ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  promossi  con  ricorsi  della  Regione  Liguria e della
 Regione Lombardia notificati  il  14  febbraio  1997,  depositati  in
 cancelleria  il  24  febbraio  ed  il  3 marzo 1997, per conflitti di
 attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro  della  sanita'
 del  20  settembre  1996  recante:  "Individuazione  delle  strutture
 sanitarie veterinarie private", ed iscritti ai nn. 6 e 8 del registro
 conflitti 1997.
   Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il  giudice  relatore
 Piero Albero Capotosti;
   Uditi  gli  avvocati  Piergiorgio  Alberti per la Regione Liguria e
 Massimo Luciani per la Regione Lombardia.
                           Ritenuto in fatto
   1. -   La Regione Liguria  e  la  Regione  Lombardia,  con  ricorsi
 notificati  il  14  febbraio  1997,  depositati rispettivamente il 24
 febbraio ed  il  3  marzo  seguenti,  hanno  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione al decreto del
 Ministro della sanita' 20 settembre 1996, pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  del  successivo 16 dicembre, recante "Individuazione delle
 strutture sanitarie veterinarie private", in riferimento  agli  artt.
 5,  97,  117  e  118  della  Costituzione,  ai decreti legislativi di
 trasferimento  alle  regioni  delle  funzioni  amministrative   nella
 materia  dell'assistenza  sanitaria ed ospedaliera, alle disposizioni
 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del  Servizio
 Sanitario  Nazionale),  nonche' al principio della leale cooperazione
 fra lo Stato e le Regioni.
   Le ricorrenti premettono che i decreti legislativi 14 gennaio 1972,
 n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario  delle  funzioni
 amministrative   statali   in  materia  di  assistenza  sanitaria  ed
 ospedaliera e dei relativi personali ed uffici) e 24 luglio 1977,  n.
 616  (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
 1975, n. 382), hanno trasferito alle regioni  ordinarie  le  funzioni
 concernenti  "i  gabinetti  di  analisi  per  il  pubblico a scopo di
 accertamento diagnostico .... nonche' le case di  cura  private",  ed
 inoltre   "le   funzioni   amministrative  degli  organi  centrali  e
 periferici  dello  Stato  concernenti  l'assistenza  zooiatrica,  ivi
 compresa  la  istituzione,  modifica  e  soppressione  delle condotte
 veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per il  servizio  di
 assistenza veterinaria". La legge n. 833 del 1978, infine, proseguono
 le  due  Regioni, ha attribuito loro la disciplina sia delle funzioni
 in materia di "polizia veterinaria" (art. 32,  comma  2),  sia  delle
 funzioni   relative   all'autorizzazione   e   alla  vigilanza  sulle
 istituzioni sanitarie di  carattere  privato,  anche  ai  fini  della
 definizione delle loro caratteristiche funzionali (art. 43).
   2.   -   Le   predette  attribuzioni  regionali,  ad  avviso  delle
 ricorrenti, sono vulnerate  dall'atto  impugnato,  in  quanto  questo
 disciplina il settore relativo alla "autorizzazione ed alla vigilanza
 sulle  istituzioni  sanitarie  di  carattere  privato",  fra le quali
 rientrano anche le istituzioni veterinarie in ragione  dell'identita'
 delle  prestazioni,  per  l'appunto  "sanitarie",  che  sono  erogate
 all'interno di esse.  Il decreto, difatti, disciplina  analiticamente
 i  diversi  tipi  di "struttura veterinaria privata", configurandosi,
 secondo le parti ricorrenti, come "un  regolamento  adottato  con  la
 forma  del  decreto  ministeriale",  in violazione anche dell'art. 17
 della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
   3.  -  Lo  Stato,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri, non si e' costituito.
   4. - I difensori delle due Regioni ricorrenti, in prossimita' della
 pubblica udienza, hanno depositato un'istanza  nella  quale  rilevano
 che,  con  decreto  del  3  aprile  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale del successivo 30 ottobre, il  Ministro  della  sanita'  ha
 annullato d'ufficio il decreto del 20 settembre 1996, oggetto dei due
 conflitti di attribuzione, e chiedono, conseguentemente, che la Corte
 costituzionale  dichiari  "l'improcedibilita' del ricorso per cessata
 materia del contendere".
                         Considerato in diritto
   1. -  I due giudizi, poiche' hanno ad  oggetto  l'impugnazione  del
 medesimo atto sotto profili in larga parte coincidenti, devono essere
 riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
   2. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalle Regioni Liguria e
 Lombardia  con i ricorsi indicati in epigrafe concerne il decreto del
 Ministro della sanita'  20  settembre  1996  recante  "Individuazione
 delle strutture sanitarie veterinarie private".
   Successivamente al deposito dei ricorsi, il Ministro della sanita',
 con  decreto  del  3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 del successivo 30 ottobre, ha annullato, in via di autotutela, l'atto
 impugnato, con la motivazione che,  potendo  quest'ultimo  "risultare
 viziato  di  illegittimita'  originaria" in ragione del trasferimento
 alle regioni della materia da  esso  disciplinata,  fosse  necessario
 "far  cessare  la  materia  del  contendere nell'instaurato giudizio"
 dinanzi alla Corte costituzionale.
   L'autoannullamento  dell'atto  impugnato  in  base  alla   predetta
 motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come
 hanno  sostenuto  anche  le  regioni  ricorrenti,  una  situazione di
 cessazione della materia del contendere.