ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal pretore di Taranto nel procedimento civile promosso da Francesca Giorgetto nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e di altra, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che, nel corso di un giudizio, promosso dalla convivente di un pensionato deceduto, diretto ad ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una quota della pensione di reversibilita' attribuita alla moglie, di fatto separata, del titolare della pensione, il pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 20 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il convivente more uxorio dall'elenco dei legittimati ad ottenere la pensione di reversibilita', pur attribuendo il relativo diritto al coniuge superstite; b) dell'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, che attribuisce il diritto al trattamento pensionistico di reversibilita' in favore del coniuge divorziato; c) del terzo comma dello stesso art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che, nell'attribuire ai soggetti superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il de cuius il diritto ad una quota del trattamento pensionistico di reversibilita' commisurata alla durata dei rispettivi rapporti con l'avente diritto, esclude il convivente more uxorio dal novero dei soggetti beneficiari del predetto trattamento; che il giudice rimettente dubita che le disposizioni denunciate siano in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, giacche' determinerebbero una ingiustificata disparita' di trattamento tra coniuge superstite, pur se di fatto separato, beneficiario del trattamento pensionistico di reversibilita', e convivente more uxorio del de cuius privo di analogo riconoscimento; che l'atto introduttivo del procedimento dinanzi al pretore e' stato notificato all'INPS, costituitosi in giudizio, ed alla moglie del pensionato deceduto, alla quale era stata attribuita la pensione di reversibilita', e che pur essendo stata convenuta in giudizio era rimasta contumace; che l'ordinanza con la quale il pretore, sospendendo il procedimento, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, e' stata notificata alla ricorrente, all'INPS ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si e' costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, giacche' il giudizio principale avrebbe dovuto, a norma del denunciato art. 9, terzo comma, della legge n. 898 del 1970, essere instaurato davanti al tribunale ed in contraddittorio con il coniuge superstite del titolare della pensione, e sostenendo, nel merito, la manifesta infondatezza. Considerato che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una questione incidentale di legittimita' costituzionale, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle "parti in causa" (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa anche nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale (art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956), decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della legge n. 87 del 1953 e art. 3 delle medesime norme integrative); che sono "parti in causa", a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, tutti i soggetti tra i quali e' in corso il giudizio principale (sentenza n. 81 del 1964), anche se in esso siano rimasti contumaci; che l'ordinanza del pretore di Taranto non e' stata notificata ad una delle parti di quel giudizio, alla quale era stato notificato l'atto introduttivo del procedimento ma che non si era costituita rimanendo contumace, sicche', essendo stata omessa la prescritta notificazione dell'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale e mancando quindi un essenziale adempimento della procedura prevista dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile non potendosi procedere al relativo giudizio (ordinanze n. 395 del 1997, n. 372 del 1995 e n. 202 del 1983).