IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. 13572/1996, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione promossa dall'I.A.C.P. di Acireale avverso l'esecuzione presso terzi, intrapresa in suo danno dalla S.r.l. Cedro Costruzioni. Difensore dell'I.A.C.P.: l'avv. Antonio Salemi da Acireale (Catania). Difensore della S.r.l. Cedro Costruzioni: l'avv. Salvatore Cifalino' da Paterno' (Catania). Svolgimento del processo Con ricorso del 12 dicembre 1996 l'I.A.C.P. di Acireale proponeva l'opposizione di cui sopra, eccependo l'improponibilita' dell'azione esecutiva per violazione da parte della societa' creditrice dell'art. 80 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, non avendo richiesto ed ottenuto il nulla osta da parte dell'assessorato LL.PP. della regione Sicilia (gia' del Ministero lavori pubblici), nulla osta previsto da detta norma a pena di inammissibilita' dell'azione esecutiva. La S.r.l. Cedro Costruzioni si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza. Con ordinanza del 28 febbraio 1997 il pretore rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 80 r.d. sopra citato, per violazione dell'art. 24 della Costituzione. Tale questione era di evidente rilevanza, costituendo l'unico motivo dell'opposizione all'esecuzione. Con ordinanza n. 5 del 1998 la Corte costituzionale dichiarava invece la questione inammissibile, perche' non era stata motivata la rilevanza della questione. La questione, quindi, restava impregiudicata. Nelle more del processo la regione Sicilia autorizzava l'I.A.C.P. a pagare il debito. Nell'udienza del 14 ottobre 1998 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, ma chiedevano la condanna di parte avversa al pagamento delle spese. Motivazione Nel corso del processo l'assessore regionale ai LL.PP. ha dato il proprio nulla osta al pagamento del debito da parte dell'I.A.C.P., per cui e' cessata la materia del contendere tra le parti, ad eccezione di quella realtiva all'onere delle spese. Pertanto, secondo costante giurisprudenza (ad es. Cass. 9 giugno 1971, n. 1710 e Cass. 5 novembre 1971, n. 3120 e Cass. 27 maggio 1996, n. 4884) il giudice di merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Va, quindi, esaminata la fondatezza o meno del motivo di opposizione, di cui sopra si e' detto, al fine di decidere circa l'onere delle spese. L'art. 80 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 stabilisce che i creditori degli I.A.C.P., mutuatari della Cassa DD. e PP., non possono esercitare ne' proseguire azioni esecutive nei confronti di detti enti senza il preventivo nulla osta del Ministero LL.PP. (ora Assessore regionale ai LL.PP., dopo il trasferimento di funzioni dello Stato alle regioni). Tale norma appare in contrasto col principio costituzionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, secondo cui tutti possono stare in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, nella interpretazione datane piu' volte dalla Corte costituzionale ("la tutela giurisdizionale non puo' essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi" (sentenze nn. 406/1993, 15/1991 e 530/1989). Lo stesso principio non puo' non valere per il nulla osta in questione, tanto piu' perche' e' svincolato da qualsiasi limite, sicche' al diritto di azione esecutiva dei creditori degli I.A.C.P. resta affidato alla massima discrezionalita' dell'assessorato regionale ai LL.PP. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e decisiva, poiche' investe l'unico motivo dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'I.A.C.P. e la sua decisione influisce su quella che questo giudice dovra' prendere sulla fondatezza o meno dell'opposizione stessa, sia pure al limitato fine della condanna alle spese.