attesa   della   completa
 regolarizzazione   della   posizione   contributiva,  per  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione;
   Sentite le parti;
   Esaminati gli atti;
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale  a
 carico di Zoni Alberto, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81, 37
 legge n. 689/1981;
                           Rilevato in fatto
   A  seguito  di  decreto  di  citazione ritualmente notificato il 23
 marzo 1998, Alberto Zoni veniva rinviato a giudizio avanti al pretore
 di Milano sezione distaccata di Legnano per rispondere del  reato  di
 omessa  presentazione  della  denuncia obbligatoria di cui al modello
 DM/10/M.
   Alla prima udienza il coimputato Piani Mario formulava  istanza  di
 applicazione  della  pena.  Veniva  indi  disposto  lo stralcio della
 posizione relativa al predetto imputato e il procedimento a carico di
 Zoni e D'Andria veniva rinviato avanti ad altro magistrato.
   Alla successiva udienza del 28 settembre 1998 la difesa chiedeva un
 rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia.
   Alla  successiva  udienza  del   23   novembre   1998   la   difesa
 dell'imputato  sollevava  la eccezione di legittimita' costituzionale
 suindicata.
                          Rilevato in diritto
   La questione appare non manifestamente  infondata  e  rilevante  ai
 fini del decidere nel presente processo.
   L'art.  4  d.-l. n. 79/1997 convertito in legge n. 140/1997 prevede
 all'art. 1, commi 230, 231, 232 una speciale causa di estinzione  del
 reato costituita dalla regolarizzazione contributiva.
   Non vi e' dubbio che:
     l'effetto  estintivo  si  realizzi  solo a seguito della avvenuta
 regolarizzazione e non all'atto della  semplice  presentazione  della
 domanda  di regolarizzazione. In questo senso depone la lettera della
 norma in esame,  analogamente  a  quanto  previsto  dalla  previgente
 disposizione  dell'art.  3,  legge  n.  166/1991, la regolarizzazione
 estingue anche il reato  contestato  a  Zoni,  riferendosi  ai  reati
 "previsti dalle leggi speciali in materia di versamento di contributi
 e  di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni
 altro onere accessorio, connessi con le violazioni  sulle  norme  sul
 collocamento,  nonche'  con  la  denuncia  e  con  il  versamento dei
 contributi e dei premi medesimi".
   La  legge  in  esame  non  prevede  tuttavia  la  sospensione   dei
 procedimenti    penali   in   corso,   in   attesa   della   avvenuta
 regolarizzazione, come invece era  previsto  dall'art.  3,  comma  9,
 d.-l. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/1991.
   Sebbene  quindi  l'imputato  abbia provato di aver versato tutte le
 rate ad  oggi  maturate  alle  scadenze  previste  dalla  domanda  di
 regolarizzazione,  non  puo'  beneficiare  della  speciale  causa  di
 estinzione del reato.
   Il giudice deve infatti  celebrare  il  dibattimento,  non  essendo
 prevista dal codice di procedura penale altra ipotesi di sospensione,
 oltre quelle espressamente e tassativamente indicate.
   Alla  luce  della  citata  normativa quindi mentre chi alla data di
 celebrazione del processo ha versato l'intero importo dovuto a titolo
 di regolarizzazione contributiva  puo'  beneficiare  della  causa  di
 estinzione  del  reato,  chi,  come  l'imputato,  ha  tempestivamente
 presentato la domanda di regolarizzazione, ottenendo la rateizzazione
 del  versamento,  ed  ha  pagato  solo  le  rate  scadute   fino   al
 dibattimento, deve essere sottoposto a processo penale.
   La  norma  in  esame,  prevedendo il possibile pagamento in 30 rate
 mensili si pone in  un'ottica  di  maggior  favore  per  il  debitore
 rispetto  alla normativa previgente, ma non prevedendo la sospensione
 del  processo  penale,  non  consente  allo  stesso  di  ottenere  il
 beneficio della estinzione del reato.
   Tale  disciplina  non appare ragionevole in riferimento all'art.  3
 Cost.,  atteso   che   realizza   un'ingiustificata   disparita'   di
 trattamento  tra  i cittadini in sede giurisdizionale, tra chi per le
 proprie condizioni economiche e' in  grado  di  versare  in  un'unica
 soluzione  la  somma  prevista,  e  chi  invece  deve  richiedere  il
 pagamento rateale.
   Quanto alla rilevanza della questione nel presente processo, rileva
 il giudicante che la difesa ha formulato istanza  di  sospensione  in
 attesa  della regolarizzazione che allo stato non puo' essere accolta
 e che, ove risultasse  provata  la  omissione  ascritta  all'imputato
 questi,  pur  avendo  presentato domanda di regolarizzazione e avendo
 versato tutte le rate ad oggi scadute, dovrebbe essere condannato.