IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa n. 33/1995, promossa da Gianfranco Anfossi contro la s.a.s. Immobiliare Lattis: Ritenuto in fatto Il ricorrente sul presupposto di aver stipulato con la s.a.s. Lattis un contratto di locazione avente ad oggetto un'unita' immobiliare ad uso abitativo sita in Campione d'Italia corso Italia 28, ad un canone annuo ben superiore a quello previsto dalla legge 392/1978, chiede accertarsi il canone di legge e condannarsi la locatrice alla restituzione delle somme ricevute in eccesso ex art. 79 l.c. La parte convenuta, pur non contestando l'applicabilita' virtuale di tale disciplina vincolistica al rapporto e all'immobile in oggetto, ne eccepisce l'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. nella parte in cui, in violazione dei principi di ragionevolezza nonche' di rispetto dell'autonomia e proprieta' privata, viene a riguardare immobili abitativi urbani siti nel territorio del comune di Campione d'Italia ovviamente soggetto alla sovranita' dello Stato italiano ma senz'altro caratterizzato in quanto "enclave" da una situazione socio economica del tutto particolare. Tale prospettata situazione di incostituzionalita' appare rilevante per la decisione del presente giudizio (essendo incontroverso tra le parti che il rapporto locatizio de quo sia virtualmente soggetto alla disciplina vincolistica nonche' che il conduttore abbia versato canoni superiori a quelli di legge) nonche', per i motivi di seguito esposti, non manifestamente infondata. Considerato in diritto La norma di cui all'art. 12, legge n. 392/1978 unitamente a quelle successive ed ad esse coordinate costituisce una delle strutture portanti del regime introdotto da tale legge: quello della determinazione del cosiddetto "equo canone" degli immobili adibiti ad abitazione, tanto e' vero che sotto la denominazione di "legge dell'equo canone" e' piu' noto il complessivo testo normativo di cui si discute. In coerenza al carattere corrispettivo del contratto di locazione, la misura del canone locatizio e' determinata secondo un sistema rigidamente matematico, sulla base di elementi "oggettivi" tratti dalle caratteristiche dell'immobile, mentre e' stato del tutto abbandonato il parametro "soggettivo" costituito dal reddito del conduttore, gia' accolto nel sistema del cosiddetto fitto bloccato di cui alla legislazione previgente. Tra tali elementi, ai fini del calcolo del valore locativo, assume particolare rilevanza il costo unitario di produzione che per gli immobili realizzati entro il 31 dicembre 1975, quale quello locato al ricorrente, e' fissato dall'art. 14 in L. 250.000 per le regioni del centro-nord ed in L. 225.000 per le regioni del mezzogiorno e delle isole. Ove invece l'immobile fosse stato realizzato dopo il 1975, ai sensi del successivo art. 22, legge citata, il costo base di produzione sarebbe risultato sensibilmente superiore; inoltre il locatore avrebbe facolta' di provare sulla base di determinate certificazioni ufficiali, un costo base di produzione anche superiore a quello fissato in generale; dalla Suprema Corte e' stata poi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 14 e 22 legge citata i quali dettano tale regime differenziato, affermandosi la razionalita' della scelta del legislatore poiche' fondata sul diminuito valore degli immobili urbani con il passare del tempo (stante altresi' l'intervenuta svalutazione monetaria intervenuta fra 1975 e la data di entrata in vigore della legge) il che escluderebbe una disparita' di trattamento tra i proprietari dei due diversi tipi di immobili, non essendovi tra gli stessi parita' di condizioni (Cass. 6385/1982). Nel caso di specie, potrebbe invece rilevarsi come il proprietario di un immobile sito in Campione d'Italia ed ultimato entro il 31 dicembre 1975, (non potendo provare a causa del fattore cronologico, i maggiori esborsi edificatori) viene assoggettato ad un regime che determina ex lege i costi di produzione per le regioni centro-nord, a sua volta fissati dal legislatore sulla base di una media che tiene conto di fattori finanziari ovviamente propri dell'economia nazionale italiana; cio' urterebbe col fatto che, per la sua particolare collocazione geografica, nel comune di Campione d'Italia (il cui territorio costituisce una vera e propria "enclave" e non gia' semplicemente zona di confine) la moneta corrente e' quella elvetica, le retribuzioni ed i prezzi di merci ed opere sono corrisposti in franchi svizzeri, (tant'e' che nel suo complesso lo stesso costo della vita corrisponde a quello elvetico) il che, sul piano dei costi di costruzione significa che anch'essi sono allineati a quelli propri dell'economia elvetica, del tutto estranei alla previsione del legislatore e quindi alla "media" di cui sopra (per inciso nel presente giudizio e' emerso come il regolamento comunale per la locazione del patrimonio residenziale approvato con delibera 16 luglio 1981 stabilisce il costo base a mq per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 in franchi svizzeri 1700, ovvero in L. 807.500, al cambio del 1978). In sostanza il locatore campionese, pur dovendo subire, ai fini dei costi di acquisizione della sua proprieta' immobiliare, gli effetti della economia elvetica, a differenza del locatore degli altri territori della Repubblica Italiana, si vedrebbe irrazionalmente equiparato a quest'ultimo. Devesi poi rilevare come, proprio a causa del peculiare contesto socio-economico del territorio campionese, sono innumerevoli i riferimenti normativi che contemplano, anzi disciplinano espressamente detta diversita', per esempio in materia di adeguamento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, dei trattamenti pensionistici e relativo rapporto di cambio, della assistenza sanitaria ex art. 37 legge n. 833/1978 ecc. Quanto alla prospettata questione di illegittimita' sotto il profilo dell'art. 42 secondo comma Cost. questione che coinvolge, in realta', lo stesso sistema, nel suo complesso di predeterminazione normativa del corrispettivo delle locazioni abitative (ed assorbe ad avviso del giudicante il riferimento all'art 41, primo comma, Cost.), devesi osservare come detto sistema sia stato attuato dal legislatore sul presupposto del contesto della grave situazione, a livello nazionale dell'edilizia abitativa nel quale ebbe ad in intervenire la legge n. 392/1978; tale intervento legislativo si sottrarrebbe ai rilievi di incostituzionalita' ex art. 42, secondo comma, Cost. in quanto rispondente all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni perseguito attraverso molteplici e coordinate scelte frutto di discrezionale bilanciamento di interessi (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 1084/1988; sentenze Corte cost. n. 1028/1988 e 132/1994); nel caso del territorio campionese, del tutto legato, per i motivi sopra esposti, alla economia elvetica, potrebbe al contrario opinarsi che difettasse lo stesso presupposto socio-economico dell'intervento del legislatore, ovvero la "tensione abitativa" o lo squilibrio del mercato degli alloggi, fenomeni senz'altro assai gravi nel nostro paese, ma notoriamente mai osservati nella Confederazione Elvetica, essendo ivi evidentemente contrastati da una serie di fattori quali l'economia prospera, la moneta forte, il reddito medio pro capite piu' alto del mondo ecc. Alla luce delle considerazioni che precedono, a prospettata questione di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata, con conseguente avvio del procedimento innanzi al giudice delle leggi