Ricorso   della   regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente
 pro-tempore on.le  Angelo  Capodicasa,  rappresentato  e  difeso  sia
 congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
 presente atto, dall'avv.  Sergio Abbate e dall'avv. Silvana Oddo,  ed
 elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'ufficio della regione
 siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso
 con deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 1 marzo 1999;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri,  Palazzo  Chigi,  e  difeso  per legge
 dall'Avvocatura dello Stato  per  la  risoluzione  del  conflitto  di
 attribuzione   insorto  per  effetto  delle  istruzioni  ministeriali
 allegate alla nota del direttore centrale del Ministero delle finanze
 21 dicembre  1998,  n.  1998/201476,  di  cui  la  Regione  ha  avuto
 conoscenza  il  13  gennaio  1999, relative al riversamento agli enti
 destinatari delle somme riscosse dal concessionario, da cui si evince
 che  non  e'  prevista  la  devoluzione  alla  regione  siciliana  di
 determinate entrate tributarie di indiscussa e riconosciuta spettanza
 regionale  quali  le  entrate da condono ex legge n. 413/1991 (codici
 tributo 142T, 143T, 144T, 145T, 146T, 260T, 270T, e 280T) da sanzioni
 pecuniarie (codici tributo  687T,  690T)  da  canoni  di  abbonamento
 autotelevisione  e  radio  audizioni  circolari e televisione (codici
 tributo 705T, 707T).
                               F a t t o
   Con il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, con cui e' stata  disposta  la
 soppressione dei servizi di cassa degli uffici finanziari, sono stati
 individuati   i  nuovi  soggetti  incaricati  della  riscossione  dei
 tributi, i cui pagamenti erano  in  precedenza  effettuati  presso  i
 soppressi  servizi, nonche' disciplinati i termini e le modalita' per
 il versamento delle somme riscosse dal concessionario alla competente
 sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli  enti
 territorialmente competenti.
   Successivamente,  e'  intervenuto in materia il decreto legislativo
 19  novembre  1998,  n.  422,  le  cui  disposizioni,   modificatrici
 dell'assetto  normativo prefigurato con il citato d.lgs. n. 237/1997,
 comportando, tra l'altro, l'esclusione di  fatto  della  regione  dai
 destinatari  del  riversamento,  da  parte  dei  concessionari, delle
 entrate dagli stessi riscosse (cfr. art. 1, comma  1,  lett.  g)  del
 decreto  legislativo n. 422/1998), nonche' la lesione di attribuzioni
 proprie  della  Regione  siciliana  afferenti l'autonomia finanziaria
 quali risultano dall'art.  36 dello statuto e dalle relative norme di
 attuazione (cfr. altresi' art. 1, comma 1 lett. d) ed e) ed  art.  2,
 comma 1, lett. a) punto 2 del decreto legislativo n. 422/1998), hanno
 costituito  oggetto  di  ricorso  da  parte della regione siciliana a
 codesta  ecc.ma  Corte  per   la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale  (atto depositato in cancelleria il 13 gennaio 1999 ed
 iscritto al n. 2 reg. ricorsi 1999).
   Di seguito sono state emanate, con decreto dirigenziale 17 dicembre
 1998 del  direttore  generale  del  dipartimento  delle  entrate  del
 Ministero  delle  finanze  di  concerto con il direttore generale del
 dipartimento del territorio, le disposizioni di attuazione del  sopra
 richiamato decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442, con cui sono
 state  sostituite  talune previsioni contenute nel precedente decreto
 dirigenziale 9 dicembre 1997 nella  parte  (allegati)  relativa  alla
 devoluzione delle entrate alla regione siciliana.
   A  tal riguardo pare opportuno richiamare la disposizione dell'art.
 4, comma 3, del decreto 17 dicembre 1998 - che avendo natura di  mero
 atto  esecutivo  di  disposizioni  legislative non e' suscettibile di
 autonoma  lesione  della  sfera  di  attribuzione  costituzionalmente
 spettante  alla Regione - secondo cui "il versamento delle entrate da
 parte del concessionario e' effettuato con le modalita'  previste  al
 capo  III  del  d.lgs.  9  luglio  1997,  n.  237  e sulla base delle
 indicazioni  fornite  con  apposite  istruzioni  ministeriali  per  i
 versamenti da effettuare ad enti diversi dallo Stato".
   La  disposizione  de qua - che per la parte relativa alle modalita'
 di riversamento delle  entrate  da  parte  del  concessionario  della
 riscossione,  rinviando al Capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237,
 come  sostituito  dall'art.  1,    comma  1,  lett.  g)  del  decreto
 legislativo n. 422/1998, presenta gli stessi motivi di illegittimita'
 costituzionale  gia'  evidenziati nel sopra citato ricorso alla Corte
 costituzionale avanzato dalla regione  siciliana  -  come  si  evince
 dalla  sua lettura, prescrive l'emanazione di istruzioni ministeriali
 atte a fornire utili indicazioni per i versamenti  da  effettuare  ad
 enti  diversi dallo Stato costituendo, pertanto, il presupposto - non
 direttamente lesivo delle prerogative regionali  -  delle  istruzioni
 successivamente  emanate con la sopra citata nota del Ministero delle
 finanze 21 dicembre 1998, prot. 1998/201476 che,  non  prevedendo  la
 devoluzione  alla regione siciliana di determinate entrate tributarie
 di spettanza regionale,  viene  censurata,  in  quanto  lesiva  delle
 attribuzioni  dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, per
 il seguente motivo:
                          I n  d i r i t t o
   Vio1azione dell'art. 36 dello Statuto  della  regione  siciliana  e
 delle  correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate
 con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
   Va osservato, infatti, che la nota de qua - trasmessa a destinatari
 diversi  dalla  regione  siciliana  ed   acquisita   dall'assessorato
 regionale  bilancio  e  finanze  solo  in  via  informale tramite fax
 inviato dalla Monte Paschi Serit S.p.a. il 13 gennaio 1999 - contiene
 indicazioni sulle destinazioni  di  diversi  cespiti  di  entrata  di
 indiscussa  e  riconosciuta  spettanza regionale, quali le entrate da
 condono ex legge n. 4l3/199l (codici tributo 142T, 143T, 144T,  145T,
 146T;  260T,  270T,  e  280T), da sanzioni pecuniarie (codici tributo
 687T,  690T),  da  canoni  di  abbonamento  autotelevisione  e  radio
 audizioni circolari e televisione (codici tributo 705T, 707T), il cui
 effetto  finale  e'  quello  di  sottrarne  il  gettito  alle   casse
 regionali.
   Cio'  in palese violazione dell'art. 36 dello statuto della regione
 e delle citate norme di attuazione in materia finanziaria  dalle  cui
 previsioni emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune
 circostanziate eccezioni, spettano alla regione siciliana, oltre alle
 entrate  tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate
 tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
 o indirette, comunque denominate.
   Ed  invero,  la  mancata  previsione  dell'obbligo del riversamento
 nelle casse regionali delle  somme  riscosse  per  i  titoli  di  cui
 trattasi  in  relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito
 della regione siciliana integra la violazione  dei  disposti  di  cui
 agli  articoli  2  e  4 delle norme di attuazione dello statuto della
 regione siciliana, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,  che
 accolgono  il criterio della maturazione in Sicilia delle fattispecie
 tributarie,  quale  principio  atto  a  determinarne   la   spettanza
 regionale.
   In proposito va rilevato, peraltro, che tenuto conto della funzione
 e del1'oggetto delle norme di attuazione nonche' della loro posizione
 nella gerarchia delle fonti, l'attribuzione dalle stesse operata alla
 regione  -  non derogabile neppure da una legge ordinaria dello Stato
 per  il  rango  di  norme  sub  costituzionale  delle  stesse  -   e'
 finalizzata  a concretizzare i principi autonomistici statutariamente
 garantiti mediante l'assegnazione di entrate proprie o  devolute  che
 consentano  alla  regione  l'esercizio  delle  competenze alla stessa
 ascritte.
   L'atto de quo e', peraltro,  suscettibile  di  sindacato  sotto  il
 profilo  della  ragionevolezza  atteso che, nel fornire le istruzioni
 relative al riversamento agli enti destinatari delle somme  riscosse,
 esclude  1a  regione  Sicilia  dalla "percentuale di devoluzione alle
 regioni  sulle  somme  riscosse   nei   rispettivi   territori"   con
 riferimento   ai   codici-tributo   sopra  individuati,  di  indubbia
 spettanza regionale e gia' riconosciuti tali dal  precedente  decreto
 dirigenziale  del  direttore  generale  del Ministero delle finanze 9
 dicembre 1997  recante  "Approvazione  dei  modelli  e  modalita'  di
 riscossione  delle  entrate  gia'  di competenza dei servizi di cassa
 degli  uffici  dipendenti  dal  Dipartimento  delle  entrate  e   dal
 Dipartimento  del  territorio"  (v.    allegato  2, elenco dei codici
 tributo, al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997).
   Tanto piu' ove si tiene presente che tra le entrate di cui  non  e'
 prevista  la  devoluzione  alla  regione  siciliana si riscontrano le
 entrate derivanti da sanzioni pecuniarie individuate dai codici 687T,
 690T, in ordine alle quali e' stato confermato -  sulla  base  di  un
 principio   autorevolmente   affermato   da   codesta   ecc.ma  Corte
 costituzionale con la sentenza 5 luglio 1968 n. 84 - il diritto della
 regione siciliana ad incamerare, nonostante il  riconoscimento  della
 potesta'    sanzionatoria   dello   Stato,   i   proventi   derivanti
 dall'esercizio del suddetto potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 3
 del d.P.R.  26 luglio 1965, n. 1074 sopra citato,  che  riserva  alla
 regione   il   gettito   proveniente  dall'applicazione  di  sanzioni
 pecuniarie  da  qualsiasi  fonte  provengano  e   comunque   riscosse
 nell'ambito del territorio regionale.
   Cio'  in  quanto la devoluzione alla regione dei proventi derivanti
 dall'applicazione di sanzioni trova il  suo  fondamento  non  in  una
 correlazione  tra  le  sanzioni  e  le materie di competenza, nel cui
 ambito siano irrogate, bensi'  nel  principio  della  territorialita'
 della  riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle
 entrate.
   In ultimo va considerato che le istruzioni ministeriali  de  quibus
 sono  lesive  della  sfera  di attribuzioni statutariamente assegnate
 alla regione in quanto vanno a concretizzare altresi' un  pregiudizio
 finanziario  atto  a  ripercuotersi  perfino  nell'assolvimento delle
 funzioni proprie.