IL PRETORE
   Letti gli atti;
   Pronunciando a scioglimento della riserva;
                             O s s e r v a
   Con  ricorso  despositato  il  10  settembre  1997 Petillo Aniello,
 residente in Nola, ha proposto opposizione a  pignoramento  mobiliare
 eseguito  in  danno  di  esso  Petillo il 27 agosto 1997 dal Servizio
 riscossione tributi della provincia di Napoli - Sportello di  Nola  a
 seguito di avviso di mora notificato il 9 aprile 1997 per la somma di
 L.  1.862.581  addebitata  a  seguito  di  verbale di accertamento di
 infrazioni stradali.
    A sostegno dell'opposizione  ha  dedotto:  1)  la  nullita'    del
 pignoramento  in quanto non preceduto da notificazione di cartella di
 pagamento ed avviso di mora; 2) nel merito, non essere dovuta  alcuna
 somma,  in quanto non piu' di proprieta' di esso Petillo l'auto tg NA
 M19550 all'epoca  dell'accertamento  perche'  alienata  a  Piscitelli
 Valerio  con  scrittura  autenticata  8  gennaio  1991, trascritta al
 P.R.A.;  subordinatamente,  per   essere   le   presunte   infrazioni
 prescritte.
   Ha   chiesto,   previa   sospensione  (anche  con  decreto,  stante
 l'urgenza)  dell'esecuzione  in  corso,  dichiararsi  inesistente  la
 pretesa dell'ente impositore.
   Il  pretore ha sospeso il procedimento esecutivo ed ha disposto per
 il prosieguo di merito in quanto di sua  competenza,  nel  corso  del
 quale  il  procuratore  dell'opponente  ha depositato, documentazione
 anagrafica.
   Motivi dell'ordinanza.
   La   questione   che   pone   il   presente    giudizio    concerne
 l'ammissibilita'  nella  specie  della opposizione prevista dall'art.
 615 c.p.c. dato che l'art. 54 secondo coma del d.P.R. n. 602 del 1973
 (in materia di esecuzioni promosse dal  concessionario  del  servizio
 riscossione  tributi,  c.d.  esecuzioni esattoriali) espressamente la
 esclude. In proposito giova rammentare che l'espropriazione in base a
 ruolo, originariamente prevista per le sole imposte dirette, e' stata
 estesa con il d.P.R. n. 43 del  1988  (emanato  in  attuazione  della
 legge  delega  n.  657  del 1986), artt. 87, 68, 69, a numerose altre
 imposte e tasse, ai canoni pe la utilizzazione dei beni del demanio e
 del patrimonio indisponibile dello Stato  e,  perfino,  alle  entrate
 patrimoniali.    Inoltre, l'art. 27 della legge n.689 del 1981, cioe'
 la legge generale in materia di sanzioni amministrative,  la  estende
 alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria e
 l'art.  206 del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992),
 attraverso il  richiamo  al  citato  art.  27,  alle  sanzioni  della
 medesima  natura  dovuta  specificatamente  per le violazioni a detto
 codice non costituenti reato.
   In casi analoghi a quello di specie, questo giudice, risolvendo  in
 tal  guisa  la  questione  in  senso favorevole agli opponenti in via
 interpretativa,  opino'  che,  quanto  meno  per   le   entrate   non
 direttamente   regolate   dal  menzionato  d.P.R.  n.  43  del  1988,
 l'estensione della esecuzione esattoriale alla riscossione  di  altre
 entrate  dovesse riguardare solo le norme strettamente procedimentali
 (con   esclusione,   quindi,   della   disposizione    che    esclude
 l'esperibilita' dell'azione di cui all'art. 615 c.p.c.).
   Considerato,  tuttavia, che tale soluzione appare alquanto dubbia e
 non pare  aver avuto seguito in giurisprudenza, ritiene oggi di dover
 sollevare  di  ufficio,  in  quanto  non  manifestamente   infondata,
 questione  di legittimita' costituzionale del menzionato art. 208 del
 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285  (con  riferimento  all'art.  27  della
 legge  24  novembre  1981,  n. 689) nella parte in cui, attraverso il
 richiamo agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602,
 dette  norme  impediscono  l'esperibilita'  dell'opposizione prevista
 dall'art.   615   c.p.c.  (e,  quindi,  tra  l'altro,  all'a.g.o.  di
 sospendere  l'esecuzione  dei  ruoli  esattoriali)  relativamente  ad
 entrate  di  natura  non  tributaria quali quelle pretese a titolo di
 sanzione amministrativa per infrazioni previste dal citato d.lgs.  n.
