O s s e r v a
   Con decreto di citazione in data 5 agosto  1997  Chistoni  Nara  e'
 stata rinviata a giudizio per rispondere dei delitti ex artt. 3 e 12,
 terzo comma, legge n. 112/35 e 2, comma 1-bis, d.-l. n. 463/1993.
   All'udienza  del 2 dicembre 1998, su eccezione del p.m., il pretore
 ordinava che fosse rinnovata la citazione a  giudizio  poiche'  dalla
 relazione  di notificazione, avvenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8
 c.p.p, non risultava che  l'ufficiale  giudiziario  avesse  proceduto
 nuovamente  alla  ricerca dell'imputata, tornando nei luoghi indicati
 dai commi 1 e 2 dell'art. 157,  come  esigono  per  l'appunto  l'art.
 157,  comma  7  c.p.p.  e  l'art.  59 disp. att. c.p.p. affinche' sia
 legittima la notificazione con la procedura del comma 8.
   All'odierna udienza, cui il procedimento  era  stato  rinviato,  si
 doveva   constatare   nuovamente  l'omessa  osservanza  del  disposto
 dell'art.  157, comma 7 c.p.p..
   Tali essendo i fatti, la norma che dovrebbe trovare applicazione e'
 quella dettata dall'art. 487 c.p.p.,  posto  che  l'imputata  non  e'
 comparsa  e non ricorre la condizione ex art. 485 c.p.p., quanto meno
 perche' dopo due notificazioni e' lecito ipotizzare (e questo giudice
 ipotizza) che il mancato ritiro del plico presso la Casa comunale sia
 volontario o colposo.
   Dunque, in base alla prima parte dell'art. 487, comma 1 si dovrebbe
 dichiarare la contumacia dell'imputata, ma la  legge  subordina  tale
 dichiarazione  alla  condizione che non risulti la nullita' dell'atto
 di citazione o della sua notificazione.
   Ora, l'art.  171  c.p.p.  non  contempla  come  causa  di  nullita'
 l'omessa osservanza dell'art. 157, comma 7 c.p.p., il cui precetto e'
 ribadito e specificato dall'art. 59 disp. att. c.p.p.
   L'osservanza  dell'art.  157,  comma  7  c.p.p.  e'  dunque rimessa
 esclusivamente all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario e,  stante  il
 principio  di  tassativita' delle nullita', la mancanza di un secondo
 accesso non puo' mai dare luogo a  dichiarazione  di  nullita'  della
 notificazione  e  obbliga  il  giudice  a  fare  un  uso strumentale,
 forzato, della  disposizione  dell'art.  485,  cioe'  a  disporre  la
 rinnovazione  della  citazione, anche quando, come nella fattispecie,
 appare bensi' probabile che l'imputata  non  abbia  avuto  conoscenza
 della citazione a giudizio, ma per fatto dovuto a sua colpa.
   Tale disciplina appare irragionevole di per se', anche a tacere del
 fatto   che,   impedendo  la  dichiarazione  di  nullita',  impedisce
 l'applicazione dell'art. 185, comma 2  c.p.p., e cioe'  di  porre  le
 spese    a    carico    dell'ufficiale    giudiziario    responsabile
 dell'omissione.
   La questione appare rilevante ai fini del  giudizio  perche'  dalla
 sua   soluzione   dipende   la  dichiarazione  di  contumacia  ovvero
 l'ordinanza di rinnovazione dell'atto viziato.