ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di cui all'art. 25, comma 2, del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti (d. m. 8 luglio 1924), per detenzione non autorizzata di alcool denaturato, il pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno, con ordinanza in data 24 febbraio 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui riconoscono efficacia retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, oggetto del procedimento penale in decisione; che, ad avviso del remittente, la condotta retroattivamente depenalizzata (esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali e distribuzione di carburanti) sarebbe in tutto coincidente con quella contestata all'imputato (detenzione non autorizzata di alcol denaturato), sicche' il diverso trattamento sanzionatorio delle due fattispecie sarebbe manifestamente irragionevole e, conseguentemente, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione; che la questione di legittimita' costituzionale sarebbe, secondo il giudice a quo rilevante per la definizione del giudizio, "dipendendo dalla sua decisione la rilevanza penale ovvero amministrativa della condotta in contestazione". Considerato che l'ordinanza di remissione non fa riferimento alcuno alla fattispecie oggetto del giudizio, non specificando nemmeno i quantitativi di spiriti in deposito; che la indicazione di tali quantitativi appare indispensabile per adeguatamente motivare in ordine alla rilevanza della questione sollevata, poiche' la normativa che il giudice a quo ritiene di dover applicare, in conseguenza della denunciata irretroattivita' della intervenuta depenalizzazione, sottopone a sanzione penale solo i depositi di spiriti eccedenti determinati quantitativi (artt. 25 e 45 del d.m. 8 luglio 1924; ma v. anche l'art. 12 della legge 28 marzo 1968, n. 415); che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione; che, conseguentemente, in conformita' alla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.