LA CORTE DEI CONTI Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 dicembre 1998, n. 221238, concernente variazioni, in termini di competenza, negli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1998; Vista la relazione in data 12 marzo del consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale si manifestano dubbi sulla legittimita' di detto decreto; Vista l'ordinanza in data 17 marzo 1999, con la quale il Presidente della Corte dei conti, essendo necessaria la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha deferito alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del menzionato provvedimento ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la nota della segreteria della sezione del controllo n. 205 in data 19 marzo 1999, con la quale e' stata data comunicazione di detta ordinanza al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio; Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Udito il relatore consigliere Claudio Iafolla; Udito il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato; Ritenuto in fatto Con decreto in data 31 dicembre 1998 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha apportato variazioni, in termini di competenza, negli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1998. In particolare viene ridotto di lire 38,305 miliardi lo stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente aumento della dotazione della pertinente unita' previsionale di base del Ministero dei trasporti e della navigazione. Le menzionate variazioni, per quanto attiene l'importo di lire 35 miliardi, traggono fondamento nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, concernenti un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato, nonche' misure per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza. Tale legge prevede infatti (art. 1, comma 3) l'attuazione del piano triennale di cui sopra attraverso l'apporto al capitale sociale delle FF.SS. S.p.a. dell'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 mld nel 1998, lire 60 mld nel 1999 e lire 110 mld nel 2000. Prevede inoltre (art. 3, comma 1) l'apporto allo stesso capitale sociale, per il potenziamento di itinerari di particolare rilevanza, dell'importo di lire 2.500 miliardi, da ripartire anch'esso in 10 anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 mld per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 mld nel 2000. All'onere che precede si provvede (art. 1, comma 4 ed art. 3, comma 4) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. E' sembrato al competente ufficio di controllo che le disposizioni citate, non prevedendo la copertura delle spese ricadenti sugli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio pluriennale 1998-2000, non fossero conformi alla prescrizione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ha ricordato l'ufficio di controllo che la Corte costituzionale, dopo l'introduzione del bilancio pluriennale ad opera delle leggi 5 agosto 1978, n. 468 e 23 agosto 1988, n. 362, ha riaffermato la validita' del principio secondo cui relativamente alle leggi pluriennali di spesa, l'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura riguarda anche gli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio triennale. Ha peraltro precisato la stessa Corte che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio e' necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi, e' sufficiente che la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, risulti in modo ragionevole e credibile. Tale credibilita' e ragionevolezza si realizza quando le quote a carico degli esercizi successivi non assumono andamenti marcatamente crescenti e richiedono percio' un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. In sintesi l'elemento formale da prendersi a riferimento per valutare la ragionevolezza della copertura e' costituito dall'equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime (sentenze n. 384/1991 e n. 24/1993). Un tale equilibrio non e' stato rinvenuto dall'ufficio di controllo, con riferimento al meccanismo di copertura recato dalla legge in esame; viene osservato al riguardo che, a partire dal quarto esercizio dovra' aversi un onere superiore a quello dell'ultimo esercizio del triennio: per la prima tipologia di spesa residuano infatti, dopo il triennio, 900 miliardi complessivi da ripartire in sette esercizi con un onere medio annuo di 128,6 miliardi a fronte di 110 miliardi a carico dell'esercizio 2000, per la seconda tipologia, residuano, sempre dopo il triennio, 2.240 miliardi complessivi da ripartire anch'essi in sette esercizi con un onere medio annuo di 320 miliardi a fronte dei 250 a carico dell'esercizio 2000. Conseguentemente, e' stato espresso l'avviso che il rilevato scostamento sia tale da poter far ritenere non conformi all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le disposizioni che contemplano la spesa ed i relativi mezzi di copertura (art. 1, commi 3 e 4 ed art. 3, commi 1 e 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354). Ha ricordato infine l'ufficio, per quanto riguarda la rilevanza della questione ai fini dell'ammissibilita' del giudizio di costituzionalita', che non avrebbe valore l'obiezione secondo la quale, il provvedimento di variazione di bilancio si riferisce al solo esercizio 1998, in ordine al quale non vengono mossi rilievi sulla effettivita' della copertura di spesa. Si e' fatto notare al riguardo che analoghe obiezioni sono gia' state disattese dalla Corte costituzionale nelle menzionate sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993; cio' in considerazione del carattere unitario delle leggi di spesa pluriennali quando sono riferite ad interventi per loro natura finanziariamente inscindibili, per cui, anche se i decreti di variazione sottoposti al visto della Corte dei conti riguardano il bilancio annuale o quello triennale in corso, detta inscindibilita' determina la rilevanza delle questioni pur se il difetto di copertura riguardi gli esercizi successivi. Per un esame della questione cosi' delineata il consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con relazione in data 12 marzo 1999, ha segnalato il provvedimento al Presidente della Corte dei conti, che, con ordinanza in data 17 marzo 1999, ne ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna. Nel corso di questa, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, ha fatto presente di non avere motivi per dissentire, in punto di fatto, dalla prospettazione effettuata dall'ufficio di controllo, mentre nel merito ha rilevato che non spetta ad essa il sindacato di legittimita' costituzionale delle disposizioni concernenti la copertura finanziaria delle leggi di spesa, essendole assegnato l'esclusivo compito della puntuale attuazione delle disposizioni stesse. Il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ha comunque ritenuto di formulare una ipotesi per porre rimedio alla delineata situazione che, in sostanza, si richiama alla facolta' di rimodulazione annuale delle leggi pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 11-quater, primo comma, della legge n. 468/1978; in tale sede, si sostiene, potrebbe essere dilazionata in piu' annualita' la residua spesa per gli interventi in argomento. Considerato in diritto Nel corso dell'esame, da parte del competente ufficio di controllo della Corte dei conti, del provvedimento di variazioni nel bilancio dello Stato, adottato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, e' emersa una questione di legittimita' costituzionale delle citate disposizioni della legge n. 354 del 1998 in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione che e' stata rimessa alle valutazioni di questa Sezione, legittimata a sollevarla ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 1 marzo 1953, n. 87 (Corte cost. sentenza 12 novembre 1976, n. 226). La sezione condivide i dubbi di costituzionalita' espressi dall'ufficio di controllo sotto il duplice profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Preliminarmente, la sezione ritiene opportuno chiarire che l'espediente prospettato dall'amministrazione in ordine ad un possibile ricorso ad una rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa da parte della legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11-quater, primo comma, della legge n. 468/1978, non e' idoneo a dare una soluzione giuridica della questione. Al riguardo, e' appena il caso di rilevare che la disposizione di cui all'art. 11-quater, inserita in un contesto normativo posto in attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non ha di certo la finalita' di rinviare a manovre finanziarie future il reperimento delle risorse occorrenti a far fronte a leggi pluriennali di spesa, le quali debbono essere provviste, in origine, di adeguata copertura finanziaria. E' noto, invece, che la disposizione in parola ha la diversa finalita' di adeguare, di anno in anno, gli stanziamenti contemplati dalle leggi autorizzative delle spese pluriennali alle effettive esigenze di spesa, calcolate in relazione allo stato di realizzazione delle opere o degli interventi in generale. Cio' premesso, si osserva, sotto l'aspetto della rilevanza della questione, che la legge 8 ottobre 1998, n. 354, in vista della realizzazione da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." del piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello e degli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari, assume a carico dello Stato, attraverso l'apporto al capitale sociale della predetta societa', l'onere per i due interventi, da ripartire in dieci anni a partire dal 1998, rispettivamente, di 1.100 miliardi di lire e di 2.500 miliardi di lire (art. 1, comma 3, art. 3, comma1). Ad avviso della Sezione la legge in argomento configura