ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di una persona imputata del delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), per avere illegalmente detenuto un fucile da caccia ad una canna calibro 32, gia' denunciato dal suo dante causa e pervenutole iure successionis il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), nella parte in cui, prevedendo come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la denuncia di un'arma gia' regolarmente denunciata e pervenutagli in eredita'; che, ad avviso del remittente, la previsione di un medesimo trattamento sanzionatorio per casi completamente diversi tra loro comporterebbe una disparita' di trattamento censurabile in base all'art. 3 della Costituzione; che - argomenta ancora il giudice a quo - chi detiene un'arma gia' denunciata a lui pervenuta iure successionis dovrebbe essere esente da responsabilita' o tutt'al piu' punito a titolo di colpa per non essersi informato presso le competenti autorita' di pubblica sicurezza in merito agli obblighi conseguenti alla morte di un congiunto detentore di armi regolarmente denunciate, ovvero con sanzione amministrativa per non aver tempestivamente segnalato agli organi di polizia il possesso dell'arma ereditata. Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, analoga questione e' stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 145 del 1998, e che non vengono prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa; che, pertanto, anche la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.