ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 203 del regio
decreto  16  marzo  1942,  n. 267  (Disciplina  del  fallimento,  del
concordato   preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
24 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla
Achille  Lauro  Lines  S.r.l. in amministrazione straordinaria contro
Montalbetti Bruna ed altri, iscritta al n. 170 del registro ordinanze
1999  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima
serie speciale - n. 13 dell'anno 1999;
    Visti  gli  atti di costituzione della Achille Lauro Lines S.r.l.
in amministrazione straordinaria e della Finadan S.p.a.;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore
Annibale Marini;
    Udito l'avvocato Michele Roma per la Finadan S.p.a.;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio avente ad oggetto la
revocatoria  fallimentare  delle  vendite  poste  in  essere dai soci
illimitatamente    responsabili    di    societa'   assoggettate   ad
amministrazione  straordinaria, la Corte di cassazione, con ordinanza
del  24 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata  e  della liquidazione coatta amministrativa), richiamato
dall'art. 1  del  decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti
urgenti  per  l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi),  convertito  in  legge, con modificazioni, con legge 3 aprile
1979,  n. 95,  "in  quanto  non  consente,  nei  confronti dei soci a
responsabilita'    illimitata    di    societa'    assoggettata    ad
amministrazione  straordinaria,  tutela  revocatoria  per gli atti di
disposizione  dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio
della procedura concorsuale";

        che  la Corte rimettente, premessa la sicura inapplicabilita'
alle  vendite  in  oggetto  dell'art. 44 della legge fallimentare che
dispone  la  inefficacia  rispetto  ai  creditori  di  tutti gli atti
compiuti  dal  fallito  e  dei  pagamenti  da  lui  eseguiti  dopo la
dichiarazione  di  fallimento,  osserva  che,  in  base  al combinato
disposto   dell'art. 203   della   stessa  legge  e  dell'art. 1  del
decreto-legge  n. 26  del  1979,  la revocatoria fallimentare, di cui
all'art. 67  del  regio  decreto n. 267 del 1942, e' esperibile anche
nei  confronti  dei  soci  illimitatamente  responsabili  di societa'
assoggettata ad amministrazione straordinaria, limitatamente tuttavia
agli  atti  di disposizione compiuti anteriormente alla dichiarazione
dello   stato  di  insolvenza  ed  alla  conseguente  apertura  della
procedura concorsuale nei confronti della societa';
        che  l'esclusione  della  tutela  revocatoria per gli atti di
disposizione   posti   in  essere  successivamente  all'inizio  della
procedura  concorsuale  sarebbe  - ad avviso della Corte rimettente -
priva  di  ragionevolezza,  per  la  maggiore  gravita'  di tali atti
rispetto  a  quelli  compiuti  anteriormente,  ed  inoltre lesiva del
diritto  del  creditore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, di
perseguire   il   proprio   debitore   per   ottenere   l'adempimento
dell'obbligazione;
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la Achille Lauro Lines
S.r.l.  in  amministrazione straordinaria, attrice nel giudizio a quo
concludendo per l'accoglimento della questione;
        che  si  e'  altresi' costituita la Finadan S.p.a., convenuta
nel  medesimo  giudizio,  la quale ha concluso per la declaratoria di
infondatezza della questione, sull'assunto, essenzialmente, della non
comparabilita'  della  disciplina  dell'amministrazione straordinaria
con  quella  del fallimento, quanto agli strumenti di tutela del ceto
creditorio;
        che  in  prossimita'  dell'udienza pubblica entrambe le parti
hanno   depositato  fuori  termine  memoria  congiunta  con  allegata
documentazione;

    Considerato  che  successivamente  all'ordinanza di rimessione il
decreto-legge n. 26 del 1979 e' stato abrogato, ad eccezione del solo
art. 2-bis e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
(Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi
imprese  in  stato  di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274);

        che  e'  pertanto  opportuno restituire gli atti al giudice a
quo, affinche' proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della
questione alla luce del mutato quadro normativo.