ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana, approvata il 29 ottobre 1997, recante "Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 5 novembre 1997, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1997. Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1.1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso del ricorrente la norma, "dal tenore letterale non chiaro e ambiguo", sarebbe volta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi regionali erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attivita' di carattere culturale, artistico, scientifico) previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66. La sanatoria sarebbe avvenuta in assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente interesse generale, e senza che sia possibile individuare nella fattispecie oggetto della normativa peculiarita' tali da giustificare l'intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo una irragionevole disparita' di trattamento nei confronti di tutte quelle associazioni che hanno osservato il disposto normativo, privilegiando situazioni di fatto irregolari circa l'utilizzazione pregressa del contributo, tanto piu' che - ad avviso del ricorrente - l'intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali responsabilita'. 1.2. - Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7 novembre 1997, n. 41, omettendo le previsioni dell'art. 2, con conseguente cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana solleva, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), in tema di "rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 dagli enti aventi finalita' di carattere culturale e artistico". Poiche' tuttavia la legge sopra menzionata e' stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione della disposizione denunciata d'incostituzionalita' (legge regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicche' essa non potrebbe piu' essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.