Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 Presidente  della  giunta  provinciale  pro-tempore  Lorenzo  Dellai,
 autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 2904 del 16
 aprile  1999  (all.  1),  rappresentata  e  difesa  - come da procura
 speciale del 19 aprile 1999 (n.  23095  di  rep.)  rogata  dal  dott.
 Tommaso  Sussarellu  in qualita' di ufficiale rogante della provincia
 stessa (all. 2) - dagli avvocati  Giandomenico  Falcon  di  Padova  e
 Luigi  Manzi  di  Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
 dell'avv Manzi, via Confalonieri 5;
   Contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   per   la
 dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 20 della
 legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  "Norme  per  il  diritto  al
 lavoro  dei  disabili",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, serie
 generale, n. 68, del 23 marzo 1999, supplemento  ordinario  n.  57/L,
 per  violazione  delle  potesta' legislative ed amministrative di cui
 all'art. 8, nn. 1), 10), 17), 18), 23), 25) e 29),  all'art.  9,  nn.
 4),  5)  e  10)  e  all'art.  16  dello  Statuto di autonomia e delle
 relative norme di attuazione, e in particolare delle disposizioni  di
 cui  al  d.lgs.  n. 266 del 1992, per i profili e nei modi di seguito
 illustrati.
                            Fatto e Diritto
   La legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro  dei
 disabili",  reca disposizioni che in larghissima misura riguardano le
 materie di competenza provinciale sopra indicate, ed  in  particolare
 (tra   le  materie  riservate  alla  potesta'  provinciale  primaria)
 l'ordinamento degli uffici e del personale,  l'edilizia  e  i  lavori
 pubblici,  i trasporti, oltre che naturalmente le materie concernenti
 l'assistenza e l'orientamento ai  lavoratori,  l'addestramento  e  la
 formazione  professionale  ed  in genere l'assistenza sociale; mentre
 tra le materie di potesta' concorrente sono interessate le competenze
 relative al lavoro ed al collocamento  (come  integrate  anche  dalle
 norme di attuazione di cui al d.lgs.  21 settembre 1995, n. 430) e le
 competenze relative all'assistenza sanitaria.
   Cio'  ovviamente  non  implica  affatto  che  lo  Stato  non  possa
 intervenire in tali materie con  una  propria  disciplina,  la  quale
 semplicemente  operera'  per quanto riguarda la provincia autonoma di
 Trento secondo le caratteristiche regole  fissate  dallo  Statuto  di
 autonomia e precisate in sede di norme di attuazione. In particolare,
 come  e' ben noto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 la
 provincia autonoma di Trento avra' il dovere di adeguare  la  propria
 legislazione  ai  vincoli  derivanti (secondo le regole proprie delle
 diverse  potesta'  legislative  locali)  dalla   nuova   legislazione
 statale, mentre ai sensi dell'art. 3 delle stesse norme di attuazione
 sara'  vincolata dagli atti di indirizzo e coordinamento in relazione
 al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti.
   Considerata in questa prospettiva, la legge 12 marzo 1999,  n.  68,
 appare  complessivamente  rispettosa degli esposti principi e regole.
 Non  solo  infatti  in  nessun  luogo  essa  contraddice   l'indicata
 impostazione,  correttamente  evitando  di  disporre direttamente con
 riferimento alle autonomie trentina ed altoatesina, ma  al  contrario
 essa  si preoccupa espressamente di far salva tale autonomia, insieme
 a quella delle rimanenti regioni a statuto  speciale.  Espressamente,
 infatti,  l'art.    19 della legge qui considerata sancisce che "sono
 fatte salve le competenze  legislative  nelle  materie  di  cui  alla
 presente  legge  delle  regioni  a  statuto speciale e delle Province
 autonome di Trento e di Bolzano".
   E' dunque con stupore che al seguente art. 20 della stessa legge si
 legge che, "entro centoventi giorni dalla data di cui all'art.    23,
 comma  1,  sono  emanate,  sentita  la conferenza unificata, norme di
 esecuzione, aventi carattere generale,  cui  regioni  e  le  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano si conformano, nell'ambito delle
 rispettive competenze, ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
 della presente legge".
   In questi termini, infatti, tale disposizione viene ad istituire un
 potere  regolamentare - si suppone del Governo - al quale le province
 autonome di Trento e di Bolzano risulterebbero soggette  "nell'ambito
 delle rispettive competenze".
   E' palese ad avviso della ricorrente provincia che la previsione di
 un  simile  potere normativo regolamentare e' arbitraria, illegittima
 ed  invasiva  rispetto  alle  regole  costituzionali,  statutarie  ed
 attuative che regolano i rapporti tra normazione statale e normazione
 regionale.
   Gia' per le regioni ad autonomia ordinaria infatti, e' principio da
 tempo   acquisito,  nella  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale, che il potere  regolamentare  non  costituisce  fonte
 idonea  e  non  puo'  intervenire  a  porre  vincoli  alle  autonomie
 regionali o comunque a disciplinare la  materia  (sia  consentito  di
 limitarsi qui a richiamare la sentenza n. 482 del 1995).
   Per  quanto  riguarda la provincia autonoma di Trento, poi, risulta
 altresi' palese la violazione delle regole poste dagli artt.  2  e  3
 del  d.lgs. n. 266 del 1992, i quali definiscono in termini esaustivi
 l'uno gli obblighi di adeguamento provinciale alle sopravvenute leggi
 statali (con evidente esclusione di vincoli  derivanti  da  qualunque
 fonte  subordinata),  l'altro  gli  obblighi  derivanti dal legittimo
 esercizio di atti di indirizzo e coordinamento.
   La  conclusione  dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20
 della  legge  n.  68  del  1999  potrebbe essere evitata soltanto ove
 risultasse possibile una interpretazione costituzionalmente conforme.
 Potrebbe pensarsi cosi' che tali "norme di esecuzione" riguardino  le
 materie  eventualmente  non riconducibili alla competenza regionale e
 provinciale:  ma sia la procedura (con il  parere  della  "Conferenza
 unificata")  sia  l'espressa menzione del dovere di adeguamento delle
 regioni e province autonome "nell'ambito delle rispettive competenze"
 persuadono invece del contrario, cioe' che tale potere  regolamentare
 e'  destinato  dalla  legge  ad  attuarsi  proprio  nelle  materie di
 competenza delle regioni e province autonome.