interventi finanziari con caratteristiche di unitarieta' ed inscindibilita', dato che sono preordinati rispettivamente alla realizzazione di un unico obiettivo; pertanto la decisione di dare attuazione agli interventi medesimi, determina a carico dell'esercizio in corso e di quelli successivi oneri sostanzialmente inderogabili; cio' anche perche' la societa' destinataria del finanziamento ha il diritto alle scadenze stabilite dalla legge, agli apporti al proprio capitale sociale necessari per far fronte all'esposizione finanziaria derivante dalla realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge. Poiche' dunque gli interventi finanziari sono concepiti in modo unitario, uno solo e' il problema della ragionevolezza della copertura finanziaria che, per essere sufficiente non puo' limitarsi, come nella fattispecie, agli esercizi compresi nel bilancio triennale ma deve estendersi anche agli esercizi successivi. Esattamente quindi l'ufficio di controllo, richiamandosi anche alle sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del 1993 della Corte costituzionale, ha sostenuto la rilevanza della questione anche se il decreto sottoposto al proprio esame concerne variazioni relative all'esercizio 1998, per il quale non vengono mossi rilievi, in quanto, come si e' detto, l'indicazione della copertura, per essere adeguata, deve riguardare l'operazione nella sua globalita', proprio perche' concepita in modo unitario. Passando alla fondatezza della questione, osserva la Sezione che la legge n. 354 del 1998, per la copertura degli interventi finanziari in argomento, da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, prevede il ricorso agli accantonamenti del "Fondo speciale" di parte capitale, soltanto per gli esercizi compresi nel bilancio triennale 1998-2000, mentre nulla prevede in ordine agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi. Peraltro, per questi ultimi esercizi, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, piu' diffusamente richiamato in narrativa, non sarebbe necessaria una puntuale indicazione dei mezzi di copertura, purche', in un'ottica di equilibrio tendenziale della finanza pubblica, sussista una coerenza tra gli oneri ricadenti nel bilancio pluriennale e quelli gravanti sugli esercizi successivi (sentenza n. 384 del 1991). A tal proposito, come ha dettagliatamente rilevato l'ufficio di controllo, pur a voler prescindere dal fatto che nel triennio 1998-2000 esiste un marcato sbilancio tra le quote poste a carico dei primi due esercizi del bilancio triennale rispetto a quelle a carico dell'ultimo esercizio, si osserva che, a partire dal quarto esercizio, dovra' comunque aversi un onere superiore a quello dell'ultimo esercizio di massima esposizione del triennio. In sostanza per la copertura dell'intera spesa di 3.600 miliardi e' richiesto un onere aggiuntivo di 620 miliardi che non si ritiene assistito da adeguata copertura. Peraltro la Sezione e' consapevole che la Corte costituzionale, ha affermato che scostamenti tra previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione del triennio ed oneri posti a carico degli esercizi successivi, debbano essere apprezzabili (sentenza n. 25 del 1993); pertanto si e' data carico di valutare la questione anche sotto questo aspetto. Al riguardo ed in linea piu' generale, e' sembrato che in presenza di leggi pluriennali di spesa, la valutazione del grado di sopportabilita' di squilibri tra onere coperto ed onere a regime, nell'attuale contesto di grave disavanzo del bilancio dello Stato, non possa non tenere conto della costante linea di tendenza della finanza pubblica alla riduzione di tale disavanzo, anche in vista del rispetto degli impegni comunitari assunti con il Trattato di Maastrich; cio' trova puntuale conferma nelle annuali manovre finanziarie e nei documenti governativi di programmazione economico-finanziaria. In tale contesto la sezione ritiene che tranne ipotesi di squilibri oggettivamente trascurabili, il giudizio sulla copertura delle leggi pluriennali di spesa debba attenersi alla verifica della sussistenza dell'equilibrio contabile tra onere coperto ed onere a regime che, secondo le indicazioni della stessa Corte costituzionale, "deve costituire l'elemento formale da prendersi a riferimento per valutare - senza invadere il campo dell'indirizzo politico in materia di bilancio - la ragionevolezza della copertura ..." (sentenza n. 25 del 1993). Tanto e' sufficiente per un giudizio di non manifesta infondatezza della questione. Merita di essere segnalato, infine, che analoghe perplessita' sono state manifestate nel corso della discussione del disegno di legge, divenuto poi legge n. 354 del 1998 (Camera dei deputati, 1 Commissione permanente - bilancio, tesoro e programmazione). Per i motivi che precedono la questione di costituzionalita' sopra esaminata e', ad avviso della sezione, rilevante e non manifestamente infondata.