ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera b),
della  legge  24 dicembre  1969,  n. 990, (Assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  e dei natanti), promossi con ordinanza emessa il 13 aprile
1999 dal giudice di pace di Castrovillari nel procedimento civile tra
Laghi  Maria  e  Laghi  Francesco  e  altra,  iscritta  al n. 368 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 - prima serie speciale - dell'anno 1999, nonche' con
ordinanza  emessa il 10 marzo 1999 dal giudice di pace di Firenze nel
procedimento  civile tra Doretti Laura e la Toro Assicurazioni S.p.a.
e  altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 38  -  prima  serie
speciale - dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
    Ritenuto che il giudice di pace di Castrovillari ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 2  e  3  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4,  lettera  b),  della legge
24 dicembre    1969,   n. 990   (Assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore   e   dei  natanti),  nella  parte  in  cui  non  consente  il
risarcimento  dei  danni a cose subi'ti da coloro che siano legati da
vincolo di parentela o affinita' con l'assicurato;
        che,  ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe
l'art. 2  della  Costituzione,  poiche'  fra  i  diritti  inviolabili
dell'uomo  vanno  ricompresi anche quelli inerenti al patrimonio, dei
quali  la  norma  in  esame  (escludendo i benefici assicurativi) non
garantirebbe adeguata tutela;
        che  vi  sarebbe  lesione  dell'art. 3 della Costituzione per
disparita'   di   trattamento   tra   i   congiunti   e   gli  affini
dell'assicurato,  da  un  lato,  e  dall'altro  le  persone  legate a
quest'ultimo  da  un  vincolo  di  amicizia,  che in ipotesi potrebbe
essere  addirittura  piu'  intenso di quello derivante da parentela o
affinita';
        che  anche  il  giudice  di  pace  di  Firenze  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, lettera b),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non consente
il  risarcimento  dei danni a cose subi'ti da coloro che siano legati
da  vincolo  di  parentela  o  affinita'  con l'assicurato, pur senza
convivere con esso;
        che,  secondo  il  rimettente,  la norma censurata sarebbe in
contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza,   in  quanto  l'esclusione  dei  congiunti  e  affini
dell'assicurato   dai  benefici  dell'assicurazione  obbligatoria  ha
ragion   d'essere   unicamente   quando  sussista  tra  assicurato  e
danneggiati  una  comunita'  di  interessi  patrimoniali  e  di sfera
economica;
        che  cio'  avverrebbe  soltanto  nel caso di convivenza tra i
suddetti  soggetti,  mentre  escludere  il  congiunto danneggiato dai
benefici    dell'assicurazione   quando   non   vi   sia   convivenza
significherebbe    limitare   ingiustificatamente   il   diritto   al
risarcimento;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
preliminarmente  eccependo  il difetto di motivazione sulla rilevanza
della  questione  sollevata  dal  giudice  di  pace  di  Firenze  (in
particolare,  per  non avere il rimettente precisato se danneggiato e
assicurato fossero o meno conviventi);
        che,    nel    merito,   l'interventore   ha   concluso   per
l'infondatezza,  osservando  che  la  discriminazione  prevista per i
familiari  dell'assicurato,  con  riferimento ai danni a cose, non e'
irragionevole,   essendo   giustificata  sia  dall'esistenza  di  una
"confusione"  di  patrimoni  tra  i  congiunti  - quando il legame di
parentela  e'  assai stretto - sia dall'esigenza di evitare possibili
abusi in danno dell'assicuratore.

    Considerato  che i due giudizi hanno a oggetto la medesima norma,
e possono essere decisi congiuntamente;
        che  nell'ordinanza  di  rimessione  il  giudice  di  pace di
Castrovillari  nulla dice in ordine alla fattispecie concreta dedotta
in giudizio, alle domande formulate, alle eccezioni sollevate;
        che l'assenza di qualsiasi descrizione dei fatti impedisce di
valutare  la  rilevanza  della  questione,  e comporta di conseguenza
l'inammissibilita'  della  stessa  (cfr. ordinanze nn. 93, 53, 37 del
1999 e 470 del 1998);
        che  e',  invece,  ammissibile la questione, come prospettata
dal giudice di pace di Firenze, il quale ha dato conto dell'esistenza
d'una controversia avente a oggetto il risarcimento dei danni causati
da  un  sinistro stradale, delle domande formulate da parte attrice e
delle eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto;
        che  l'esclusione  dei prossimi congiunti dell'assicurato dai
benefici  assicurativi, limitatamente ai danni alle cose, costituisce
esercizio   di  discrezionalita'  legislativa,  sotteso  dal  duplice
intento  di  evitare,  da  un  lato,  la  concentrazione nel medesimo
soggetto della qualita' di assicurato e danneggiato e, dall'altro, la
preordinazione  di  collusioni  in  danno  dell'assicuratore (cfr. la
relazione alla legge n. 990 del 1969);
        che  lo strumento prescelto per conseguire gli scopi suddetti
non  e'  irragionevole,  in  quanto  e'  del tutto plausibile che tra
prossimi  congiunti possa sussistere una comunione di interessi anche
a prescindere da un rapporto di convivenza;
        che,  inoltre, l'esclusione prevista dall'art. 4, lettera b),
della  legge  n. 990  del  1969, non e' in contrasto con la normativa
comunitaria,  la  quale  ha  imposto  agli  Stati membri l'obbligo di
prevedere  la  copertura  assicurativa,  in  favore  dei membri della
famiglia dell'assicurato, unicamente per i danni alle persone (quarto
e  nono  considerando nonche' artt. 1 e 3 della direttiva n. 84/5/CEE
del  Consiglio  del  30 dicembre  1983),  lasciando cosi' facolta' al
legislatore  nazionale di estendere o meno i benefici assicurativi ai
danni alle cose dei familiari dell'assicurato;
        che  a  conclusioni  analoghe questa Corte era gia' pervenuta
con  la sentenza n. 188 del 1991, ove si affermo' che l'esistenza tra
i  membri  di  un  gruppo parentale di una comunione di interessi (la
quale  puo'  prescindere  dal  requisito esteriore della convivenza),
mentre  non  giustifica  l'esclusione della tutela assicurativa per i
danni  alle  persone,  puo'  giustificare tale esclusione per i danni
alle cose;
        che,   pertanto,   la  questione,  come  sollevata,  si  deve
dichiarare manifestamente infondata.

      Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale