ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 71,  primo,  terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo
comma,  della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento  dei  minori), e 38, primo comma, delle disposizioni
per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni  transitorie,
promossi  con  ordinanze  emesse  il  25 marzo e il 7 aprile 1999 dal
tribunale  per  i  minorenni di L'Aquila nei procedimenti relativi ai
minori  P.R. e R.M., iscritte ai nn. 337 e 338 del registro ordinanze
1999  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima
serie speciale - n. 24 dell'anno 1999.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il  tribunale  per  i  minorenni  di L'Aquila, con
ordinanza  emessa il 25 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2,  3,  30  e  31 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt.  71,  primo, terzo e quinto comma, e 74,
primo  e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori);
        che,  con  altra  ordinanza  di  analogo  contenuto emessa il
7 aprile   1999,   il   citato  tribunale  ha  sollevato,  sempre  in
riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale, oltre che degli artt. 71, primo, terzo e
quinto  comma,  e  74,  primo e secondo comma, della menzionata legge
4 maggio  1983,  n. 184,  anche,  in esclusivo riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
        che,  a  parere  del  rimettente, le disposizioni di cui agli
artt. 71,  primo,  terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma,
della  legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, in caso di sospetto
falso  riconoscimento  di un minore, non consentirebbero al tribunale
per  i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA, o di
adottare  provvedimenti  urgenti a tutela del minore, se non dopo che
sia  stata  accertata  con  efficacia  di  giudicato  la falsita' del
riconoscimento,  sarebbero  irragionevoli, nonche' lesive dei diritti
assoluti  ed inviolabili del minore ad avere una propria famiglia, ad
essere  immediatamente  inserito  in  una  idonea  famiglia  adottiva
individuata   dal  tribunale  per  i  minorenni,  all'autenticita'  e
genuinita'   del   rapporto  di  filiazione,  alla  stabilita'  delle
relazioni  familiari,  ponendosi  dunque  in contrasto con i principi
sanciti negli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione;
        che,  sempre  a  giudizio  del  rimettente,  la  norma di cui
all'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice
civile,  nella  parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni
la  competenza  a  dichiarare  giudizialmente  la  paternita',  senza
riconoscergli   nel   contempo   anche   la   competenza  a  decidere
sull'impugnazione  del riconoscimento del figlio naturale per difetto
di   veridicita',   riservata,   invece,   al   tribunale  ordinario,
risulterebbe  "illogica  e  contraddittoria"  e verrebbe, pertanto, a
violare l'art. 3 della Costituzione.

    Considerato   che   i   giudizi,   avendo  ad  oggetto  questioni
parzialmente  identiche,  vanno  riuniti  per essere decisi con unica
pronunzia;
        che,  con  riferimento  alla  questione  di costituzionalita'
degli  artt. 71,  primo,  terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo
comma,  della legge 4 maggio 1983, n. 184, risulta dalle ordinanze di
rimessione  come  il  giudice  a quo applicando in entrambi i giudizi
sottoposti  alla  sua  cognizione  le norme impugnate, abbia adottato
proprio   quei   provvedimenti   (prove   ematologiche   e  del  DNA,
allontanamento   del   minore   dalla   presunta  famiglia  naturale,
sospensione    della    potesta',   apertura   della   procedura   di
adottabilita')  che  nelle  ordinanze  di  rimessione  ritiene  a lui
preclusi;
        che  detti  provvedimenti, sul ricorso dei genitori naturali,
sono stati annullati o riformati dal giudice del gravame che, pur non
contestando l'astratta legittimazione alla loro adozione da parte del
tribunale  per  i minorenni, ha affermato l'insussistenza in concreto
dei relativi presupposti di legge;
        che   gli  effetti  pregiudizievoli  al  minore  dedotti  dal
rimettente non derivano, dunque, dalle norme impugnate, bensi' da una
diversa  valutazione  delle  circostanze  di fatto nei procedimenti a
quibus  operata  dal  giudice  del  gravame,  cosicche'  la questione
sollevata appare priva di rilievo nei giudizi stessi;
        che,  in  ogni  caso,  la  pronuncia  additiva  invocata  dal
rimettente,  grazie alla quale il tribunale per i minorenni "potrebbe
compiere  sollecitamente  tutti  gli  accertamenti (compresa la prova
tecnico-scientifica)  ritenuti  necessari  senza  attendere  i  tempi
lunghi  del  giudizio  civile  di  cui  agli  artt. 263  e 264 c.c.",
comporta  all'evidenza  scelte  non  costituzionalmente  vincolate  e
quindi  riservate  alla  discrezionalita'  del legislatore (ordinanze
n. 440 e n. 399 del 1997);
        che,  anche  sotto tale profilo, la questione risulta percio'
manifestamente inammissibile;
        che,  quanto  alla sollevata questione riguardante l'art. 38,
primo  comma,  delle  disposizioni  di  attuazione del codice civile,
questa  Corte  ha  piu'  volte  precisato  che  "il  riparto  tra  la
competenza  del  tribunale  per  i  minorenni  e quella del tribunale
ordinario  non  puo'  non ricadere nell'ambito della discrezionalita'
legislativa"  (sentenze  n. 451 del 1997, n. 429 del 1991, n. 193 del
1987);
        che,  piu'  in generale, e' stato costantemente affermato che
il  legislatore  e'  arbitro  di dettare regole di ripartizione della
competenza  fra i vari organi giurisdizionali, sempreche' le medesime
non risultino manifestamente irragionevoli (sentenze n. 228 del 1998,
n. 451 del 1997; ordinanza n. 128 del 1999);
        che,  nella  specie,  il  rimettente  si  limita  a censurare
l'attuale  riparto  di competenza tra tribunale ordinario e tribunale
per  i  minorenni  sulla  base di considerazioni di mera opportunita'
estranee, in quanto tali, all'ambito del giudizio di ragionevolezza;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
infondata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.