IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 482/1999 r.g., proposto dal dott. Bruccoleri Raffaele, titolare dell'omonima farmacia con sede in Agrigento, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri, presso il cui studio, in Palermo, via Vittorio Emanuele n. 492, e' elettivamente domiciliato; Contro l'Azienda Unita' sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, unitamente al quale e' elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la sig.ra Spallino Rosa Mazzola, per la condanna, previa emissione di un provvedimento cautelare e di urgenza ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c. e 21 u.c. della legge n. 1034/1971, con contestuale ingiunzione di pagamento delle forniture di medicinali effettuate dal farmacista ricorrente alla predetta Azienda, ex art. 186-ter c.p.c. e condanna alle spese ex art. 641 c.p.c. u.c. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. di Agrigento; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il cons. dott. Nicolo' Monteleone; Uditi, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S.M. Timineri per il ricorrente e l'avv. G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto; F a t t o 1. - Con il ricorso in esame, notificato il 2 febbraio 1999 e depositato il giorno 18 successivo, il dott. Triolo Filippo espone: A) di essere titolare di farmacia che, in forza dell'Accordo nazionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale per la disciplina dei rapporti relativi all'assistenza farmaceutica, ha provveduto ad effettuare, secondo la normativa in vigore, la fornitura relativa ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta dalle distinte contabili riepilogative, per complessive L. 258.116.306; B) ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla base del documento contabile e' fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette. Poiche', pero' la regione Sicilia, non ha ancora provveduto ad adottare l'accordo regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi, il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art. 9 stabilisce che il pagamento delle forniture di cui alle distinte contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette; C) nonostante l'odierno ricorrente abbia provveduto a consegnare all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento le ricette ed il relativo documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione, nonche' alla formale messa in mora dell'Amministrazione resistente, la stessa, ad oggi, non ha provveduto al pagamento dell'importo dovutole, violando cosi' le norme dell'Accordo collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, regola il rapporto che si e' instaurato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il ruolo di gestori di un pubblico servizio. 2. - Premesso che, nella fattispecie, si verte in tema di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettere b) ed f) d.lgs n. 80/1998, il ricorrente afferma il proprio diritto al pronto pagamento della complessiva somma di L. 258.116.306, maggiorata degli interessi legali dalla data della formale costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e, comunque, al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle forniture di medicinali, effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle due "distinte contabili riepilogative mensili" allegate al ricorso. Premesso, poi, che sussisterebbero fondati motivi di temere un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso, il ricorrente chiede che l'adito tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato disposto degli artt. 669-sexies e 700 c.p.c. Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e le condizioni previste dall'art. 186-ter c.p.c., per l'emissione nei confronti dell'Amministrazione intimata di una ordinanza collegiale di ingiunzione di pagamento della distinta contabile riepilogativa prodotta in giudizio, per l'ammontare complessivo di L. 258.116.306, oltre gli interessi moratori al tasso legale maturati e maturandi dalla data di formale costituzione in mora all'effettivo soddisfo nonche' le spese del giudizio cautelare. Secondo il ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni del codice di procedura civile da parte del giudice amministrativo nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare quella effettivita' della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. I-ter ordinanza n. 3444 del 10 dicembre 1998). 3. - Si e' costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che, con rituale memoria difensiva, ha contestato la ricevibilita', l'ammissibilita' e la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese. In particolare, l'Azienda ha osservato e dedotto: a) il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur qualificabili come diritti soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale; b) il procedimento cautelare di condanna anticipata, cosi' come il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti il t.a.r.; c) l'art. 35, comma 2, del d.lgs n. 80/1998 prevede la possibilita' di condanna della p.a. al pagamento di una somma determinata solo a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, comma 1, del r.d. n. 1054/1924, e nella fase precedente al giudicato prevede la possibilita' per il giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del pubblico servizio devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di denaro. Nel merito, l'Azienda resistente ha contestato la esigibilita' del credito vantato in ricorso alla stregua delle norme contrattuali regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di ottobre e' stato interamente pagato mentre per quello di novembre e' stato versato un acconto, per cui residua un credito di L. 67.301.414. Alla Camera di consiglio del 9 marzo 1999, presenti i difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi, insistendo nelle relative conclusioni - la causa e' stata posta in decisione. D i r i t t o