IL GIUDICE DI PACE
   Premette: il  comune  di  Lucca  con  atto  notificato  in  data  7
 settembre  1998 ha proposto opposizione al D.I. n. 790/1998 emesso in
 data 2 luglio 1998 e notificato in data 23 luglio 1998.
   Il D.I. n. 790/1998 e' stato emesso ai  sensi  dell'art.  63,  att.
 C.C.,  su  richiesta  di Stefani Paolo, amministratore del Condominio
 "Via del Tiro a segno, 590", nei confronti del comune, condomino  nel
 predetto condominio, moroso nel pagamento delle rate condominiali per
 L. 870.237.
   Il  comune  si  e'  opposto  al  decreto  adducendo di non avere la
 legittimazione passiva per effetto della legge regionale  Toscana  20
 dicembre 1996, n. 96, art. 32 che cosi' dispone:
     "1)  nei  fabbricati  in  tutto  o  in parte ceduti in proprieta'
 l'amministrazione e' tenuta in forma condominiale.  Fino  al  momento
 della  costituzione  del  condominio  l'Ente  gestore  continuera'  a
 svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale  fase  gli
 assegnatari  in  proprieta' hanno l'obbligo di corrispondere all'Ente
 gestore  le  quote  per   spese   generali,   di   ammmistrazione   e
 manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote
 afferenti  al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di
 riscatto, la cui  misura  e'  autorizzata  annualmente  della  Giunta
 regionale su proposta dell'Ente gestore.
     2) le norme di cui al comma precedente si applicano altresi' agli
 assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.
     3) gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili
 a  regime  condominiale  hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente
 gestore, per le delibere relative alle spese  ed  alle  modalita'  di
 gestione  dei  servizi  a  rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le
 spese   relative   a   tali   servizi   sono   versate   direttamente
 all'amministrazione del condominio, cui compete  di  agire  anche  in
 giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti
 o morosi".
   Il giudice di pace solleva questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 32, n. 3 della legge regionale n. 96 citata, nella parte in
 cui  dispone  che all'amministratore del condominio "compete di agire
 anche in giudizio per il recupero  nei  confronti  degli  assegnatari
 inadempienti o morosi".
   Tale  disposizione contrasta con l'art. 108 della Costituzione, che
 riserva la materia giurisdizionale alla  potesta'  legislativa  dello
 Stato  che,  sul punto, ha dettato la disciplina di cui alla legge n.
 392/1978, all'art. 1123 codice civile e art. 63 disp.  att.    codice
 civile (sent. codice civile n. 4606/1998 e n. 10719/1993).
   La  questione  appare  rilevante,  in  quanto  da  essa  dipende la
 decisione della causa d'opposizione al decreto ingiuntivo, e  non  e'
 manifestamente  infondata. Si fa richiamo a precedenti pronunziamenti
 della  Consulta  sulla  incostituzionalita'  di  leggi  regionali   e
 provinciali   che   abbiano   dettato   norme   in   tema   a  tutela
 giurisdizionale: Corte costituzionale 30 giugno 1988, n.  727,  Corte
 costituzionale 30 dicembre 1987, n.  615.