IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti  alla
 Corte  costituzionale  nella causa n. 33/1995, promossa da Gianfranco
 Anfossi contro la s.a.s. Immobiliare Lattis:
                            Ritenuto in fatto
   Il ricorrente sul presupposto  di  aver  stipulato  con  la  s.a.s.
 Lattis   un  contratto  di  locazione  avente  ad  oggetto  un'unita'
 immobiliare ad uso abitativo sita in Campione d'Italia  corso  Italia
 28,  ad  un  canone annuo ben superiore a quello previsto dalla legge
 392/1978, chiede accertarsi il  canone  di  legge  e  condannarsi  la
 locatrice  alla  restituzione delle somme ricevute in eccesso ex art.
 79 l.c.
   La parte convenuta, pur non contestando  l'applicabilita'  virtuale
 di  tale  disciplina  vincolistica  al  rapporto  e  all'immobile  in
 oggetto, ne eccepisce l'illegittimita' costituzionale con riferimento
 agli artt. 3, 41 e 42 Cost. nella parte in  cui,  in  violazione  dei
 principi  di  ragionevolezza  nonche'  di  rispetto  dell'autonomia e
 proprieta' privata, viene a riguardare immobili abitativi urbani siti
 nel territorio del comune di Campione  d'Italia  ovviamente  soggetto
 alla  sovranita' dello Stato italiano ma senz'altro caratterizzato in
 quanto  "enclave"  da  una  situazione  socio  economica  del   tutto
 particolare.
   Tale prospettata situazione di incostituzionalita' appare rilevante
 per  la decisione del presente giudizio (essendo incontroverso tra le
 parti che il rapporto locatizio de quo sia virtualmente soggetto alla
 disciplina vincolistica  nonche'  che  il  conduttore  abbia  versato
 canoni  superiori a quelli di legge) nonche', per i motivi di seguito
 esposti, non manifestamente infondata.
                         Considerato in diritto
   La  norma di cui all'art. 12, legge n. 392/1978 unitamente a quelle
 successive ed ad esse  coordinate  costituisce  una  delle  strutture
 portanti   del   regime   introdotto  da  tale  legge:  quello  della
 determinazione del cosiddetto "equo canone" degli immobili adibiti ad
 abitazione, tanto e'  vero  che  sotto  la  denominazione  di  "legge
 dell'equo  canone" e' piu' noto il complessivo testo normativo di cui
 si discute.
   In coerenza al carattere corrispettivo del contratto di  locazione,
 la  misura  del  canone  locatizio  e' determinata secondo un sistema
 rigidamente matematico, sulla base  di  elementi  "oggettivi"  tratti
 dalle  caratteristiche  dell'immobile,  mentre  e'  stato  del  tutto
 abbandonato il parametro  "soggettivo"  costituito  dal  reddito  del
 conduttore, gia' accolto nel sistema del cosiddetto fitto bloccato di
 cui alla legislazione previgente.
   Tra  tali elementi, ai fini del calcolo del valore locativo, assume
 particolare rilevanza il costo unitario di  produzione  che  per  gli
 immobili realizzati entro il 31 dicembre 1975, quale quello locato al
 ricorrente,  e' fissato dall'art. 14 in L. 250.000 per le regioni del
 centro-nord ed in L. 225.000 per le regioni del mezzogiorno  e  delle
 isole.  Ove invece l'immobile fosse stato realizzato dopo il 1975, ai
 sensi del  successivo  art.  22,  legge  citata,  il  costo  base  di
 produzione  sarebbe  risultato  sensibilmente  superiore;  inoltre il
 locatore avrebbe  facolta'  di  provare  sulla  base  di  determinate
 certificazioni ufficiali, un costo base di produzione anche superiore
 a  quello  fissato  in  generale;  dalla  Suprema  Corte e' stata poi
 ritenuta  manifestamente  infondata  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale  con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 14 e 22
 legge citata i quali dettano tale regime differenziato,  affermandosi
 la  razionalita'  della  scelta  del  legislatore poiche' fondata sul
 diminuito valore degli immobili  urbani  con  il  passare  del  tempo
 (stante altresi' l'intervenuta svalutazione monetaria intervenuta fra
 1975  e la data di entrata in vigore della legge) il che escluderebbe
 una disparita' di trattamento tra i proprietari dei due diversi  tipi
 di  immobili,  non  essendovi  tra  gli  stessi parita' di condizioni
 (Cass. 6385/1982).
