ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 142, terzo
 comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, del  codice  di  procedura
 civile,  promosso  con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 dal giudice
 designato del tribunale di Nola nel procedimento civile vertente  tra
 Cas.  di.  T.  S.r.l.  e  Midas  Corporation  Manifactures  ed altro,
 iscritta al n. 728 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale,
 dell'anno 1998;
   Udito nella camera di  consiglio  del  24  marzo  1999  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che il giudice designato del Tribunale di Nola - nel corso
 dell'udienza  di  comparizione  delle  parti, fissata a seguito della
 pronuncia ante  causam  con  decreto  inaudita  altera  parte  di  un
 provvedimento  cautelare atipico nei confronti di una societa' avente
 sede nella Corea del Sud - con ordinanza emessa il 29 aprile 1997  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
 questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  142,  terzo
 comma,  e  669-sexies  secondo e terzo comma, cod. proc. civ., "nella
 parte in cui  non  prevedono  che  la  notificazione  all'estero  del
 provvedimento  cautelare  concesso con decreto si perfezioni, ai fini
 dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo  compimento
 delle   formalita'   imposte   al   notificante   dalle   convenzioni
 internazionali  e  dagli  artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
 200":
     che, secondo il rimettente, il  combinato  disposto  delle  norme
 impugnate  impone  che la notificazione del decreto venga effettuata,
 ove il destinatario sia residente all'estero, nel termine  perentorio
 massimo  di  ventiquattro  giorni, entro il quale il notificante deve
 inviare a mezzo Ufficiale giudiziario l'atto al Console italiano  del
 paese  di  destinazione  e  questi deve provvedere alla notificazione
 direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad quem;
     che cio' comporterebbe un sacrificio del diritto di difesa ed una
 disparita'  di  trattamento  nei  beneficiari  di  un   provvedimento
 cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilita' che,
 nel  breve  termine sancito dall'art. 669-sexies non si perfezioni la
 notificazione nello Stato estero (come in concreto verificatosi);
     che, sempre  secondo  il  rimettente,  la  specifica  e  limitata
 portata  della  sentenza n. 69 del 1994 - con cui e' stata dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale degli artt. 142,  terzo  comma,  143,
 terzo  comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ. "nella parte in cui
 non prevedono  che  la  notificazione  all'estero  del  sequestro  si
 perfezioni,  ai  fini  dell'osservanza del prescritto termine, con il
 tempestivo compimento delle formalita' imposte al  notificante  dalle
 convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio
 1967,  n.  200"  - non consente di risolvere la presente questione in
 via interpretativa.
   Considerato che questa Corte, con  la  sentenza  n.  358  del  1996
 (ignorata  dal  rimettente)  -  muovendo dalla premessa dell'avvenuto
 ripristino,  a  seguito  della  citata  sentenza  n.  69  del   1994,
 dell'operativita'  del  principio  della  sempre possibile "scissione
 soggettiva" fra il momento perfezionativo  per  la  parte  istante  e
 quello  di  efficacia per il destinatario della notificazione di atti
 al di fuori dal territorio della Repubblica -, ha gia' affermato  che
 il  meccanismo  della  notifica  all'estero,  sotto  il  suo  aspetto
 funzionale, e'  stato  definitivamente  modificato  appunto  da  tale
 declaratoria  di  incostituzionalita',  la  quale, per la sua valenza
 generale,  "trascende  la  specifica  fattispecie  oggetto  di   quel
 giudizio  e  coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti
 processuali risultante dagli artt.  142  e  143  cod.  proc.    civ.,
 delimitandone l'a'mbito di operativita', le modalita' ed i momenti di
 perfezionamento  a  seconda  dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a
 prescindere dal contenuto degli atti stessi";
     che alla stregua di tale affermazione,  da  ribadire  ancora  una
 volta, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.