IL PRETORE
   Ha  pronunziato in data 24 ottobre 1997 la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta  al  n.  5812/94  del  r.g.  proc-riuniti  tra,
 Califano   Speranza,   Micuccio   Raffaele,   Cuomo   Rosaria,  Buono
 Giuseppina,  Frigenti  Carolina,  Verbene  Maria,  Cerrato   Alfonso,
 Ruggino  Francesco,  Scandirio  Filomena, Raffone Maddalena, Apicella
 Angelina, Peluso Immacolata, Califano Lucia,  Iaquinandi  Addolorata,
 Mastromarino  Vincenzo,  Esposito  Antonia,  Oliva  Anna, ricorrenti,
 rappresentati e difesi dall'avv.  V. Barbato e l'I.N.P.S. in  persona
 del   legale   rappresentante   pro-tempore  rappresentato  e  difeso
 dall'avv. Fava, resistente;
                            Fatto e diritto
   Con vari  ricorsi  gli  attori,  premesso  di  essere  titolari  di
 pensione  diretta  e  di  pensione  di  reversibilita', chiedevano al
 pretore adito  di  dichiarare  il  proprio  diritto  ad  ottenere  la
 pensione  di reversibilita' in misura pari al 60% di quella spettante
 al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, cosi' come
 statuito dalla sentenza n. 495/93 del 29-31 dicembre 1993 dela  Corte
 costituzionale; chiedevano di condannare l'I.N.P.S al pagamento della
 differenza tra l'importo gia' liquidato e quello spettante in base ad
 una   corretta   applicazione   della   legge   n.   903/1965,  oltre
 rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno  della  maturazione
 del  diritto  da  calcolarsi  in  conformita' dall'art. 150 dis. att.
 c.p.c oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtu'  della
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.    156 /1991, ed interessi
 anatocistici ex art. 1283 del Codice civile; il tutto con vittoria di
 spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.
   Con memoria depositata in data 18 febbraio 1997  si  costituiva  in
 giudizio   l'I.N.P.S.,   in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore, eccependo l'inammissibilita' ed  improcedibilita'  della
 domanda,  per  il  mancato  esperimento  della  fase  amministrativa;
 l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione
 giudiziaria ex  art.    4  del  d.-l.  19  settembre  1992,  n.  384,
 convertito  in  legge  14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso
 del termine prescrizionale ex art. 2948 del Codice civile. Nel merito
 rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e
 carenza di prova in ordine alla circostanza che  al  coniuge  defunto
 fosse  stata  liquidata una pensione diretta integrata al trattamento
 minimo.
   Concludeva chiedendo al pretore di:  dichiarare  l'inammissibilita'
 e/o   l'improcedibilita'   della   domanda   avversa   e,   comunque,
 l'intervenuta  prescrizione  del  diritto;  nel  merito   rigettarla,
 perche'  infondata  e  non provata; compensare integralmente le spese
 del giudizio.
   Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23  dicembre  1996,
 n.  662,  che  all'art.  1,  commi  181, 182 e 183, introduceva nuove
 regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata  in  vigore
 della  predetta  legge, per il pagamento delle somme maturate fino al
 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze  n.
 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'odierna   udienza  il  pretore  provvedeva  a  riunire  i  vari
 procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp.  att.,  ed  il  procuratore
 della  ricorrente  sollevava questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, commi 181-182 e 183 della legge  23  dicembre  1996,  n.
 662,  in  riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della
 Costituzione nei termini che si riportano:
    a)  in primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art.
 1 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3,  102,  103  e
 104  della  Costituzione nella parte in cui prevede che "Il pagamento
 delle somme, maturate  fino  al  31  dicembre  1995,  su  trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   della    sentenza    della    Corte
 costituzionale   n.  495/1993  e  240/1994,  e'  effettuato  mediante
 assegnazione agli aventi diritto di titoli  di  Stato  aventi  libera
 circolazione  ...";  asseriva  infatti che tale disposizione statuiva
 solo in ordine all'accertamento del diritto,  comportando  incertezza
 in  ordine  al  tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale
 previsione  normativa,  alla   loro   decorrenza,   con   conseguente
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione, sotto il profilo della
 ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini del  principio  della
 sicurezza  giuridica,  creando,  altresi',  un vuoto legislativo, con
 conseguente contrasto  con  gli  art.  101,  102,  103  e  104  della
 Costituzione,  in  quanto  si sottrae al giudice ogni possibilita' di
 valutazione e di accertamento del  rapporto  sostanziale  dedotto  in
 giudizio,  in  paricolare  per  quelle ipotesi nelle quali l'I.N.P.S.
 stesso contesta  la  sussistenza  deI  diritto  all'erogazione  degli
 arretrati   (per   prescrizione,   decadenza   o  mancanza  di  altri
 requisiti);
    b) sosteneva inoltre l'esistenza di un  contrasto  tra  l'art.  24
 della  Costituzione  con  il  comma  181  dell'art. 1, della legge n.
