IL PRETORE
Nel procedimento penale n. 9571/93 r.g.n.r. - 1831/94 r.g. mod.
23, pendente nei confronti del sig. Andrea Boscaro, imputato dei
reati di cui agli artt. 41, 44, 45 d.-l. n. 277/1991, reati accertati
in data 10 giugno 1993 in Venezia-Murano;
Rilevato
1. - Che il sig. Boscaro e' imputato, dei reati suindicati per
avere - nella sua qualita di legale rappresentante della ditta
"Salviati S.r.l." - asseritamente violato la disciplina prevista in
materia di prevenzione e igiene sul lavoro relativamente ai rischi
connessi alla esposizione dei lavoratori al rumore.
2. - Che la normativa che interessa il presente procedimento e'
stata, di recete, innovata dal decreto legislativo n. 758/1994 -
entrato in vigore a partire dal 26 aprile 1995 - il quale ha,
sostanzialmente, ridefinito l'intero sistema sanzionatorio in materia
di sicurezza e igiene del lavoro; in particolare detta normativa ha,
da un lato introdotto nuovi meccanismi estintivi delle
contravvenzioni accertate dall'organo di vigilanza; dall'altro,
mantenuto la sanzione penale - prevedendo per tutte le
contravvenzioni del settore la pena alternativa dell'arresto e della
ammenda - solo per le inosservanze ritenute direttamente incidenti
sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori, trasformando in
illeciti amministrativi una serie di violazioni ritenute "minori".
3. - Che le norme rilevanti ai fini delle problematiche connesse al
presente procedimento sono:
a) l'art. 19, a mente del quale la disciplina introdotta con il
decreto, si applica anche ai "reati in materia di sicurezza e igiene
del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o della
ammenda in base alle norme indicate nell'allegato 1", il quale
prevede anche i reati contestati all'imputato;
b) gli artt. 20 e 21 che prevedono una particolare procedura -
successiva all'intervento con cui l'organo di vigilanza abbia
accertato una contravvenzione - in virtu' della quale viene impartita
al contravventore una apposita prescrizione con la fissazione di un
ternime per la regolarizzazione, all'esito della quale e' ammessa la
definizione, in via amministrativa, della controversia, mediante il
pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa;
c) l'art. 24 il quale prevede che "la contravvenzione si estingue
se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo
di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art 21", e che - ove l'adempimento intervenga in un tempo
superiore a quello previsto dalla prescrizione, ovvero l'eliminazione
delle conseguenze dannose e/o pericolose della contravvenzione
accertata avvenga secondo modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza - in ogni caso e' possibile l'applicazione
dell'istituto della oblazione speciale, di cui all'art. 162-bis c.p.,
con espressa previsione che, in tale caso, "la somma da versare e'
ridotta al quarto del massimo della ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa";
d) l'art. 25, il quale contiene una norma di coordinamento
secondo cui la disciplina ora ricordata non si applica "ai
procedimenti in corso alla data in vigore del presente decreto".
4. - Che - come rilevato dalla difesa ed emerso agli atti del
dibattimento - a seguito dell'accertamento delle contravvenzioni
contestate nel capo di imputazione, sono state completamente
adempiute le prescrizioni che erano state imposte dall'organo di
vigilanza in sede di diffida, concernenti, in particolare:
a) la necessita' di sottoporre i lavoratori alle periodiche
visite mediche;
b) la necessita' di assolvere all'obbligo di informazione sulla
questione della esposizione al rumore dei lavoratori dipendenti;
c) la necessita' di adeguare i locali della azienda mediante
adozione di un impianto volto a ridurre il livello di rumorosita' del
reparto moleria della vetreria.
5. - Che, infatti, e' stato documentalmente provato che:
a) come risulta da comunicazione del 29 luglio 1993, a partire
dal luglio dello stesso anno, tutti i lavoratori sono stati
sottoposti agli accertamenti sanitari obbligatori;
b) come risulta dal verbale di assemblea della societa' del 4
febbraio 1994, tutti i lavoratori sono stati resi edotti delle
problematiche connesse alla esposizione al rumore, in relazione a
quanto previsto dal d.-l. n. 277/1991.
c) come comprovato dal progetto di ristrutturazione dell'azienda
e dalla documentazione afferente il relativo pagamento, i locali
della ditta Salviati sono stati integralmente sottoposti ad un
intervento di bonifica acustica, volta a eliminare o comunque ridurre
il livello di rumorosita' nei limiti consentiti dalla legge, mediante
confinamento e/o assorbimento della moleria.
6. - Che, conseguentemente, e' evidente che, sin dal 1994, la
azienda rappresentata dall'imputato si e' adeguata alle prescrizioni
imposte dallo Spisal, ponendo in essere quel "ravvedimento operoso"
cui e' ricollegata, nella disciplina prevista dal d.-l. n. 758/l994,
la facolta' di ottenere l'estinzione del reato contestato mediante il
pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
prevista per la contravvenzione rilevata.
7. - Che, tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'art. 25 del
decreto, sopra ricordato, tale facolta' e' preclusa all'imputato
Boscaro, atteso che il presente procedimento penale era gia' sorto
quando e' entrata in vigore la nuova normativa.
8. - Che a tale proposito la difesa ha giustamente fatto rilevare
come - secondo la normativa precedentemente vigente ed applicabile al
caso di specie - il sig. Boscaro avrebbe facolta' di accedere
all'istituto della oblazione ex art. 162 c.p. che prevede, come noto,
l'estinzione del reato a seguito del pagamento di un terzo del
massimo della ammenda, mentre, invece - ove fosse applicabile la
nuova disciplina normativa, all'imputato sarebbe consentito di
ottenere l'estinzione del reato tramite il pagamento di somma pari ad
un quarto del massimo dell'ammenda prevista;
9. - Che, conseguentemente, appare condivisibile l'assunto della
difesa secondo cui, risultando di tutta evidenza che all'imputato,
per effetto della norma di esclusione di cui all'art. 25 citato,
viene preclusa l'applicazione di una norma piu' favorevole, non pare
possa dubitarsi che la disciplina della norma medesima - laddove
esclude la applicabilita' della normativa introdotta con tale decreto
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo - si presti a evidenti censure di legittimita'
costituzionale in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
10. - Che, infatti, per effetto di quella disposizione vi e' una
illogica disparita' di trattamento e discriminazione - che appare
priva di qualsivoglia giustificazione razionale - rispetto a
situazioni assolutamente analoghe atteso che, il contravventore che
abbia adempiuto alle prescrizioni impostegli dall'organo di vigilanza
o comunque eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato,
e' ammesso a godere di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda
del momento in cui (prima o dopo l'entrata in vigore del d.-lgs. n.
758/1994) si e' aperto a suo carico il procedimento penale.
11. - Che una tale disparita' di trattamento appare a questo
giudicante, illogica ed irrazionale, soprattutto ove si consideri
che, il giudizio sulla razionalita' di una certa disciplina deve
essere, come noto, valutato, oltre che in relazione alla posizione
formale di chi ne e' destinatario, anche in relazione alla funzione e
allo scopo cui essa disciplina e' preordinata.
12. - Che sotto quest'ultimo profilo, la normativa introdotta con
d.-lgs. n. 758/1994 e' stata voluta dal legislatore allo scopo di
assicurare un efficace quadro di prevenzione a tutela dei lavoratori
e, in particolar modo, al fine di garantire, sul luogo del lavoro,
delle condizioni psicofisiche ottimali del lavoratore e della
sicurezza del lavoro in genere, cosi' come risulta, pacificamente,
dai principi stabiliti nella legge delega.
13. - Che, allora, se la funzione e lo scopo che la normativa ha
inteso perseguire sono questi - come appare indubitabile - pare a
questo giudice essere assolutamente ingiustificato ed illogico -
sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione - escludere dalla possibilita' di accedere ad una
procedura che consente la estinzione del reato a condizioni piu'
favorevoli rispetto a quelle precedentemente vigenti, proprio colui
che con la sua condotta ha realizzato esattamente lo scopo della
nuova normativa, adeguandosi integralmente alle prescrizioni imposte
dalla autorita' di vigilanza e creando, conseguentemente, una
situazione idonea a salvaguardare le condizioni psicofisiche del
lavoratore e la sicurezza delle attivita' lavorative nei locali della
sua azienda.
14. - Che la problematica dedotta risulta attinente e rilevante nel
caso di specie perche', come sopra riferito, ancor prima dell'entrata
in vigore del d.-lgs. n. 758/1994, l'imputato aveva adempiuto a tutte
quelle prescrizioni impostegli, realizzando, quindi, le condizioni
cui nella normativa sopravvenuta e' ricollegato il trattamento
sanzionatorio piu' favorevole.
15. - Che, pertanto, la questione di incostituzionalita' dell'art.
25 d.-lgs. n. 758/1994 cosi' come prospettata a questo giudicante
dalla difesa in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non
manifestamente infondata e di evidente rilevanza nella presente
controversia, con la conseguente necessita' di una verifica da parte
della Corte costituzionale.