LA CORTE DEI CONTI
   Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica 31 dicembre  1998,  n.  221238,  concernente
 variazioni,  in  termini di competenza, negli stati di previsione del
 Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
 del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,   per   l'anno
 finanziario 1998;
   Vista  la  relazione  in  data 12 marzo del consigliere delegato al
 controllo sugli atti del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
 programmazione  economica,  con  la  quale si manifestano dubbi sulla
 legittimita' di detto decreto;
   Vista l'ordinanza in data 17 marzo 1999, con la quale il Presidente
 della  Corte  dei  conti,  essendo  necessaria  la risoluzione di una
 questione di massima di  particolare  importanza,  ha  deferito  alla
 Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la
 pronuncia  sul visto e sulla conseguente registrazione del menzionato
 provvedimento ai sensi dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  21
 marzo  1953, n.  161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle
 leggi sull'ordinamento della Corte dei  conti,  approvato  con  regio
 decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
   Vista  la  nota della segreteria della sezione del controllo n. 205
 in data 19 marzo 1999, con la quale e' stata  data  comunicazione  di
 detta  ordinanza  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione  economica  -  Gabinetto  ed  al  Dipartimento   della
 Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;
   Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   Udito il relatore consigliere Claudio Iafolla;
   Udito il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
                           Ritenuto in fatto
   Con  decreto  in data 31 dicembre 1998 il Ministero del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica ha apportato variazioni, in
 termini di competenza, negli stati di previsione  del  Ministero  del
 tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero
 dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1998.
   In   particolare   viene   ridotto   di  lire  38,305  miliardi  lo
 stanziamento  del  capitolo  9001  dello  stato  di  previsione   del
 Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 con corrispondente aumento della dotazione  della  pertinente  unita'
 previsionale di base del Ministero dei trasporti e della navigazione.
   Le  menzionate  variazioni, per quanto attiene l'importo di lire 35
 miliardi, traggono fondamento nell'art. 1, commi 3 e 4,  e  nell'art.
 3,  commi  1  e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, concernenti un
 piano triennale per la soppressione  dei  passaggi  a  livello  sulle
 linee ferroviarie dello Stato, nonche' misure per il potenziamento di
 itinerari di particolare rilevanza.
   Tale legge prevede infatti (art. 1, comma 3) l'attuazione del piano
 triennale di cui sopra attraverso l'apporto al capitale sociale delle
 FF.SS.  S.p.a. dell'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in 10
 anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 mld nel 1998, lire  60  mld
 nel  1999  e lire 110 mld nel 2000. Prevede inoltre (art. 3, comma 1)
 l'apporto allo stesso  capitale  sociale,  per  il  potenziamento  di
 itinerari  di  particolare  rilevanza,  dell'importo  di  lire  2.500
 miliardi, da ripartire anch'esso in 10 anni a decorrere dal 1998,  di
 cui lire 5 mld per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 mld nel
 2000.
   All'onere che precede si provvede (art. 1, comma 4 ed art. 3, comma
 4)  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
 fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito   dell'unita'
 previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
 di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione   economica,   allo   scopo  parzialmente  utilizzando
 l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
 navigazione.
   E'  sembrato al competente ufficio di controllo che le disposizioni
 citate, non prevedendo  la  copertura  delle  spese  ricadenti  sugli
 esercizi  successivi  a  quelli  compresi  nel  bilancio  pluriennale
 1998-2000, non  fossero  conformi  alla  prescrizione  dell'art.  81,
 quarto comma, della Costituzione.
   In  particolare,  ha  ricordato l'ufficio di controllo che la Corte
 costituzionale, dopo l'introduzione del bilancio pluriennale ad opera
 delle leggi 5 agosto 1978, n. 468  e  23  agosto  1988,  n.  362,  ha
 riaffermato la validita' del principio secondo cui relativamente alle
 leggi  pluriennali  di  spesa,  l'obbligo di indicazione dei mezzi di
 copertura riguarda anche gli esercizi successivi  a  quelli  compresi
 nel  bilancio triennale.   Ha peraltro precisato la stessa Corte che,
 mentre per gli esercizi considerati nel bilancio  e'  necessaria  una
 puntuale  indicazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  per
 quelli successivi, e' sufficiente che la  previsione  delle  risorse,
 destinate a far fronte ai relativi oneri, risulti in modo ragionevole
 e credibile. Tale credibilita' e ragionevolezza si realizza quando le
 quote  a  carico  degli  esercizi  successivi  non assumono andamenti
 marcatamente crescenti e richiedono percio' un  fabbisogno  ulteriore
 rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio.
