IL GIUDICE DI PACE Premette: il comune di Lucca con atto notificato in data 7 settembre 1998 ha proposto opposizione al D.I. n. 790/1998 emesso in data 2 luglio 1998 e notificato in data 23 luglio 1998. Il D.I. n. 790/1998 e' stato emesso ai sensi dell'art. 63, att. C.C., su richiesta di Stefani Paolo, amministratore del Condominio "Via del Tiro a segno, 590", nei confronti del comune, condomino nel predetto condominio, moroso nel pagamento delle rate condominiali per L. 870.237. Il comune si e' opposto al decreto adducendo di non avere la legittimazione passiva per effetto della legge regionale Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32 che cosi' dispone: "1) nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprieta' l'amministrazione e' tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio l'Ente gestore continuera' a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprieta' hanno l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di ammmistrazione e manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura e' autorizzata annualmente della Giunta regionale su proposta dell'Ente gestore. 2) le norme di cui al comma precedente si applicano altresi' agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare. 3) gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi". Il giudice di pace solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, n. 3 della legge regionale n. 96 citata, nella parte in cui dispone che all'amministratore del condominio "compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi". Tale disposizione contrasta con l'art. 108 della Costituzione, che riserva la materia giurisdizionale alla potesta' legislativa dello Stato che, sul punto, ha dettato la disciplina di cui alla legge n. 392/1978, all'art. 1123 codice civile e art. 63 disp. att. codice civile (sent. codice civile n. 4606/1998 e n. 10719/1993). La questione appare rilevante, in quanto da essa dipende la decisione della causa d'opposizione al decreto ingiuntivo, e non e' manifestamente infondata. Si fa richiamo a precedenti pronunziamenti della Consulta sulla incostituzionalita' di leggi regionali e provinciali che abbiano dettato norme in tema a tutela giurisdizionale: Corte costituzionale 30 giugno 1988, n. 727, Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 615.