ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
18 agosto   1962,   n. 1357  (Riordinamento  dell'Ente  nazionale  di
previdenza   e   assistenza  dei  veterinari,  ENPAV),  promosso  con
ordinanza  emessa  il  20 febbraio  1999  dal  pretore  di  Pisa  nel
procedimento  civile  tra Romani Ciompi Anna Maria e l'Ente nazionale
di  previdenza  e  assistenza  dei veterinari, iscritta al n. 243 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - prima serie speciale - n. 19 dell'anno 1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.

                          Ritenuto in fatto

    La  vedova di un veterinario, che aveva contratto matrimonio dopo
il  pensionamento, conveniva in giudizio l'ente di assistenza (ENPAV)
chiedendone   la  condanna  alla  corresponsione  della  pensione  di
reversibilita'. Il giudice adito rilevava, preliminarmente, che nella
specie  l'evento  morte,  quale  fatto  costitutivo  del diritto alla
reversibilita',  si  era  verificato  durante  la vigenza della legge
18 agosto   1962,   n. 1357  (Riordinamento  dell'Ente  nazionale  di
previdenza  e  assistenza  dei veterinari, ENPAV), la quale limitava,
all'art. 22, la concessione del trattamento di reversibilita' ai casi
in  cui il matrimonio fosse stato contratto prima del collocamento in
quiescenza.
    Il  pretore  di  Pisa,  investito  della  questione,  dubita,  in
riferimento  agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimita'
costituzionale  di  tale norma e - fondandosi sulla motivazione della
sentenza  n. 123  del  1990  di  questa Corte - osserva che risultano
sempre  piu'  frequenti,  in ragione del crescente elevarsi dell'eta'
media della popolazione, i matrimoni contratti in eta' avanzata quale
rimedio  alla  solitudine. Fenomeno, questo, che avrebbe, da un lato,
reso  non  piu'  attuale  la  ratio di norme come quella censurata, e
cioe'  di  evitare matrimoni strumentali all'unico fine di lucrare il
trattamento   di   reversibilita';   e,   dall'altro,  ha  comportato
l'estensione della tutela previdenziale a coloro che si siano sposati
dopo il pensionamento.
    Quanto  alla  rilevanza  il  rimettente ritiene ch'essa sia in re
ipsa  avendo  la  controversia  a  oggetto  la  corresponsione  della
pensione di reversibilita' in favore di una donna che aveva contratto
matrimonio con un veterinario in posizione di quiescenza.

                       Considerato in diritto


    1. - Il pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 22  della  legge  18 agosto  1962,  n. 1357  (Riordinamento
dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  dei  veterinari,
ENPAV),  norma  abrogata,  ma  applicabile  al caso di specie ratione
temporis  nella  parte  in  cui  esclude  il diritto alla pensione di
reversibilita' per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo
il pensionamento.

    2. - Nel merito la questione e' fondata.
    Sin  dalla  sentenza  n. 3 del 1975 questa Corte ha affermato che
costituisce un principio generale del nostro ordinamento la spettanza
della pensione di reversibilita' anche al coniuge che abbia contratto
matrimonio  dopo il pensionamento dell'assicurato. A quella pronuncia
la  Corte  si  e'  sempre  attenuta,  dichiarando  la  illegittimita'
costituzionale  d'una serie di norme che, nelle ipotesi di matrimonio
posteriore   alla   quiescenza,   subordinavano   il   diritto   alla
reversibilita'  a una durata minima del vincolo (sentenze nn. 110 del
1999,  162 del 1994, 1 del 1992, 450 e 189 del 1991, 123 del 1990); e
cio'  sul  presupposto  che  norme  siffatte, sebbene indirettamente,
ledevano il diritto di liberta' matrimoniale.
    Tali  principi sono stati recepiti dal legislatore che - nei piu'
recenti provvedimenti in materia previdenziale, fra i quali la citata
legge  n. 136  del 1991 - ha evitato di far dipendere il diritto alla
pensione  di reversibilita' da una durata minima del matrimonio. Onde
la  illegittimita'  costituzionale,  per  lesione  dell'art. 3  della
Costituzione,  di  quella  norma  -  com'e'  nel caso di specie - che
limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilita' in
favore del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al
pensionamento  dell'assicurato. Ne' ha pregio, per quanto qui rileva,
la  circostanza  secondo  cui il matrimonio possa essere contratto da
persona in eta' avanzata al solo fine di far conseguire al coniuge il
beneficio  della  reversibilita',  trattandosi  di una circostanza di
mero fatto.
    Resta  assorbita  la  censura  avanzata  con riguardo all'art. 38
della Costituzione.