ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
 degli enti territoriali, a  norma  dell'articolo  4  della  legge  23
 ottobre 1992, n. 421) e degli artt. 4, comma 1, lettera a), numero 3,
 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al Governo per la
 razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
 sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
 territoriale) e 5 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504
 (Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  22  maggio  1997  dalla Commissione tributaria
 provinciale di Genova sul ricorso proposto da Valenza Rocco contro la
 Direzione regionale per le entrate della Liguria - sezione  Genova  -
 iscritta  al  n.  577  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  38,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Annibale Marini.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto  il  rimborso
 dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993, la
 Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza emessa il
 22  maggio  1997, ha sollevato - in riferimento agli articoli 76 e 77
 della  Costituzione  -  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
 n. 504 (Riordino della  finanza  degli  enti  territoriali,  a  norma
 dell'articolo  4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione
 dei criteri direttivi fissati  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  a),
 numero  2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per
 la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
 sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
 territoriale).
   Con la  medesima  ordinanza,  e  condizionatamente  alla  accertata
 assoggettabilita'  all'ICI  del  proprietario superficiario, e' stata
 sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione  -
 questione  di  legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 1,
 lettera a), numero 3, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e  5
 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   2. - Premette la Commissione rimettente che l'art. 4 della legge 23
 ottobre  1992,  n. 421, nel delegare il Governo ad emanare uno o piu'
 decreti legislativi diretti, fra l'altro,  all'istituzione  dell'ICI,
 ha individuato quale soggetto passivo di tale imposta il proprietario
 dei  fabbricati,  terreni  agricoli  o  aree  fabbricabili  ovvero il
 titolare del diritto di usufrutto, uso o  abitazione  su  gli  stessi
 (comma 1, lettera a), numero 2).
   Mentre,   dunque,   il   legislatore   delegante   avrebbe   inteso
 assoggettare all'ICI il proprietario dei fabbricati,  il  legislatore
 delegato,  nel  disporre  che per gli immobili concessi in superficie
 soggetto passivo dell'imposta e' il concedente con diritto di rivalsa
 sul superficiario (art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  n.  504
 del  1992), avrebbe introdotto un nuovo soggetto passivo del tributo,
 il   concedente   (del    diritto    di    superficie),    esentando,
 correlativamente,  dall'imposta  il  proprietario  superficiario  del
 fabbricato. Esenzione che  violerebbe  il  criterio  direttivo  della
 legge delega e, quindi, gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
   La  questione  viene ritenuta rilevante ai fini della decisione del
 giudizio a quo  in  quanto  dal  suo  accoglimento  discenderebbe  il
 rigetto del ricorso presentato dal contribuente.
   3.  -  La Commissione rimettente dubita altresi' della legittimita'
 costituzionale delle disposizioni di  cui  agli  artt.  4,  comma  1,
 lettera a), numero 3, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e 5
 del  decreto  legislativo    30  dicembre  1992,  n.  504,  le  quali
 stabiliscono i criteri di determinazione del valore dei fabbricati da
 assumere
  quale base imponibile dell'ICI.
   Siffatte  norme,   a   giudizio   della   Commissione   rimettente,
 violerebbero  i principi costituzionali di eguaglianza e di capacita'
 contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione,  in  quanto
 non  discriminerebbero  tra  proprietario  e  titolare del diritto di
 superficie a termine (che vede decurtato il valore del suo diritto in
 misura  proporzionale  alla  durata  dello   stesso),   assoggettando
 entrambi alla medesima base imponibile nonostante la diversita' della
 valutazione economica dei rispettivi diritti.
   Anche  siffatta  questione  viene ritenuta rilevante nel giudizio a
 quo poiche',  ove  il  superficiario  a  termine  fosse  riconosciuto
 soggetto  passivo  dell'ICI, verrebbe in considerazione l'entita' del
 tributo dallo stesso dovuto e, quindi, la legittimita' dei  parametri
 fissati dalla normativa impugnata.
   4.  -  E'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  per l'inammissibilita' o comunque l'infondatezza
 delle questioni sollevate.
   4.1 - In particolare, secondo la Avvocatura generale, la denunciata
 violazione del criterio direttivo fissato dalla legge delega  n.  421
 del  1992  si  fonderebbe  su una erronea interpretazione della norma
 delegata che, diversamente da  quanto  ritenuto  dal  giudice  a  quo
 nell'ipotesi  di  immobili  concessi  in  superficie, assoggetterebbe
 all'ICI  il  concedente  solo  sino  alla  data  di  ultimazione  del
 fabbricato;  mentre,  per  il  periodo  successivo,  soggetto passivo
 dell'ICI sarebbe il proprietario superficiario della costruzione.
   4.2 - La questione relativa ai criteri di determinazione della base
 imponibile dell'ICI sarebbe, poi, ad avviso della stessa  Avvocatura,
 priva  di  rilevanza  nel  giudizio  a quo il cui oggetto, risultante
 dalla domanda azionata dal contribuente, sarebbe limitato all'an  del
 tributo.  Con  esclusione  del  potere  del  giudice  di sindacare ex
 officio il quantum dell'imposta dovuta.
   La questione sarebbe comunque infondata in quanto, ad avviso  della
 stessa  difesa,  l'ICI  dovuta  dal  superficiario  a termine sarebbe
 inferiore a quella posta a carico del proprietario in  corrispondenza
 della diversita' della base imponibile fissata per le due ipotesi.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La Commissione tributaria provinciale di Genova solleva - in
 riferimento agli artt. 76 e 77  della  Costituzione  -  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,  comma 2, del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
 enti  territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
 1992, n. 421).
   Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata,
 disponendo che per  gli  immobili  concessi  in  superficie  soggetto
 passivo  dell'imposta  e' il concedente (del diritto di superficie) e
 non il proprietario superficiario della  costruzione,  violerebbe  il
 criterio  direttivo  fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero
 2,  della  23  ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al  Governo  per  la
 razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
 sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
 territoriale)   e,   conseguentemente,   gli  artt.  76  e  77  della
 Costituzione.
   2. - La Commissione rimettente dubita  altresi'  -  in  riferimento
 agli   artt.   3   e  53  della  Costituzione  -  della  legittimita'
 costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera a), numero 3, della
 legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e 5 del decreto  legislativo  30
 dicembre  1992,  n.  504,  che  assoggetterebbero  alla medesima base
 imponibile i fabbricati posseduti dal proprietario e quelli posseduti
 dal proprietario superficiario a tempo determinato.
   3. - La prima questione non e' fondata.
   3.1  -  Secondo l'interpretazione della Commissione rimettente, per
 gli immobili concessi in superficie soggetto passivo dell'ICI sarebbe
 il   concedente    (del    diritto    di    superficie),    restando,
 correlativamente,  escluso dal tributo il proprietario del fabbricato
 insistente sul suolo altrui (c.d. proprietario superficiario). Ed  e'
 sotto   tale  aspetto  che,  sempre  ad  avviso  del  giudice  a  quo
 risulterebbe violato il criterio direttivo  fissato  dalla  legge  di
 delegazione   che   individua  quale  soggetto  passivo  dell'ICI  il
 proprietario  in  genere  dei  fabbricati   e,   quindi,   anche   il
 proprietario superficiario.
   4.   -   Ai   fini   della   soluzione   di   siffatto   dubbio  di
 costituzionalita', e' necessario muovere dall'affermazione,  costante
 nella  giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo  cui  "in linea di
 principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente  illegittime
 perche'   e'  possibile  darne  interpretazioni  incostituzionali  (e
 qualche giudice ritenga di darne), ma perche'  e'  impossibile  darne
 interpretazioni  costituzionali" (cosi', ex plurimis, sentenze nn. 65
 del 1999 e 356 del 1996).
   Quel  che  occorre   allora   preliminarmente   accertare   e'   la
 possibilita'  di  una  lettura  della  norma denunciata alternativa a
 quella  della  Commissione  rimettente  e  rispettosa  del   criterio
 direttivo,   fissato   nella   legge   di   delegazione,  che  impone
 l'assoggettamento all'ICI del proprietario dei  fabbricati  (art.  4,
 comma 1, numeri 1 e 2, legge n.421 del 1992).
   5.  -  E'  anzitutto  indubbio,  come concordemente osservato dalla
 dottrina, che il legislatore con la norma  denunciata,  colmando  una
 lacuna  della  legge delega, abbia inteso assoggettare all'ICI, e non
 gia' escludere dalla stessa, il titolare del diritto  di  superficie,
 in  analogia a quanto disposto dalla stessa norma per il titolare del
 diritto di usufrutto, uso e abitazione.
   Mancando  nella  legge   delega   un   qualsiasi   riferimento   al
 superficiario   quale   soggetto  passivo  dell'ICI,  il  legislatore
 delegato ha  ritenuto  di  individuare  nel  concedente  il  soggetto
 passivo  dell'imposta,  accordandogli  al  tempo stesso un diritto di
 rivalsa nei confronti del superficiario  che  in  tal  modo  viene  a
 risultare il soggetto effettivamente inciso dal tributo.
   Occorre,  tuttavia,  precisare  che il diritto di superficie cui ha
 riguardo il legislatore delegato  e'  una  situazione  diversa  dalla
 proprieta'  superficiaria  che  nasce successivamente alla esecuzione
 della costruzione.
   In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed
 il  suolo,  oggetto  di  distinti  diritti  di   proprieta',   l'ICI,
 contrariamente  a quanto ritenuto dalla Commissione rimettente, sara'
 dovuta, ai sensi di quanto disposto dal numero 1 del  citato  art.  3
 del  d.lgs.  n. 504 del 1992, soltanto dal proprietario superficiario
 del   fabbricato,   restandone,   invece,   escluso   il   concedente
 proprietario del suolo.
   E  cio'  per  l'ovvia  ragione  che  il  suolo sul quale insiste il
 fabbricato, non essendo qualificabile ne' come area edificabile,  ne'
 come terreno agricolo (cfr. lettere b) e c) dell'art. 2 del d.lgs. n.
 504  del  30  dicembre 1992), non rientra nel novero di quei beni che
 l'art.1 dello stesso decreto legislativo dichiara tassabili  ai  fini
 ICI.
   Conclusivamente, dovendo, in base alla interpretazione che precede,
 affermarsi l'assoggettabilita' all'ICI del proprietario superficiario
 del  fabbricato,  la  norma  denunciata  si  sottrae  alla censura di
 eccesso di delega formulata, sulla base di  una  differente  lettura,
 dalla Commissione rimettente.
   6.  -  La seconda questione va dichiarata inammissibile per difetto
 di rilevanza nel giudizio a quo.
   Poiche' il dubbio  di  costituzionalita'  investe  l'entita'  della
 imposta  dovuta  dal  contribuente,  appare  manifesta l'inesistenza,
 nella specie, del necessario  nesso  di  pregiudizialita'  della  sua
 soluzione  rispetto al giudizio di merito che, secondo quanto risulta
 dall'ordinanza di rimessione, e' limitato all'an dell'imposizione.