IL PRETORE
   Ha   pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  n.
 13572/1996, avente per oggetto: opposizione  all'esecuzione  promossa
 dall'I.A.C.P.     di  Acireale  avverso  l'esecuzione  presso  terzi,
 intrapresa in suo danno dalla  S.r.l.  Cedro  Costruzioni.  Difensore
 dell'I.A.C.P.:   l'avv.     Antonio  Salemi  da  Acireale  (Catania).
 Difensore della S.r.l. Cedro Costruzioni: l'avv. Salvatore  Cifalino'
 da Paterno' (Catania).
                       Svolgimento del processo
   Con  ricorso  del 12 dicembre 1996 l'I.A.C.P. di Acireale proponeva
 l'opposizione di cui sopra, eccependo l'improponibilita'  dell'azione
 esecutiva per violazione da parte della societa' creditrice dell'art.
 80  r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, non avendo richiesto ed ottenuto il
 nulla osta da parte dell'assessorato  LL.PP.  della  regione  Sicilia
 (gia'  del  Ministero  lavori pubblici), nulla osta previsto da detta
 norma a pena di inammissibilita' dell'azione esecutiva.
   La S.r.l. Cedro Costruzioni si  costituiva,  chiedendo  il  rigetto
 dell'opposizione per infondatezza.
   Con  ordinanza del 28 febbraio 1997 il pretore rimetteva alla Corte
 costituzionale la questione di legittimita'  costituzionale  relativa
 all'art.  80  r.d.  sopra  citato,  per violazione dell'art. 24 della
 Costituzione.
   Tale questione  era  di  evidente  rilevanza,  costituendo  l'unico
 motivo dell'opposizione all'esecuzione.
   Con  ordinanza  n.  5  del  1998 la Corte costituzionale dichiarava
 invece la questione inammissibile, perche' non era stata motivata  la
 rilevanza della questione.
   La questione, quindi, restava impregiudicata.
   Nelle  more  del processo la regione Sicilia autorizzava l'I.A.C.P.
 a pagare il debito.
   Nell'udienza del 14 ottobre 1998 le  parti  chiedevano  dichiararsi
 cessata la materia del contendere, ma chiedevano la condanna di parte
 avversa al pagamento delle spese.
                              Motivazione
   Nel  corso  del processo l'assessore regionale ai LL.PP. ha dato il
 proprio nulla osta al pagamento del debito  da  parte  dell'I.A.C.P.,
 per  cui  e'  cessata  la  materia  del  contendere  tra le parti, ad
 eccezione di quella realtiva all'onere delle spese.
   Pertanto, secondo costante giurisprudenza (ad es.  Cass.  9  giugno
 1971,  n.  1710  e  Cass.  5 novembre 1971, n. 3120 e Cass. 27 maggio
 1996, n.  4884)  il  giudice  di  merito  deve  decidere  secondo  il
 principio   della   soccombenza   virtuale,  previ  gli  accertamenti
 necessari.
   Va,  quindi,  esaminata  la  fondatezza  o  meno  del   motivo   di
 opposizione,  di  cui  sopra  si  e' detto, al fine di decidere circa
 l'onere delle spese.
   L'art. 80 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 stabilisce che  i  creditori
 degli  I.A.C.P.,  mutuatari  della  Cassa  DD.  e  PP.,  non  possono
 esercitare ne' proseguire azioni esecutive  nei  confronti  di  detti
 enti  senza  il  preventivo  nulla  osta  del  Ministero  LL.PP. (ora
 Assessore regionale ai LL.PP.,  dopo  il  trasferimento  di  funzioni
 dello Stato alle regioni).
   Tale norma appare in contrasto col principio costituzionale sancito
 dall'art.  24  della Costituzione, secondo cui tutti possono stare in
 giudizio per la tutela dei  propri  diritti  e  interessi  legittimi,
 nella  interpretazione  datane  piu' volte dalla Corte costituzionale
 ("la tutela giurisdizionale non puo' essere differita  o  subordinata
 al  preventivo  esperimento  di ricorsi amministrativi" (sentenze nn.
 406/1993, 15/1991 e 530/1989).
   Lo stesso principio non puo'  non  valere  per  il  nulla  osta  in
 questione,  tanto  piu'  perche'  e'  svincolato da qualsiasi limite,
 sicche' al diritto di azione esecutiva dei creditori  degli  I.A.C.P.
 resta   affidato   alla   massima  discrezionalita'  dell'assessorato
 regionale ai LL.PP.
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'   rilevante   e
 decisiva,    poiche'    investe   l'unico   motivo   dell'opposizione
 all'esecuzione proposta dall'I.A.C.P. e la sua decisione influisce su
 quella che questo giudice dovra' prendere  sulla  fondatezza  o  meno
 dell'opposizione  stessa,  sia  pure  al limitato fine della condanna
 alle spese.