ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, recante (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1998. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 dicembre 1998, depositato il 19 dicembre successivo, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Lazio approvata il 15 luglio 1998, riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari" come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale); che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che il personale del ruolo IDISU (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, a domanda, puo' essere immesso rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti, senza prevedere l'applicabilita' delle norme statali in materia di mobilita', disciplinerebbero una materia che non rientra nella competenza del legislatore regionale e si porrebbero in contrasto con l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; che si e' costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso; che, successivamente, in data 19 aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata dalla Regione Lazio. Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.