   Nel caso di specie, potrebbe invece rilevarsi come il  proprietario
 di  un  immobile  sito  in  Campione d'Italia ed ultimato entro il 31
 dicembre 1975, (non potendo provare a causa del fattore  cronologico,
 i  maggiori  esborsi edificatori) viene assoggettato ad un regime che
 determina ex lege i costi di produzione per le regioni centro-nord, a
 sua volta fissati dal legislatore sulla base di una media  che  tiene
 conto di fattori finanziari ovviamente propri dell'economia nazionale
 italiana;  cio'  urterebbe  col  fatto  che,  per  la sua particolare
 collocazione geografica, nel comune  di  Campione  d'Italia  (il  cui
 territorio  costituisce  una  vera  e  propria  "enclave"  e non gia'
 semplicemente zona di confine) la moneta corrente e' quella elvetica,
 le retribuzioni ed i prezzi di merci ed  opere  sono  corrisposti  in
 franchi  svizzeri,  (tant'e'  che  nel  suo complesso lo stesso costo
 della vita corrisponde a quello elvetico) il che, sul piano dei costi
 di costruzione significa che anch'essi sono allineati a quelli propri
 dell'economia  elvetica,  del  tutto  estranei  alla  previsione  del
 legislatore  e  quindi  alla  "media"  di  cui  sopra (per inciso nel
 presente  giudizio  e'  emerso  come  il  regolamento comunale per la
 locazione del  patrimonio  residenziale  approvato  con  delibera  16
 luglio  1981  stabilisce il costo base a mq per gli immobili ultimati
 entro il 31 dicembre 1975 in franchi  svizzeri  1700,  ovvero  in  L.
 807.500, al cambio del 1978).
   In sostanza il locatore campionese, pur dovendo subire, ai fini dei
 costi  di  acquisizione della sua proprieta' immobiliare, gli effetti
 della economia  elvetica,  a  differenza  del  locatore  degli  altri
 territori  della  Repubblica  Italiana,  si  vedrebbe irrazionalmente
 equiparato a quest'ultimo.
   Devesi poi rilevare come, proprio a causa  del  peculiare  contesto
 socio-economico   del  territorio  campionese,  sono  innumerevoli  i
 riferimenti   normativi   che    contemplano,    anzi    disciplinano
 espressamente detta diversita', per esempio in materia di adeguamento
 delle   retribuzioni   dei   pubblici   dipendenti,  dei  trattamenti
 pensionistici  e  relativo  rapporto  di  cambio,  della   assistenza
 sanitaria ex art. 37 legge n.  833/1978 ecc.
   Quanto  alla  prospettata  questione  di  illegittimita'  sotto  il
 profilo dell'art. 42 secondo comma Cost. questione che coinvolge,  in
 realta',  lo  stesso  sistema, nel suo complesso di predeterminazione
 normativa del corrispettivo delle locazioni abitative (ed assorbe  ad
 avviso del giudicante il riferimento all'art 41, primo comma, Cost.),
 devesi osservare come detto sistema sia stato attuato dal legislatore
 sul  presupposto  del  contesto  della  grave  situazione,  a livello
 nazionale dell'edilizia abitativa nel quale ebbe   ad in  intervenire
 la  legge n. 392/1978; tale intervento legislativo si sottrarrebbe ai
 rilievi di incostituzionalita' ex art. 42, secondo  comma,  Cost.  in
 quanto rispondente all'intento di stabilire un complesso di controlli
 sui   canoni  delle  locazioni  perseguito  attraverso  molteplici  e
 coordinate scelte frutto di discrezionale bilanciamento di  interessi
 (cfr.  ordinanza  Corte  Cost.  n. 1084/1988; sentenze Corte cost. n.
 1028/1988 e 132/1994); nel caso del territorio campionese, del  tutto
 legato,  per i motivi sopra esposti, alla economia elvetica, potrebbe
 al  contrario  opinarsi  che   difettasse   lo   stesso   presupposto
 socio-economico  dell'intervento del legislatore, ovvero la "tensione
 abitativa" o  lo  squilibrio  del  mercato  degli  alloggi,  fenomeni
 senz'altro   assai  gravi  nel  nostro  paese,  ma  notoriamente  mai
 osservati nella Confederazione Elvetica,  essendo  ivi  evidentemente
 contrastati  da  una  serie  di fattori quali l'economia prospera, la
 moneta forte, il reddito medio pro capite piu' alto del mondo ecc.
   Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  a   prospettata
 questione  di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta
 rilevante  rispetto  al  giudizio   in   corso,   va   ritenuta   non
 manifestamente  infondata,  con  conseguente  avvio  del procedimento
 innanzi al giudice delle leggi