   In  sintesi  l'elemento  formale  da  prendersi  a  riferimento per
 valutare   la   ragionevolezza   della   copertura   e'    costituito
 dall'equilibrio  tra  onere  coperto nell'anno di massima esposizione
 compreso nel bilancio  triennale  ed  onere  a  regime  (sentenze  n.
 384/1991 e n. 24/1993).
   Un   tale   equilibrio  non  e'  stato  rinvenuto  dall'ufficio  di
 controllo, con riferimento al meccanismo di  copertura  recato  dalla
 legge in esame; viene osservato al riguardo che, a partire dal quarto
 esercizio  dovra'  aversi  un  onere  superiore  a quello dell'ultimo
 esercizio del triennio: per la prima  tipologia  di  spesa  residuano
 infatti,  dopo  il triennio, 900 miliardi complessivi da ripartire in
 sette esercizi con un onere medio annuo di 128,6 miliardi a fronte di
 110 miliardi a carico dell'esercizio 2000, per la seconda  tipologia,
 residuano,  sempre  dopo  il  triennio, 2.240 miliardi complessivi da
 ripartire anch'essi in sette esercizi con un onere medio annuo di 320
 miliardi a fronte dei 250 a carico dell'esercizio 2000.
   Conseguentemente,  e'  stato  espresso  l'avviso  che  il  rilevato
 scostamento  sia tale da poter far ritenere non conformi all'art. 81,
 quarto comma, della Costituzione, le disposizioni che contemplano  la
 spesa  ed  i relativi mezzi di copertura (art. 1, commi 3 e 4 ed art.
 3, commi 1 e 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354).
   Ha ricordato infine l'ufficio, per  quanto  riguarda  la  rilevanza
 della   questione   ai   fini  dell'ammissibilita'  del  giudizio  di
 costituzionalita', che non  avrebbe  valore  l'obiezione  secondo  la
 quale,  il  provvedimento  di  variazione di bilancio si riferisce al
 solo esercizio 1998, in ordine al quale  non  vengono  mossi  rilievi
 sulla effettivita' della copertura di spesa.
   Si  e'  fatto  notare  al riguardo che analoghe obiezioni sono gia'
 state disattese dalla Corte costituzionale nelle menzionate  sentenze
 n.  384  del  1991  e  n.  25  del  1993;  cio' in considerazione del
 carattere unitario delle  leggi  di  spesa  pluriennali  quando  sono
 riferite ad interventi per loro natura finanziariamente inscindibili,
 per  cui,  anche se i decreti di variazione sottoposti al visto della
 Corte dei conti riguardano il bilancio annuale o quello triennale  in
 corso,  detta  inscindibilita' determina la rilevanza delle questioni
 pur se il difetto di copertura riguardi gli esercizi successivi.
   Per  un  esame  della  questione  cosi'  delineata  il  consigliere
 delegato  al  controllo  sugli  atti  del  Ministero  del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica, con relazione in  data  12
 marzo  1999,  ha segnalato il provvedimento al Presidente della Corte
 dei conti, che, con ordinanza in data 17 marzo 1999, ne  ha  deferito
 l'esame  e  la  pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione
 alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna.
   Nel corso di questa, il rappresentante  della  Ragioneria  generale
 dello Stato, ha fatto presente di non avere motivi per dissentire, in
 punto  di  fatto,  dalla  prospettazione  effettuata  dall'ufficio di
 controllo, mentre nel merito ha rilevato che non spetta  ad  essa  il
 sindacato   di   legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
 concernenti la copertura finanziaria delle leggi di spesa,  essendole
 assegnato   l'esclusivo   compito  della  puntuale  attuazione  delle
 disposizioni stesse.
   Il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ha comunque
 ritenuto di formulare una ipotesi per porre  rimedio  alla  delineata
 situazione   che,   in   sostanza,   si  richiama  alla  facolta'  di
 rimodulazione annuale delle  leggi  pluriennali  di  spesa  ai  sensi
 dell'art.  11-quater,  primo  comma, della legge n. 468/1978; in tale
 sede, si sostiene, potrebbe essere dilazionata in piu' annualita'  la
 residua spesa per gli interventi in argomento.