 285/1992.
   Invero, la giustificazione che si adduceva alle esclusioni previste
 dall'art.  54, secondo comma, del d.P.R. del 1973 veniva ravvisata da
 giurisprudenza, seppure altamente autorevole ma alquanto datata (cfr.
 Corte costituzionale n. 138 del 1968), nell'interesse di garantire un
 regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato -  cioe',  in
 pratica,  garantire un afflusso programmato di entrate essenziali per
 la spesa  pubblica  -  cui  e'  preordinato  un  atto  amministrativo
 esecutorio quale il ruolo esattoriale.
   Senonche',  le  progressive  estensioni  che  si  sono  operate del
 procedimento di riscossione esattoriale ad entrate, della piu'  varia
 natura  hanno  certamente  svilito  la  rilevanza  del  principio non
 ravvisandosi affatto la medesima ratio legis (per quanto essa  stessa
 discutibile,  si  reputa,  ad  una  rilettura degli artt. 3, 24 e 113
 della Costituzione, ma nella specie puo' prescindersi da un  discorso
 piu'  ampio)  a  proposito  di  entrate,  che,  per  quanto  riscosse
 attraverso il medesimo procedimento per motivi di opportunita' legata
 alla particolare efficacia di esso, non hanno affatto la natura e  la
 finalita'  delle  entrate  di  carattere tributario, come i canoni, i
 corrispettivi, in genere le entrate patrimoniali ed, al limite,  come
 nella  specie,  le  somme  dovute  per  effetto di sanzione (cioe' di
 reazione al diritto obbiettivo leso).
   Ne discende che non sembra ispirato a ragionevolezza la  privazione
 per   il  cittadino  della  facolta'  di  adire  il  giudice  e,  per
 quest'ultimo, del potere di disporre la sospensione in via cautelare.
 Privazione ancora piu' grave ove si tenga  conto  che  nella  specie,
 trattandosi  di  entrata  di  natura extratributaria (specificamente,
 proventi da infrazioni al codice  della  strada  ex  art.  206  detto
 codice),  non  sono  operanti altri mezzi di tutela cautelare come il
 ricorso amministrativo al direttore regionale per  le  entrate  o  il
 ricorso   giurisdizionale   alla   commissione   tributaria   per  la
 sospensione  dell'esecuzione  dell'atto   (sia   pure   legata   alla
 possibilita'  di  danno "grave" ed "irreparabile").  E, tanto, in una
 materia nella quale, la legge (n. 689 del 1981)  accorda  al  giudice
 particolari  poteri  cognitori  e decisori (sospensione, rimozione e,
 perfino,    riforma)    relativamente     all'atto     amministrativo
 (ordinanza-ingiunzione)    costituente,   pur   sempre,   il   titolo
 legittimante sostanziale, che e' alla base della iscrizione a ruolo.
   Cosicche', alla incongruenza del sistema  si  lega,  oltre  ad  una
 ingiustificata  compressione  della  tutela giurisdizionale, anche un
 profilo discriminatorio rispetto a colui  il  quale  abbia  avuto  la
 possibilita' di esperire il ricorso previsto dall'art. 22 della legge
 n. 689 del 1981.
   Questioni  analoghe  la  Corte  ha  gia'  esaminato  e  risolto con
 sentenza n. 318 del 1995 (a proposito di entrate  dell'Ente  Autonomo
 Acquedotto  Pugliese),  con  sentenza  n.  239  del  1997 (in tema di
 contributi di previdenza Cassa ingegneri ed architetti), con sentenza
 n. 372 del 1997 (in tema di contributi  Cassa  previdenza  avvocati),
 con  sentenza  n.  26  del  1998  (circa  i  contributi  per le opere
 pubbliche di bonifica).