IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O s s e r v a Con atto di pignoramento presso terzi la sig.ra Valenti Carolina procedeva ad esecuzione forzata nei confronti di Notaro Carmelo per la somma di L. 7.556.162 indicata in precetto in virtu' di verbale di conciliazione redatto davanti al giudice dell'esecuzione nel corso di una causa di opposizione all'esecuzione pendente tra le stesse parti. La stessa creditrice, infatti, aveva posto in esecuzione una sentenza del pretore del lavoro di Milano che aveva condannato il Notaro a pagare alla Valenti, a titolo di emolumenti vari (tredicesima mensilita', ferie non godute e T.F.R.), la somma di L. 2.625.000 oltre rivalutazione e interessi. Nella causa di opposizione radicata dal Notaro dopo che la Valenti aveva proceduto ad esecuzione forzata nei suoi confronti, le parti si erano poi conciliate ed il Notaro si era obbligato al pagamento della somma di L. 8.720.427 di cui al precedente precetto. Non avendo poi il Notaro provveduto a pagare la predetta somma, la Valenti ha notificato all'INPS atto di pignoramento dei crediti vantati da Notaro Carmelo verso il predetto Istituto, pignoramento per il quale oggi si procede. In sede di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., l'INPS ha precisato che il Notaro e' titolare di pensione che percepisce in misura di L. 2.160.000 mensili nette. Secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 180/1950 le pensioni sono pignorabili, oltre che per cause alimentari (n. 1), altresi' per debiti verso lo Stato e gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego e di lavoro (n. 2), nonche' per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni (n. 3). La predetta norma, per cio' che attiene alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, e' gia' stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che l'ha dichiarata parzialmente illegittima nella parte in cui non consente il pignoramento fino alla frazione di un quinto delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tutti gli altri crediti, analogamente a quanto disposto dall'art. 545 in materia di pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti privati. Dette pronuncie non hanno pero' modificato la disposizione normativa per cio' che riguarda le pensioni, che restano percio' pignorabili nei soli casi indicati dall'art. 2, legge n. 180/1950. Ritiene questo pretore che la norma debba essere sottoposta al vaglio di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione. Le limitazioni normative alla pignorabilita' delle pensioni, originate evidentemente dal riconoscimento della natura di mero mezzo di sostentamento per il percettore, non paiono giustificate, quantomeno con riferimento alla frazione di un quinto in analogia con quanto previsto per le retribuzioni di dipendenti pubblici e privati, qualora il credito per il quale si procede ad esecuzione forzata sia originato da un pregresso rapporto di lavoro tra il creditore procedente in qualita' di lavoratore subordinato e il debitore titolare di pensione in qualita' di datore di lavoro, e cio' in primo luogo con riferimento al diritto alla retribuzione enunciato dall'art. 36 della Costituzione. L'incostituzionalita' di tali limitazioni, peraltro, parrebbe emergere anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, laddove si osservi come, paradossalmente, sia pignorabile nella misura di un quinto la pensione per i debiti contratti dal titolare della stessa nei confronti di enti o imprese (quindi non solo soggetti pubblici ma anche privati) in virtu' del pregresso rapporto di lavoro. In tal modo si espone il titolare di pensione al pignoramento dell'emolumento nei confronti dei suoi datori di lavoro e lo si sottrae all'esecuzione forzata nei confronti dei suoi dipendenti da lavoro subordinato. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame impone a questo giudice di sospendere la presente procedura esecutiva in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggi proposta. L'attuale formulazione della norma in esame, tuttavia, non consente di mantenere sotto il vincolo del pignoramento le somme dovute dall'INPS a titolo di pensione e trattenute dallo stesso ente in misura di un quinto in forza del presente pignoramento. Deve pertanto, in attesa della decisione della Corte costituzionale, ordinarsi al terzo pignorato INPS di mettere a disposizione del debitore esecutato tutte le somme sottoposte a pignoramento sino a diverso ordine di questo giudice dell'esecuzione.