                         Considerato in diritto
   Nel  corso dell'esame, da parte del competente ufficio di controllo
 della Corte dei conti, del provvedimento di variazioni  nel  bilancio
 dello  Stato, adottato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art.  1,
 commi 3 e 4, e dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre  1998,
 n.  354, e' emersa una questione di legittimita' costituzionale delle
 citate disposizioni della legge n. 354 del 1998 in relazione all'art.
 81, quarto comma, della Costituzione, questione che e' stata  rimessa
 alle valutazioni di questa Sezione, legittimata a sollevarla ai sensi
 dell'art.  1  della  legge  costituzionale  9  febbraio  1948, n. 1 e
 dell'art. 23 della legge 1 marzo 1953, n. 87 (Corte cost.    sentenza
 12 novembre 1976, n. 226).
   La   sezione   condivide  i  dubbi  di  costituzionalita'  espressi
 dall'ufficio di controllo sotto il duplice profilo della rilevanza  e
 della non manifesta infondatezza.
   Preliminarmente,   la   sezione   ritiene  opportuno  chiarire  che
 l'espediente  prospettato  dall'amministrazione  in  ordine   ad   un
 possibile  ricorso  ad  una  rimodulazione delle leggi pluriennali di
 spesa da parte della legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11-quater,
 primo comma, della legge n.  468/1978,  non  e'  idoneo  a  dare  una
 soluzione giuridica della questione.
   Al  riguardo,  e' appena il caso di rilevare che la disposizione di
 cui all'art. 11-quater, inserita in un contesto  normativo  posto  in
 attuazione  dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non ha di
 certo la finalita'  di  rinviare  a  manovre  finanziarie  future  il
 reperimento delle risorse occorrenti a far fronte a leggi pluriennali
 di  spesa, le quali debbono essere provviste, in origine, di adeguata
 copertura finanziaria.
   E'  noto,  invece,  che  la  disposizione  in  parola ha la diversa
 finalita' di adeguare, di anno in anno, gli stanziamenti  contemplati
 dalle  leggi  autorizzative  delle  spese  pluriennali alle effettive
 esigenze di spesa, calcolate in relazione allo stato di realizzazione
 delle opere o degli interventi in generale.
   Cio' premesso, si osserva, sotto l'aspetto  della  rilevanza  della
 questione,  che  la  legge  8  ottobre  1998,  n. 354, in vista della
 realizzazione da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." del  piano
 triennale  per  la  soppressione  dei  passaggi  a  livello  e  degli
 interventi  di  potenziamento  ed  ammodernamento   degli   itinerari
 ferroviari,  assume  a  carico  dello  Stato, attraverso l'apporto al
 capitale  sociale  della  predetta  societa',  l'onere  per   i   due
 interventi,   da   ripartire  in  dieci  anni  a  partire  dal  1998,
 rispettivamente, di 1.100 miliardi di lire e  di  2.500  miliardi  di
 lire (art. 1, comma 3, art. 3, comma1).
   Ad  avviso della Sezione la legge in argomento configura interventi
 finanziari con caratteristiche  di  unitarieta'  ed  inscindibilita',
 dato  che  sono  preordinati rispettivamente alla realizzazione di un
 unico obiettivo;  pertanto  la  decisione  di  dare  attuazione  agli
 interventi  medesimi, determina a carico dell'esercizio in corso e di
 quelli successivi  oneri  sostanzialmente  inderogabili;  cio'  anche
 perche' la societa' destinataria del finanziamento ha il diritto alle
 scadenze  stabilite  dalla  legge,  agli  apporti al proprio capitale
 sociale  necessari  per  far   fronte   all'esposizione   finanziaria
 derivante dalla realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge.
   Poiche'  dunque  gli  interventi  finanziari sono concepiti in modo
 unitario,  uno  solo  e'  il  problema  della  ragionevolezza   della
 copertura finanziaria che, per essere sufficiente non puo' limitarsi,
 come nella fattispecie, agli esercizi compresi nel bilancio triennale
 ma deve estendersi anche agli esercizi successivi.
   Esattamente quindi l'ufficio di controllo, richiamandosi anche alle
 sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993 della Corte costituzionale,
 ha  sostenuto  la  rilevanza  della  questione  anche  se  il decreto
 sottoposto   al   proprio   esame   concerne   variazioni    relative
 all'esercizio  1998,  per  il  quale  non  vengono  mossi rilievi, in
 quanto, come si e' detto, l'indicazione della copertura,  per  essere
 adeguata,  deve riguardare l'operazione nella sua globalita', proprio
 perche' concepita in modo unitario.
