ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies  del
 d.-l.  27  giugno  1985,  n. 312, (Disposizioni urgenti per la tutela
 delle zone di particolare interesse ambientale) introdotto  dall'art.
 1  della  legge  di conversione 8 agosto 1985, n. 431 e dell'art. 82,
 quinto  comma,  lettera  h)  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.   616
 (Attuazione  della  delega  di  cui  all'art. 1 della legge 22 luglio
 1975, n. 382) aggiunto  dall'art.  1  del  d.-l.  n.  312  del  1985,
 convertito, con modificazioni, nella legge 431 del 1985, promossi con
 ordinanze  emesse  il  17  dicembre  1997,  il  23 aprile 1997, il 14
 gennaio 1998, il 4 febbraio 1998, il 16 gennaio 1998,  l'11  febbraio
 1998,  il  20  febbraio  1998  e l'11 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal
 pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 9 gennaio 1998  (n.
 2  ordinanze), il 5 dicembre 1997, il 14 novembre 1997, il 5 dicembre
 1997 ed il 13 marzo 1998 dal pretore di Roma, sezione  distaccata  di
 Castelnuovo  di Porto, rispettivamente iscritte ai nn. 218, 226, 285,
 286, 304, 466, 467, 468, 469, 699, 700,  701,  702,  703  e  704  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 14, 15,  17,  18,  26  e  40,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  27  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
   Ritenuto  che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con
 sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 23 aprile 1997 e
 l'11 marzo 1998 (r.o. nn. 226, 285, 286, 304,  467,  468  e  469  del
 1998),  nel  corso  di altrettanti procedimenti penali, nei quali era
 chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies  del  d.-l.    27
 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
 particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge
 di  conversione  8  agosto  1985,  n.  431, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale della predetta norma;
     che, ad avviso del giudice a quo essa si  porrebbe  anzitutto  in
 contrasto  con  gli  artt.  42 e 97 della Costituzione (per quanto il
 richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di
 ciascuna delle ordinanze, figuri, poi,  nel  dispositivo  della  sola
 ordinanza  n. 226), per il rinvio, dalla stessa operato, alla nozione
 di  aree  protette,  quale  desumibile  dalla  espressa   elencazione
 normativa  di  cui  all'art. 1 del medesimo d.l. n. 312 del 1985, che
 identifica i beni oggetto di tutela  per  categoria,  e  che  sarebbe
 illegittima,  non  consentendo  che  la  individuazione  dei beni con
 naturale attitudine al vincolo, e conseguenti limitazioni al  diritto
 di  godimento  e  di  disposizione,  avvenga  nelle  forme del giusto
 procedimento, sia al fine di rendere  riconoscibili  le  ragioni  che
 connotano  il  particolare  pregio  del  bene,  sia per consentire ai
 privati di formulare le proprie osservazioni ed istanze;
     che, inoltre, la norma in questione arrecherebbe vulnus  all'art.
 9   della   Costituzione,   introducendo  un  regime  particolarmente
 afflittivo, senza che lo stesso  sia  in  rapporto  di  sintonia  con
 interessi  effettivamente  sussistenti,  proprio  per  non  essere la
 tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della  pubblica
 autorita' di individuazione del bene da tutelare;
     che  la  medesima  norma,  per  il  suo carattere prevalentemente
 formale, risulterebbe irragionevolmente piu' afflittiva rispetto alla
 previsione  di  cui  all'art.  734  cod.  pen.,  che   considera   la
 deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;
     che  l'art.  1-sexies  violerebbe,  altresi',  l'art. 25, secondo
 comma, della Costituzione, per il contrasto con  il  principio  della
 legalita',   avuto  riguardo  alla  indeterminatezza  della  pena  da
 applicare, oltre che  della  condotta  incriminata,  individuata  con
 generico  riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso
 d.l. n. 312 del 1985; e che, per le stesse ragioni,  deve  intendersi
 denunciato,  in  assenza di motivazione al riguardo, il contrasto con
 l'art. 27 della Costituzione;
     che nei giudizi introdotti con ordinanze r.o. nn.226,  285,  286,
 467,  468  e  469 del 1998 e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
 che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
     che la medesima questione, in riferimento ai medesimi  parametri,
 e'  stata  sollevata dallo stesso pretore di Roma, sezione distaccata
 di Tivoli, con altre due ordinanze,  di  identico  contenuto,  emesse
 rispettivamente  il  17  dicembre 1997 e l'11 febbraio 1998 (r.o. nn.
 218 e 466 del 1998), nonche' dal pretore di Roma, sezione  distaccata
 di  Castelnuovo  di  Porto,  con sei ordinanze di identico contenuto,
 emesse  tra  il 14 novembre 1997 e il 13 marzo 1998 (r.o. nn. 699-704
 del 1998);
     che con le  predette  ordinanze  e'  stata,  altresi',  sollevata
 questione  di  legittimita'  costituzionale (come risulta dalla parte
 motiva  delle  ordinanze  stesse,  pur  in   assenza   del   relativo
 riferimento  nel dispositivo) dell'art. 82, quinto comma, lettera h),
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della  delega  di  cui
 all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), aggiunto dall'art. 1
 del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella  legge
 n. 431 del 1985;
     che,  ad  avviso  dei  giudici  a  quibus  la predetta norma, nel
 sottoporre a vincolo paesaggistico  tutte  le  zone  gravate  da  usi
 civici e le aree assegnate alle universita' agrarie, violerebbe:
   l'art.   9   della   Costituzione,   che  comporta  che  il  valore
 estetico-culturale sia ragionevolmente individuato e  preventivamente
 riconosciuto   e  sia  effettivamente  sussistente,  in  relazione  a
 caratteristiche ad esso proprie e non attraverso la utilizzazione  di
 caratteri e/o qualificazioni meramente giuridiche;
   l'art.  42  della Costituzione, per l'illegittimo vincolo ablatorio
 apposto  a  beni  individuati  senza  alcun  riferimento  alla   loro
 struttura fisica ubicazionale e/o morfologica;
   l'art.  3  della  Costituzione, per la ingiustificata disparita' di
 trattamento tra i cittadini proprietari, possessori e utenti di  aree
 gravate  da usi civici, che vedono gravemente limitate le facolta' di
 godimento ed  utilizzo  loro  spettanti,  senza  che  sia  mai  stata
 accertata la relativa valenza paesistica, e gli altri cittadini;
   l'art.   97   della   Costituzione   e   il  principio  del  giusto
 procedimento, interferendosi nell'attivita' di gestione delle aree  e
 nell'esercizio  delle facolta' e dei diritti dei proprietari e utenti
 senza alcuna norma di coordinamento e procedimentale;
     che anche in  tali  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, che ha concluso per la  manifesta  infondatezza
 delle questioni.
   Considerato  che,  in  relazione  alla  sostanziale  identita'  dei
 contenuti delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei giudizi;
     che le questioni di legittimita'  costituzionale  oggi  sollevate
 sono gia' state risolte nel senso della manifesta infondatezza con la
 ordinanza  n.  316  del  1998, e, per quanto riguarda quelle relative
 all'art.  1-sexies  del  d.l.  n.  312  del  1985,  ancor  prima  con
 l'ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per taluni profili, l'ordinanza
 n. 158 del 1998);
     che  non  sono  stati  addotti motivi nuovi e diversi che possano
 indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
     che,   pertanto,   le   questioni   devono   essere    dichiarate
 manifestamente infondate.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.