LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 18/1998 spedito il 3
 gennaio 1998, avverso cartella pagamento n.  448633,  succ.  +  Invim
 contro  registro  di  Modena  da Reggiani Domenico, erede di Reggiani
 Roberto, residente a Nonantola Modena) in via Giorgina, 11;
                               F a t t o
   La controversia riguarda l'impugnazione della cartella  esattoriale
 n.  448633 formata in dipendenza delle denunce di successione n. 1781
 vol. 945, n. 805 vol. 946 e n. 39 vol. 949 dell'ufficio del  registro
 di Modena, per imposta di successione ed Invim.
                              M o t i v i
   Va  innanzitutto  dichiarata la validita' del ricorso introduttivo,
 sottoscritto personalmente dal contribuente, in quanto  il  medesimo,
 siccome   ingegnere   regolarmente   iscritto   nel   relativo   Albo
 professionale  della  provincia  di  Modena   (come   provato   dalla
 certificazione  prodotta  in udienza, oltreche' dall'enunciazione del
 titolo professionale evidenziato in atti) risulta soggetto  abilitato
 alla   difesa   avanti   alle  Commissioni  tributarie  ancorche'  in
 controversia   coinvolgente   personali   interessi   del    medesimo
 professionista.  Non  puo' infatti negarsi tale facolta' di difesa in
 proprio al professionista, che la norma di rito abilita  alla  difesa
 di terzi.
   E' inoltre da porre in evidenza, in via pregiudiziale rispetto alle
 questioni  di  merito  sollevate  nel  ricorso  e trattate in sede di
 discussione, che il ricorrente  ha  eccepito,  tramite  il  difensore
 incaricato   della   discussione  in  udienza,  l'incostituzionalita'
 dell'art.  52, comma quarto del t.u. registro in relazione all'art. 3
 della Cost. Tale questione, relativa alla legittimita' costituzionale
 della norma in discussione, puo'  essere  sollevata  d'ufficio  anche
 qualora  non  risulti evidenziata nell'atto introduttivo del giudizio
 ovvero quando sia soltanto sommariamente delineata  nel  corso  della
 discussione.
   Essa ha carattere pregiudiziale ed assorbente.
   E'  opinione di questa Commissione che la questione di legittimita'
 costituente dell'art. 52, comma quarto, t.u. registro,  in  relazione
 all'art.  3  Cost.  sia  rilevante  e  non  manifestamente infondata,
 poiche' essa attiene al principio di uguaglianza e pari dignita'  dei
 cittadini  ai  quali, nella vesti di contribuenti, va riconosciuto il
 diritto alla parita' di  trattamento  da  parte  dell'amministrazione
 finanziaria.    La  determinazione  del  valore  degli  immobili, con
 ricorso al principio positivamente  prescritto  dall'art.  52,  comma
 quarto,   t.u.  registro,  siccome  risultante  dall'applicazione  di
 criteri rigorosamente oggettivi, appare da riconoscere in  favore  di
 tutti i contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere.