ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito:  a)  della
 delibera  della  Giunta  regionale  della  Lombardia  n. 23995 del 13
 gennaio 1997 recante: "Determinazioni in merito alle disposizioni  di
 cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n.
 517   del   1993   relativamente  all'istituto  dell'accreditamento",
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 notificato  il  4  aprile  1997,  depositato  in  Cancelleria  il  10
 successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1997;  b)  del
 d.P.R. 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e
 coordinamento  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome di Trento e
 Bolzano,  in  materia  di  requisiti  strutturali,   tecnologici   ed
 organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle attivita' sanitarie da
 parte delle strutture pubbliche  e  private",  promosso  con  ricorso
 della  Regione Lombardia, notificato il 21 aprile 1997, depositato in
 cancelleria il 29 successivo  ed  iscritto  al  n.  25  del  registro
 conflitti 1997.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Regione  Lombardia e del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Uditi  l'Avvocato  Beniamino  Caravita  di  Toritto  per la Regione
 Lombardia e gli Avvocati dello  Stato  Raffaele  Tamiozzo  e  Michele
 Dipace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 4 aprile 1997, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ed il Ministro della sanita', rappresentati  e
 difesi   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  hanno  sollevato
 conflitto di attribuzione  nei  confronti  della  Regione  Lombardia,
 impugnando  la  deliberazione  della Giunta regionale n. 23995 del 13
 gennaio 1997, recante "Determinazioni in merito alle disposizioni  di
 cui  all'art.   8, comma 5, dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e
 n. 517  del  1993  relativamente  all'istituto  dell'accreditamento",
 emanata sui presupposti della mancata adozione dell'atto di indirizzo
 e  coordinamento  relativo  ai  requisiti  strutturali tecnologici ed
 organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle   attivita'
 sanitarie,  di cui all'art.  8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e
 successive  modificazioni,  da  un lato, e della scadenza del termine
 biennale previsto dall'art.   6, comma 6,  della  legge  23  dicembre
 1994,   n.   724   per   l'accreditamento  transitorio  dei  soggetti
 convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialita'
 del nuovo rapporto fondato sull'accreditamento.
   I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato in  quanto
 gravemente  invasivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato in
 materia di disciplina delle attivita' di  ricovero  e  cura  rese  in
 regime  di  convenzione  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  di
 fissazione dei criteri di accreditamento delle strutture pubbliche  e
 private e di individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
 organizzativi   minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle  attivita'
 sanitarie da parte delle  predette  strutture,  in  violazione  degli
 artt.  32, 118 e 119 della Costituzione, nonche' dell'art. 8, commi 4
 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992,  n.  502;  dell'art.  9,  comma  1,
 lettera g), del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; dell'art. 6, comma 6,
 della  legge  23  dicembre 1994, n. 724; dell'art. 8, comma 18, della
 legge 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art. 2,  commi  5  ed  8,  della
 legge  28  dicembre  1995,  n.  549; dell'art. 1, commi 4 e 32, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   Al riguardo,  nel  ricorso  si  espone  che  con  la  deliberazione
 impugnata,   la   Regione   Lombardia  ha  disposto  che  nelle  more
 dell'emanazione del provvedimento di cui al piu' volte citato art. 8,
 comma 4, del d.lgs.  n. 502 del 1992, con decorrenza 1  gennaio  1997
 siano accreditate:
     a)  le  strutture  di  ricovero  e  cura  gia' accreditate per il
 biennio 1995/1996;
     b) le strutture sanitarie autorizzate ed in esercizio  alla  data
 del 13 gennaio 1997;
     c)  le  strutture  che ottengano l'autorizzazione all'apertura ed
 all'esercizio nel periodo compreso tra l'adozione della deliberazione
 e  l'emanazione  dei  provvedimenti   regionali   di   accreditamento
 attuativi  delle  disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del citato
 decreto legislativo;
     d) le strutture gia' transitoriamente accreditate per il  biennio
 1995/1996,  che entro trenta giorni chiedano di modificare la propria
 organizzazione funzionale, nel rispetto del numero  dei  posti  letto
 autorizzati, anche con l'istituzione di nuove specialita' mediche.
   In tal modo sarebbe, di fatto, abolita ogni barriera all'entrata di
 nuovi soggetti erogatori sul mercato, senza parallelamente provvedere
 ad  introdurre  forme  di  regolazione atte a prevenire e contrastare
 inconvenienti quali, ad esempio, la formazione di un regime sanitario
 a doppia velocita', nel senso di far  gravare  solo  sulle  strutture
 pubbliche  determinati  oneri,  come  i  servizi  non necessariamente
 remunerativi, oppure funzioni di carattere clinico meno premianti.
   Nel provvedimento di cui trattasi, inoltre, non  si  farebbe  alcun
 cenno  ai  criteri  che  si  intendono  adottare  per  procedere alla
 contrattazione per la allocazione delle risorse  regionali  destinate
 al finanziamento dell'assistenza ospedaliera, con violazione non solo
 dell'art. 118, ma altresi' dell'art. 119 della Costituzione.
   Ne'  l'operato  della  Regione  Lombardia sarebbe giustificato alla
 luce del principio della libera scelta da parte dell'assistito.
   2. - Con atto depositato in data 21 aprile 1997 si e' costituita in
 giudizio    la   Regione   Lombardia,   eccependo,   preliminarmente,
 l'inammissibilita', anche per tardivita', del ricorso e chiedendo che
 lo  stesso   sia   respinto   per   infondatezza,   riservandosi   di
 controdedurre piu' specificamente.
   3.  -  Nell'imminenza  della  data fissata per la udienza pubblica,
 ciascuna  delle  parti  ha  depositato  una  memoria,  con  la  quale
 ribadisce le proprie ragioni.
   In  particolare,  il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto
 presente che  alcune  Regioni,  tra  cui  la  Regione  Lombardia,  in
 ottemperanza   a   quanto   prescritto   dall'atto   di  indirizzo  e
 coordinamento di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, hanno  provveduto  ad
 emanare  vari  provvedimenti  (leggi regionali e/o decreti giuntali),
 contenenti le norme in materia di autorizzazioni e di  accreditamento
 delle strutture sanitarie pubbliche e private.
   La  Regione  Lombardia,  infatti,  ha emanato la legge regionale 11
 luglio 1997, n. 31, concernente norme per il  riordino  del  servizio
 sanitario  regionale  e sua integrazione con le attivita' dei servizi
 sociali, e la conseguente deliberazione di Giunta (prevista dall'art.
 12, commi  3  e  4  della  predetta  legge  regionale),  con  cui  ha
 provveduto   a   definire   i   requisiti   e   gli   indicatori  per
 l'accreditamento delle strutture sanitarie, con indicazione analitica
 dei criteri e degli indicatori di riferimento.
   Dall'esame di tale ultimo provvedimento il ricorrente  ritiene  che
 la  Regione  Lombardia  si  sia  adeguata  alle  indicazioni  ed alle
 prescrizioni  di  cui  al  piu'  volte  citato  atto  governativo  di
 indirizzo  e  coordinamento.    Tuttavia,  nella considerazione che i
 tempi per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
 gia' autorizzate e in esercizio ai  requisiti  minimi  stabiliti  dal
 decreto  stesso  sono  previsti,  in  conformita'  a quanto stabilito
 dall'art. 3, comma 3, dello stesso d.P.R. 14 gennaio  1997,  in  anni
 cinque   -   con   la  conseguenza  che  la  deliberazione  impugnata
 continuerebbe a produrre effetti  per  il  periodo  antecedente  alla
 emanazione  dell'atto  di  Governo  -  permarrebbe  l'interesse  alla
 declaratoria di illegittimita'.
   La Regione Lombardia, con la  memoria,  eccepisce  nell'ordine,  le
 seguenti eccezioni:
     a)  inammissibilita'  del  ricorso, in quanto promosso, oltre che
 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dal  Ministro  della
 sanita',  giacche',  con riferimento all'art. 39 della legge 11 marzo
 1953,  n.  87  ed  alla  conforme  giurisprudenza  costituzionale,  i
 conflitti   in   questione   devono   svolgersi   esclusivamente  nel
 contraddittorio del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  un
 lato,  e  del Presidente della Regione, dall'altro, mentre il singolo
 ministro puo' essere legittimato a proporre conflitto di attribuzione
 contro le Regioni solo nei limiti di cui al terzo  comma  del  citato
 art. 39;
     b)  irricevibilita'  del  ricorso,  giacche'  il  termine  per la
 proposizione dello stesso decorre dall'avvenuta conoscenza  dell'atto
 impugnato  da  parte  dello  Stato-persona,  attraverso i suoi organi
 centrali e  decentrati,  ovvero  dalla  pubblicazione  dell'atto  nel
 Bollettino  Ufficiale della Regione Lombardia, intervenuta in data 24
 gennaio 1997.
   Quanto  alla  prima  ipotesi, rileva che la deliberazione di Giunta
 regionale  e'  stata  dichiarata  esecutiva  dalla   Commissione   di
 controllo in data 22 gennaio 1997.
   Ne   deriva,  in  primo  luogo,  che  l'apposizione  del  visto  di
 esecutivita' precluderebbe la successiva proposizione del ricorso per
 conflitto di attribuzione da parte dello  Stato;  in  secondo  luogo,
 l'intervenuta  approvazione  da  parte della Commissione di controllo
 (gli atti della  quale  sono  indubbiamente  imputabili  allo  Stato)
 costituirebbe  il termine da cui computare la conoscenza dell'atto in
 questione da parte dello Stato.
   Quanto alla seconda  ipotesi,  l'atto  in  contestazione  e'  stato
 pubblicato  nel  BURL  del 24 gennaio 1997, con la conseguenza che da
 tale data decorre il termine per l'impugnazione della delibera.
   Nel merito la Regione Lombardia espone ampiamente  le  ragioni  che
 dovrebbero   condurre  all'infondatezza  del  conflitto,  e  conclude
 sottolineando come il decreto della Giunta regionale n. 39133/1998 si
 adegui puntualmente alla normativa.
   4. - Con ricorso notificato il 21 aprile 1997 e  depositato  il  29
 aprile   1997,   la  Regione  Lombardia  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti dello Stato  in  relazione  al  d.P.R.  14
 gennaio   1997,  portante  "Approvazione  dell'atto  di  indirizzo  e
 coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e  di
 Bolzano,   in   materia  di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
 organizzativi minimi per l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da
 parte delle strutture pubbliche e private", sia nel suo complesso che
 in  specie  con  riferimento  all'art.    1,  nella parte in cui, pur
 dichiarando di mantenere ferma la  competenza  regionale,  approva  i
 requisiti  minimi;  all'art.  2, nella parte in cui tale disposizione
 impone il rispetto di requisiti minimi generali e specifici  e  detta
 criteri  generali  per  la  determinazione  dei  requisiti  ulteriori
 rispetto a quelli minimi generali di cui all'art. 1, per gli standard
 di qualita' per l'accreditamento di strutture sanitarie  pubbliche  e
 private;  all'art. 3 (Modalita' di applicazione), portante disciplina
 dell'efficacia  dell'atto   di   indirizzo   e   coordinamento,   con
 particolare  riguardo  all'incidenza  della  disciplina  stessa sulla
 realizzazione di nuove strutture e sull'ampliamento o  trasformazione
 di  quelle  esistenti;  nonche'  quanto  alle  tabelle  approvate  in
 allegato, portanti l'elencazione dei  requisiti  minimi  generali  di
 natura  organizzativa,  strutturale  e  tecnologica  e  dei requisiti
 minimi specifici, sotto gli stessi profili,  per  le  prestazioni  di
 assistenza in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
   La  ricorrente  Regione  assume  che l'atto de quo che trova il suo
 fondamento nell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  502
 e successive modificazioni ed integrazioni,  contiene  l'approvazione
 dei  requisiti  minimi  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi,
 individuati in  allegato,  e  suddivisi  in  requisiti  organizzativi
 generali,  requisiti  strutturali  e  tecnologici generali, requisiti
 specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi per le  strutture
 che   erogano  prestazioni  di  assistenza  specialistica  in  regime
 ambulatoriale e per le strutture che erogano prestazioni in regime di
 ricovero ospedaliero.
   La disciplina di tali requisiti minimi generali  sotto  il  profilo
 organizzativo    contiene,    tuttavia,    prescrizioni   indirizzate
 direttamente ai direttori generali  delle  unita'  sanitarie  locali,
 anziche'   alle   Regioni,   violando  le  competenze  legislative  o
 regolamentari   ed  amministrative  costituzionalmente  attribuite  a
 queste ultime dagli artt. 117 e 118 della  Costituzione,  esorbitando
 dalla  sua  funzione  istituzionale e dal suo fondamento legislativo,
 come individuato dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del  1992  e
 contravvenendo   ai  precetti  dettati  in  materia  di  indirizzo  e
 coordinamento dalla Corte costituzionale.
   La lesione delle competenze regionali sarebbe, altresi',  ravvisata
 anche  nella disciplina dei "requisiti minimi strutturali tecnologici
 e organizzativi  specifici",  la  quale,  lungi  dal  porre  principi
 fondamentali,  conterrebbe  puntuali  e  dettagliate disposizioni che
 penalizzerebbero gli spazi di autonomia  necessari  allo  svolgimento
 delle  funzioni regionali, con conseguente violazione degli artt. 117
 e  118  della  Costituzione,  anche  alla  luce  del  riparto   delle
 competenze  di  cui  alla  legge  n. 833 del 1978; dell'art. 97 della
 Costituzione, nonche' dello stesso art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502
 del 1992 sotto il profilo della carenza di fondamento  legislativo  e
 della violazione del principio di legalita'.
   Ad   avviso   della   ricorrente   l'atto  impugnato  introdurrebbe
 previsioni duramente penalizzanti sotto il  profilo  dell'entrata  in
 vigore  della  disciplina  e  degli  effetti  di essa sulla normativa
 regionale vigente (cfr., in particolare,  le  leggi  regionali  della
 Lombardia  7  giugno  1980, n. 79; 17 febbraio 1986, n. 5; 6 febbraio
 1990, n. 7), in quanto il primo  ed  il  secondo  comma  dell'art.  3
 fornirebbero   interpretazioni   diverse  per  dare  attuazione  alle
 disposizioni in esso contenute.
   5. - Si e' costituito il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 chiesto  che  il  ricorso  venga  dichiarato   inammissibile   ovvero
 infondato, riservandosi di controdedurre piu' specificamente.
   6.  -  Nell'imminenza  della  data fissata per la udienza pubblica,
 ciascuna  delle  parti  ha  depositato  una  memoria,  con  la  quale
 ribadisce le proprie ragioni.
   In  particolare,  la Regione Lombardia fa presente che il Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione   I-bis   con   varie
 pronunzie, ha parzialmente annullato il d.P.R. 14 gennaio 1997, nelle
 parti   relative   all'introduzione,  con  i  relativi  criteri,  dei
 requisiti "ulteriori" per l'accreditamento di strutture  pubbliche  e
 private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione.
   Inoltre  la recente legge 30 novembre 1998, n. 419, recante "Delega
 al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale
 e  per  l'adozione  di  un testo unico in materia di organizzazione e
 funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al  decreto
 legislativo  n.  502  del 1992" ha attribuito al Governo il potere di
 definire, ai fini dell'accreditamento in questione,  standard  minimi
 di strutture, attrezzature e personale.
   Tuttavia,   un  ulteriore  aspetto  della  illegittima  invasivita'
 operata dall'impugnato d.P.R. viene evidenziato nel  fatto  che  esso
 detta  prescrizioni indirizzate non alle Regioni, bensi' direttamente
 alle aziende sanitarie nazionali ed ai loro direttori generali.
   Anche il Presidente del Consiglio  ribadisce  le  proprie  ragioni,
 sottolineando  la  necessita' di un atto di indirizzo e coordinamento
 diretto ad uniformare e qualificare il Servizio sanitario nazionale e
 a   predisporre   da   parte   delle   Regioni   adeguati   controlli
 sull'esistenza dei requisiti minimi e sugli ulteriori standard.
                         Considerato in diritto
   1. - Con il ricorso notificato il 4 aprile 1997 (r. confl. n.13 del
 1997)  il  Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della
 sanita' hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
 Regione Lombardia, impugnando la deliberazione della Giunta regionale
 n. 23995 del 13 gennaio 1997, recante "Determinazioni in merito  alle
 disposizioni  di  cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n.
 502  del  1992  e  n.  517  del   1993   relativamente   all'istituto
 dell'accreditamento".
   Con  successivo ricorso notificato il 21 aprile 1997 (r. confl.  n.
 25  del  1997)  la  Regione  Lombardia  ha  sollevato  conflitto   di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in relazione al d.P.R. 14
 gennaio  1997,  portante  "Approvazione  dell'atto  di  indirizzo   e
 coordinamento  alle  Regioni  e alle Province autonome di Trento e di
 Bolzano,  in  materia  di  requisiti  strutturali,   tecnologici   ed
 organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle attivita' sanitarie da
 parte delle strutture pubbliche e private", sia nel suo complesso che
 in specie con riferimento all'art.    1,  nella  parte  in  cui,  pur
 dichiarando  di  mantenere  ferma  la competenza regionale, approva i
 requisiti minimi; all'art. 2, nella parte in  cui  tale  disposizione
 impone  il  rispetto di requisiti minimi generali e specifici e detta
 criteri  generali  per  la  determinazione  dei  requisiti  ulteriori
 rispetto a quelli minimi generali di cui all'art. 1, per gli standard
 di  qualita'  per l'accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e
 private; all'art. 3 (Modalita' di applicazione), portante  disciplina
 dell'efficacia   dell'atto   di   indirizzo   e   coordinamento,  con
 particolare riguardo  all'incidenza  della  disciplina  stessa  sulla
 realizzazione  di nuove strutture e sull'ampliamento o trasformazione
 di  quelle  esistenti;  nonche'  quanto  alle  tabelle  approvate  in
 allegato,  portanti  l'elencazione  dei  requisiti minimi generali di
 natura organizzativa,  strutturale  e  tecnologica  e  dei  requisiti
 minimi  specifici,  sotto  gli  stessi profili, per le prestazioni di
 assistenza in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
   Stante la evidente connessione oggettiva  e  soggettiva  i  ricorsi
 possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
   2. - Preliminarmente deve essere preso in considerazione il ricorso
 n.   13  del  1997  ed  esaminata  l'eccezione  di  inammissibilita',
 sollevata dalla Regione Lombardia, sotto il profilo che il ricorso e'
 stato promosso, oltre che dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,
 dal Ministro della sanita'.
   E'  esatto  che  il  singolo  ministro, in assenza della ipotesi di
 delega da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri -  che  qui
 non  ricorre  non  essendo  stata neppure indicata ne' l'esistenza di
 delega, ne' la qualita' in nome e per conto del  delegante,  peraltro
 presente  come primo ricorrente in sede di proposizione del ricorso -
 non sia legittimato a proporre per lo Stato conflitto di attribuzioni
 nei confronti della Regione.
   La mancanza di legittimazione da parte del  ministro  non  comporta
 peraltro  la  inammissibilita'  del  presente  conflitto  ritualmente
 proposto dal Presidente del Consiglio, cui spetta la legittimazione a
 sollevare i conflitti di attribuzione tra  Stato  e  Regioni,  previa
 deliberazione del Consiglio dei ministri (sentenza n. 172 del 1983).
   3.  - E', invece, fondata l'altra eccezione, sollevata sempre dalla
 Regione Lombardia, relativa alla tardivita' del  ricorso  (notificato
 il  4  aprile  1997),  in quanto proposto oltre sessanta giorni dalla
 pubblicazione  dell'atto  impugnato   (deliberazione   della   Giunta
 regionale  della  Lombardia 13 gennaio 1997, n. 23995) nel Bollettino
 Ufficiale della Regione Lombardia del 24 gennaio  1997  (sentenza  n.
 286 del 1985).
   Detta  pubblicazione  e'  normativamente  prevista  come  forma  di
 pubblicita' integrale degli atti regionali (come  nella  fattispecie)
 contenenti   indirizzi   rivolti  con  carattere  di  generalita'  ad
 amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti (art.  2,  numero
 2,  della  legge regionale della Lombardia 23 aprile 1985, n. 33), ed
 e' intervenuta dopo che l'atto era stato dichiarato  esecutivo  dalla
 Commissione  di  controllo. Ma tale effetto (ai fini della decorrenza
 del termine  di  impugnazione)  della  pubblicazione  nel  Bollettino
 Ufficiale  puo' verificarsi anche quando la inserzione nella Gazzetta
 o Bollettino abbia "uno scopo di mera pubblicita'",  tutte  le  volte
 che  per  l'ordinamento  vi  sia  un  rapporto di coessenzialita' tra
 pubblicazione su giornale ufficiale  di  un  determinato  atto  e  la
 produzione  di  effetti  giuridici tipici, compresa la sua conoscenza
 legale (sentenza n. 611 del 1987).
   In realta' quando un atto ufficiale e' diretto  a  destinatari  non
 determinati  singolarmente e, come tale, ha un'efficacia indivisibile
 o non differenziabile da soggetto a soggetto, la sua pubblicazione e'
 assorbente  e  determinante  rispetto  a  qualsiasi  altra  forma  di
 conoscenza legale (sentenza n. 611 del 1987).
   In  ogni  caso,  trattandosi  di  atto,  per  il quale, rispetto al
 Presidente del Consiglio, non si  puo'  fare  questione  di  soggetto
 contemplato  o  al  quale  si  riferisce  l'atto o di destinatario di
 specifica necessaria comunicazione, la conoscenza legale coincide con
 la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (v.  sentenza  n.  611  del
 1987; n. 158 del 1976).
