ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4,
 della legge 19 novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli  ordinamenti
 didattici  universitari),  come  modificato  dall'art. 17, comma 116,
 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
 dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
 controllo),   promossi   con   ordinanze  emesse  l'11  marzo  (n.  3
 ordinanze), il 29  gennaio,  l'11  marzo  (n.  4  ordinanze),  il  12
 febbraio  (n.  3  ordinanze),  il  29 gennaio e l'11 marzo 1998 (n. 7
 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 4
 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, l'11
 marzo (n. 6 ordinanze), il 12 febbraio, l'11 marzo, il 12 febbraio  e
 l'11  marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria
 e il 4 giugno  1998  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della
 Puglia,  rispettivamente  iscritte ai nn. da 767 a 773, da 793 a 805,
 da 812 a 819, 824, 831 e 836 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44, 45 e 46,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di Daniele Ferrari ed altro, di
 Stefano Pavanetto  ed  altri  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che,  con  trentuno  ordinanze  di  identico  o   analogo
 contenuto,  i  Tribunali amministrativi regionali della Liguria (r.o.
 nn. 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 793, 794, 795, 796, 797,  798,
 799, 800, 801, 802, 803, 804, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,
 824  e  831  del  1998) e della Puglia (r.o. nn. 805 e 836 del 1998),
 hanno sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 9,  comma  4,  della  legge  19  novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
 ordinamenti didattici universitari), come  modificato  dall'art.  17,
 comma  116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
 snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
 decisione  e  di  controllo)  -  che  ha   attribuito   al   Ministro
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di determinare la  limitazione  degli  accessi  ai  corsi  di  laurea
 universitari  -  in  riferimento  al  principio  costituzionale della
 riserva relativa di legge nella materia, nonche' agli artt. 33  e  34
 della Costituzione;
     che  i  giudici  rimettenti  ritengono  la  questione  rilevante,
 trattandosi  di  giudizi  promossi  da  studenti  non  ammessi   alla
 immatricolazione  al  primo  anno  dei corsi di laurea per i quali le
 rispettive  universita'  hanno  stabilito  un   numero   massimo   di
 iscrizioni   e   l'amministrazione   ha   dettato,   con  il  decreto
 ministeriale 21 luglio 1997, n. 245  (Regolamento  recante  norme  in
 materia   di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di  connesse
 attivita'  di  orientamento),  norme   regolamentari   che   trovano,
 dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
     che  secondo  tutte  le  ordinanze  di  rimessione, in materia di
 accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in  base  agli
 artt.   33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che
 consente al legislatore ordinario di  demandare  ad  altre  fonti  la
 disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di
 una  serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione
 secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali
 della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
     che in tutti  i  giudizi  di  fronte  alla  Corte  costituzionale
 (tranne  in  quelli  di  cui  al  r.o.  nn.  824  e  831 del 1998) e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso   dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    sostenendo
 l'infondatezza della questione;
     che  in  alcuni  giudizi  (r.o.  nn.  816 e 819 del 1998) si sono
 costituite  le  parti  private,  aspiranti  studenti  ricorrenti  nei
 giudizi  a  quibus  chiedendo  l'accoglimento  della questione per la
 violazione dei principi costituzionali richiamati.
   Considerato che le trentuno  ordinanze  di  rinvio  propongono,  in
 termini   identici   o  analoghi  tra  loro,  un'unica  questione  di
 costituzionalita' e che pertanto i relativi  giudizi  possono  essere
 riuniti e definiti con unica decisione;
     che  le  anzidette  ordinanze  sollevano la medesima questione di
 legittimita' costituzionale  gia'  decisa  da  questa  Corte  con  la
 sentenza  n.  383 del 1998 di non fondatezza e con l'ordinanza n. 103
 del 1999 di manifesta infondatezza;
     che nelle ordinanze di rimessione  non  sono  addotti  profili  o
 motivi  nuovi  che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il
 precedente indirizzo giurisprudenziale;
     che pertanto  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.