   Passando alla fondatezza della questione, osserva la Sezione che la
 legge n. 354 del 1998, per la copertura degli  interventi  finanziari
 in  argomento,  da  ripartire  in  dieci  anni  a decorrere dal 1998,
 prevede il ricorso agli accantonamenti del "Fondo speciale" di  parte
 capitale,  soltanto  per gli esercizi compresi nel bilancio triennale
 1998-2000, mentre nulla prevede in ordine agli oneri ricadenti  sugli
 esercizi successivi.
   Peraltro,  per questi ultimi esercizi, secondo l'orientamento della
 Corte costituzionale, piu' diffusamente richiamato in narrativa,  non
 sarebbe  necessaria  una puntuale indicazione dei mezzi di copertura,
 purche',  in  un'ottica  di  equilibrio  tendenziale  della   finanza
 pubblica,  sussista una coerenza tra gli oneri ricadenti nel bilancio
 pluriennale e quelli gravanti sugli esercizi successivi (sentenza  n.
 384 del 1991).
   A  tal  proposito,  come  ha dettagliatamente rilevato l'ufficio di
 controllo, pur  a  voler  prescindere  dal  fatto  che  nel  triennio
 1998-2000 esiste un marcato sbilancio tra le quote poste a carico dei
 primi  due esercizi del bilancio triennale rispetto a quelle a carico
 dell'ultimo   esercizio,   si  osserva  che,  a  partire  dal  quarto
 esercizio,  dovra'  comunque  aversi  un  onere  superiore  a  quello
 dell'ultimo esercizio di massima esposizione del triennio.
   In sostanza per la copertura dell'intera spesa di 3.600 miliardi e'
 richiesto  un  onere  aggiuntivo  di  620 miliardi che non si ritiene
 assistito da adeguata copertura.
   Peraltro la Sezione e' consapevole che la Corte costituzionale,  ha
 affermato  che scostamenti tra previsioni di spesa gravanti nell'anno
 di massima esposizione del triennio ed oneri  posti  a  carico  degli
 esercizi  successivi, debbano essere apprezzabili (sentenza n. 25 del
 1993); pertanto si e' data carico  di  valutare  la  questione  anche
 sotto questo aspetto.
   Al  riguardo ed in linea piu' generale, e' sembrato che in presenza
 di  leggi  pluriennali  di  spesa,  la  valutazione  del   grado   di
 sopportabilita'  di  squilibri  tra  onere coperto ed onere a regime,
 nell'attuale contesto di grave disavanzo del  bilancio  dello  Stato,
 non  possa  non  tenere  conto della costante linea di tendenza della
 finanza pubblica alla riduzione di tale disavanzo, anche in vista del
 rispetto  degli  impegni  comunitari  assunti  con  il  Trattato   di
 Maastrich;   cio'  trova  puntuale  conferma  nelle  annuali  manovre
 finanziarie   e   nei   documenti   governativi   di   programmazione
 economico-finanziaria.
   In tale contesto la sezione ritiene che tranne ipotesi di squilibri
 oggettivamente  trascurabili, il giudizio sulla copertura delle leggi
 pluriennali di spesa debba attenersi alla verifica della  sussistenza
 dell'equilibrio  contabile  tra  onere coperto ed onere a regime che,
 secondo le  indicazioni  della  stessa  Corte  costituzionale,  "deve
 costituire l'elemento formale da prendersi a riferimento per valutare
 -  senza  invadere  il  campo  dell'indirizzo  politico in materia di
 bilancio - la ragionevolezza della copertura ..." (sentenza n. 25 del
 1993).
   Tanto e' sufficiente per un giudizio di non manifesta  infondatezza
 della questione.
   Merita  di essere segnalato, infine, che analoghe perplessita' sono
 state manifestate nel corso della discussione del disegno  di  legge,
 divenuto   poi  legge  n.  354  del  1998  (Camera  dei  deputati,  1
 Commissione permanente - bilancio, tesoro e programmazione).
   Per i motivi che precedono la questione di costituzionalita'  sopra
 esaminata e', ad avviso della sezione, rilevante e non manifestamente
 infondata.