O s s e r v a Con decreto di citazione in data 5 agosto 1997 Chistoni Nara e' stata rinviata a giudizio per rispondere dei delitti ex artt. 3 e 12, terzo comma, legge n. 112/35 e 2, comma 1-bis, d.-l. n. 463/1993. All'udienza del 2 dicembre 1998, su eccezione del p.m., il pretore ordinava che fosse rinnovata la citazione a giudizio poiche' dalla relazione di notificazione, avvenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8 c.p.p, non risultava che l'ufficiale giudiziario avesse proceduto nuovamente alla ricerca dell'imputata, tornando nei luoghi indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 157, come esigono per l'appunto l'art. 157, comma 7 c.p.p. e l'art. 59 disp. att. c.p.p. affinche' sia legittima la notificazione con la procedura del comma 8. All'odierna udienza, cui il procedimento era stato rinviato, si doveva constatare nuovamente l'omessa osservanza del disposto dell'art. 157, comma 7 c.p.p.. Tali essendo i fatti, la norma che dovrebbe trovare applicazione e' quella dettata dall'art. 487 c.p.p., posto che l'imputata non e' comparsa e non ricorre la condizione ex art. 485 c.p.p., quanto meno perche' dopo due notificazioni e' lecito ipotizzare (e questo giudice ipotizza) che il mancato ritiro del plico presso la Casa comunale sia volontario o colposo. Dunque, in base alla prima parte dell'art. 487, comma 1 si dovrebbe dichiarare la contumacia dell'imputata, ma la legge subordina tale dichiarazione alla condizione che non risulti la nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione. Ora, l'art. 171 c.p.p. non contempla come causa di nullita' l'omessa osservanza dell'art. 157, comma 7 c.p.p., il cui precetto e' ribadito e specificato dall'art. 59 disp. att. c.p.p. L'osservanza dell'art. 157, comma 7 c.p.p. e' dunque rimessa esclusivamente all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario e, stante il principio di tassativita' delle nullita', la mancanza di un secondo accesso non puo' mai dare luogo a dichiarazione di nullita' della notificazione e obbliga il giudice a fare un uso strumentale, forzato, della disposizione dell'art. 485, cioe' a disporre la rinnovazione della citazione, anche quando, come nella fattispecie, appare bensi' probabile che l'imputata non abbia avuto conoscenza della citazione a giudizio, ma per fatto dovuto a sua colpa. Tale disciplina appare irragionevole di per se', anche a tacere del fatto che, impedendo la dichiarazione di nullita', impedisce l'applicazione dell'art. 185, comma 2 c.p.p., e cioe' di porre le spese a carico dell'ufficiale giudiziario responsabile dell'omissione. La questione appare rilevante ai fini del giudizio perche' dalla sua soluzione dipende la dichiarazione di contumacia ovvero l'ordinanza di rinnovazione dell'atto viziato.