 662/1996, nella parte in cui  prevede  che  "Tale  pagamento  avviene
 .......,   sulla   base   di   elenchi  riepilogativi  che  gli  enti
 provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro";
    c) ravvisava, altresi', il contrasto costituzionale tra l'art.   3
 della  della  Costituzione  del comma 182 dell'art. 1, della legge n.
 662/1996 nella parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che....  "nella
 determinazione   dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non
 concorrono gli interessi e la rivalutazione", in quanto, snaturerebbe
 la valenza giuridica dei predetti accessori,  ritenuti  pacificamente
 componenti essenziali ed integranti del credito principale;
    d)  infine  rilevava  il possibile contrasto con gli artt. 24 e 25
 della  Costituzione  del  comma  183  dell'art.  1,  della  legge  n.
 662/1996,  in  quanto  prevede  che  "I giudizi pendenti alla data di
 entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni
 di cui ai commi 181 e  182  del  presente  articolo  sono  dichiarati
 estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  tra le parti. I
 provvedimenti giudiziari non  ancora  passati  in  giudicato  restano
 privi  di  effetto".    Affermava  che  la  caducazione degli effetti
 sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della  sua  valenza
 di  atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe
 privare il pensionato di qualsivoglia forma di tutela nel caso in cui
 l'I.N.P.S. non  provveda  ad  erogare  le  somme  in  conformita'  al
 disposto  legislativo,  vanificando,  altresi, il diritto alla tutela
 giurisdizionale con riferimento  all'esercizio  di  una  azione  resa
 necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto della
 previdenza,  per  la  difesa  di  posizioni  soggettive  che la Corte
 costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla  Costituzione
 e  che  cio' nonostante l'I.N.P.S. ha sempre rifiutato di riconoscere
 in  fase  amministrativa  e  nel  presente  giudizio,  opponendo  una
 resistenza pervicace e non giustificata.
   Questo   pretore   ritiene   che   le   questioni  di  legittimita'
 costituzionale cosi' come sollevate dal procuratore della ricorrente,
 siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il  giudizio
 in   corso  non  potrebbe  essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate,
 in  quanto  implica  l'applicazione  dell'art.  22  della  legge   n.
 903/1965, di cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale,
 con  sentenza  n.  495  del  29-31  dicembre 1993, nella parte in cui
 prevede  che  la  pensione  di  reversibilita'   sia   calcolata   in
 proporzione  alla  pensione  diretta  integrata al trattamento minimo
 gia' liquidata al pensionato o  che  l'assicurato  avrebbbe  comunque
 diritto a percepire.
   Questo pretore ritiene, altresi', che le questioni come prospettate
 non  siano  manifestamente  infondate,  per  i  seguenti  motivi:  in
 relazione  al  punto  a)  la  disposizione  di  cui  al  comma   181,
 riguardando   solo  l'accertamento  del  diritto,  comporterebbe,  in
 contrasto con gli artt.   101, 102, 103  e  104  della  Costituzione,
 l'impossibilita'  di  ottenere  una  valutazione globale sul rapporto
 sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla
 tutela giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a  tutte
 le   questioni  proposte  dalle  parti  (eccezioni  di  prescrizioni,
 decadenze ecc.); e',  altresi',  in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione,   in   quanto   nell'ambito   della   tutela  derivante
 dall'affermazione  del  principio  di   eguaglianza   vi   e'   oltre
 all'aspetto relativo alla tutela del cittadino di fronte ai privilegi
 ed  agli atti discriminatori anche quello comprendente una piu' ampia
 garanzia di fronte all'irrazionalita' dell'ordinamento;
   In relazione al punto b) il comma 181, nella  parte  relativa  alla
 predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziale, contrasta
 con  l'art.  24 della Costituzione, in quanto l'ente previdenziale in
 cio' sarebbe del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed
 all'entita' delle proprie obbligazioni nei confronti  del  ricorrente
 privato dei normali rimedi giurisdizionali;
   In  relazione  al punto c) risulta evidente il contrasto con l'art.
 3 della Costituzione, essendo oramai pacifico  che  il  diritto  alla
 rivalutazione  ed  agli  interessi  legali  e'  strettamente connesso
 all'inadempimento   della   P.A.   nell'erogazione   di   prestazioni
 previdenziali,  e pertanto il ricorrente, privato di tale componente,
 subirebbe un trattamento diverso;
   Infine in relazione al punto d) vi e' contrasto con gli artt. 24  e
 25   della  Costituzione,  in  quanto  la  previsione  indiscriminata
 dell'estinzione dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione  a
 diritti  preesistenti,  precludendo  l'esame  delle  varie  eccezioni
 avanzate dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe,  dopo
 aver  privato  della tutela giurisdizionale il ricorrente, opporre le
 medesime  eccezioni,  in  quanto  all'estinzione  del  giudizio   non
 consegue   automaticamente  il  riconoscimento  anche  parziale,  del
 diritto fatto valere.