   Del resto l'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
 fa  decorrere  il  termine  per  produrre il ricorso per conflitto di
 attribuzioni   "dalla   notificazione    o    pubblicazione    ovvero
 dall'avvenuta   conoscenza   dell'atto  impugnato",  con  richiamo  a
 criterio identico a quello previsto per la  giustizia  amministrativa
 (sentenza n. 611 del 1987; n.132 del 1976).
   Nello  stesso  tempo  l'atto  impugnato  contiene  la formula della
 pubblicazione nel Bollettino con carattere creativo  dell'obbligo  di
 pubblicazione  -  come  sostenuto dalla difesa dello Stato in sede di
 discussione orale - ma attuativo della pubblicita'  prescritta  dalla
 citata legge regionale n. 33 del 1985.
   4.  -  Passando all'esame del conflitto n. 25 del 1997, deve essere
 rilevato preliminarmente che, per  concorde  ammissione  delle  parti
 (Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  Regione Lombardia), in
 adeguamento alle indicazioni dell'atto di indirizzo  e  coordinamento
 impugnato  (d.P.R.  14 gennaio 1997), la Regione Lombardia ha emanato
 la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, concernente  norme  per  il
 riordino   del   servizio   sanitario   regionale  e  la  conseguente
 deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998 n. 6/38133 (ai  sensi
 dell'art. 12, commi 3 e 4 della stessa legge regionale), con cui sono
 stati   definiti   i  requisiti  e  gli  indicatori  delle  strutture
 sanitarie.
   Inoltre,    il   d.P.R.   14   gennaio   1997   -   a   prescindere
 dall'annullamento intervenuto per la parte che qui interessa con  tre
 pronunce del Tar Lazio, che non risultano ne' oggetto di pronuncia di
 sospensione  dell'esecutivita'  ne'  passate  in  cosa giudicata - e'
 insuscettibile di ulteriore applicazione nella  Regione  Lombardia  e
 non  puo'  produrre  alcun  pregiudizio  lesivo  per  la  sfera delle
 competenze della stessa Regione.
   Infatti,   per   effetto   della   contestuale   dichiarazione   di
 inammissibilita'  per  tardivita'  del conflitto proposto dallo Stato
 contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995
 del 13 gennaio 1997,  per  il  periodo  anteriore  all'applicabilita'
 delle  citate  disposizioni  regionali  sopravvenute (legge regionale
 della Lombardia 11 luglio 1997, n. 31 e  deliberazione  di  Giunta  6
 agosto 1998 n. 6/38133) rimane incontestato l'assetto derivante dalla
 deliberazione   suddetta.   A  sua  volta,  detto  assetto  e'  stato
 sostituito, per il periodo successivo, dalla vigente legge  regionale
 11 luglio 1997, n. 31 e conseguente deliberazione di attuazione che -
 si  noti  -  si  sono adeguate al sistema dei requisiti fissati dallo
 Stato  per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  e  per   quelli
 ulteriori relativi all'accreditamento.
   Nel  contempo  e' sopravvenuta la nuova normativa statale (legge 30
 novembre 1998, n. 419), che ha conferito al Governo i poteri  per  le
 modificazioni  ed  integrazioni del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  502,
 con   specifici   criteri   che   riconducono   espressamente   nella
 programmazione sanitaria la scelta dell'assistito nei confronti delle
 strutture  e  dei  professionisti accreditati con i quali il Servizio
 sanitario  nazionale  intrattenga   appositi   rapporti,   prevedendo
 obiettivi  anche di efficienza dei servizi, nonche' la determinazione
 di un modello di accreditamento in  applicazione  dei  criteri  posti
 dall'art.  2  del d.P.R. 14 gennaio 1997 e, infine, la definizione di
 standard minimi di strutture ai fini dell'accreditamento con richiamo
 espresso al succitato d.P.R. 14 gennaio 1997 ((art.  2,  lettere  d),
 g), gg) e hh), della legge 30 novembre 1998, n. 419)).
   Di  conseguenza,  e'  sopravvenuto  il  difetto  di interesse della
 Regione Lombardia alla risoluzione del conflitto di attribuzione  sul
 d.P.R.     14  gennaio  1997  e,  pertanto,  deve  essere  dichiarata
 l'inammissibilita' anche del secondo ricorso preso in esame.