LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  in  grado
 unico  promossa dalla ditta Antonio Cortesia in concordato preventivo
 in persona dei liquidatori avv. Castagnetti, Cortesia Antonio, Pietra
 dott.  Enrico,  elettivamente  domiciliati in Genova, via Rivale, 2/6
 presso l'avv. G. Moizo che la difende e rappresenta come  da  mandato
 in  atti  unitamente  all'avv.  R.  Giovene  della  Spezia, attore in
 opposizione ex art. 19, legge n. 865/1971;
   Contro comune della Spezia in persona del  sindaco  pro-tempore,  e
 elettivamente  domiciliato  presso  l'avv.  T.  Acordon  della Civica
 avvocatura, piazza Europa, 1, convenuto  opposto e  con  l'intervento
 della cooperativa edilizia Aquila a r.l. elettivamente domiciliata in
 Genova,  via  Palestro,  5/19  presso  avv.  Martini che la difende e
 rappresenta, unitamente all'avv. R. De Marco  della  Spezia  come  da
 mandati in atti, interveniente.
   Considerato  che  la  ditta  Antonio Cortesia, proprietaria di aree
 fabbricabili della superficie di  mq  1l.570  (mapp.  353-386  di  mq
 10.520;  mapp.788 e 646 mq. 1050) occupate d'urgenza dal comune della
 Spezia nel 1992 ed espropriate nel 1995 per la  realizzazione  di  un
 intervento  edilizio  previsto dal PEEP, ha proposto opposizione alla
 stima dell'indennita' di esproprio per L. 25.000 mq (L.  289.250.000)
 e  che la   c.t.u. disposta in giudizio ha indicato quale elemento di
 calcolo ex art. 5-bis dell'indennita' un valore venale  del  comparto
 di  L.  1.278.030.000 che per effetto della semi somma ex art. 5-bis,
 legge n. 359/1992 s'e' ridotto a L. 639.026.000 e con  deduzione  del
 40% a L. 383.415.000;
     che,  in risposta a specifico quesito di questo ufficio il c.t.u.
 ha verificato che la dita Cortesia Antonio aveva  nel  1984  reso  al
 comune  della  Spezia  una  dichiarazione ai fini dell'imposta I.C.I.
 limitatamente ai mappali 383-386  (integregranti  il  90%  circa  dei
 terreni   allora  gia'  occupati  dal  comune)  indicando  un  valore
 complessivo di L. 21.040 (corrispondente al reddito dominicale);
     che il caso (terreni espropriati ne 1995) rientra nell'ambito  di
 applicazione   dell'art.   16  del  d.-l.  n.  504/1992  secondo  cui
 l'indennita' di esproprio e' ridotta ad un  importo  pari  al  valore
 indicato    nell'ultima    dichiarazione    o   denuncia   presentata
 dall'espropriato  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale
 immobiliare  (I.C.I.)  ogni  volta  che  il valore dichiarato risulti
 inferiore all'indennita' di esproprio    determinata  a  norma  delle
 leggi  vigenti,  ancorche'  per  alcuni mappali di modesta superficie
 (10% circa)  rispetto al valore complessivo comparto espropriato, non
 sia stata presentata alcuna dichiarazione o denuncia ai fini I.C.I.;
     che il criterio supplementare di  determinazione  dell'indennita'
 di  esproprio  ai  sensi  del suddetto d.-l. n. 504/1992 appare prima
 facie incompatibile con il principio di  adeguatezza  dell'indennizzo
 ex  art. 42.3 Cost. il quale, se consente (v. Corte costituzionale n.
 283/1993 in  Foro  it.  1993,  I,  2089)  alla  discrezionalita'  del
 legislatore  di stabilire un'indennita' inferiore al valore venale in
 considerazione di finalita' perequative con gli scopi  inerenti  alla
 funzione  sociale  della proprieta' (tra cui rientra l'agevolazione a
 costi ridotti  dell'edilizia  residenziale  pubblica),  non  dovrebbe
 consentire  limitazioni che, perseguendo altre (e disomogenee ratione
 materiae) finalita' di tipo sanzionatorio fiscale (come quella svolta
 dall'art. 16 di disincentivo all'elusione dell'imposta comunale sugli
 immobili),  estranee   alla   "filosofia"   del   bilanciamento   dei
 contrapposti   interessi  costituzionalmente  protetti  nell'art.  42
 Cost., possono dar luogo, come nel presente caso,  alla  liquidazione
 di  indennita' di consistenza ben inferiore allo standard di serieta'
 e non simbolicita' richiesto in  piu'  pronunce  della  stessa  Corte
 costituzionale, anche perche' il "giusto indennizzo" viene riferito a
 valori  soggettivamente  condizionati  dall'apprezzamento individuale
 della base imponibile di  beni  in  situazioni  di  gia'  intervenuto
 spossessamento   nella   procedura   espropriativa   (v.  riferimento
 normativo   all'"ultima   dichiarazione   o    denuncia    presentata
 dall'espropriato");
     che  la  disposizione  ai  cui  all'art.  16,  d.-l.  n. 504/1992
 introduce,  altresi',  un  profilo  di  irragionevole  disparita'  di
 trattamento  (in  contrasto con il disposto dell'art. 3 Cost.) tra la
 condizione del cittadino che ha subito un regolare esproprio, la  cui
 infrazione  fiscale  produce  effetto sulla misura dell'indennita' ex
 art. 5-bis, legge n. 359/1992, e quella  del  cittadino  che  subisce
 un'occupazione  appropriativa  (modalita'  sempre  piu'  frequente di
 acquisizione alla mano pubblica delle aree edificabili),  in  cui  la
 stessa  infrazione  fiscale  non produce, invece, alcun effetto sulla
 liquidazione del danno ugualmente calcolato ex art. 5-bis (con alcuni
 correttivi in melius: non abbattimento del 40%;  addizione  del  10%:
 art. 3.65, legge n. 662/1996);
     che  (rilevantemente  nel  presente  caso  in  cui  non  e' stata
 presentata denuncia ai fini I.C.I.  per  due,  ancorche'  di  modesta
 superficie,  dei  quattro mappali espropriati) la disciplina dei casi
 di  totalmente  omessa   denuncia   ricavabile   dall'interpretazione
 logico-testuale  dell'art.  l6 d.-l. (che non contempla espressamente
 i  casi  di  evasione  totale)  non  sfugge  all'alternativa  tra  la
 negazione  di  qualsiasi  indennizzo (per essere il valore dichiarato
 pari a equivalente ad illegale confisca  dei  beni  con  macroscopica
 violazione  dell'art.  42.3 Cost., ed il riconoscimento di un normale
 indennizzo ex art. 5-bis (per il  caso  in  cui  si  ritenga  che  il
 legislatore  non abbia considerato le situazioni di evasione totale),
 il che comporterebbe  il  paradossale  esito  di  una  disparita'  di
 trattamento  -  con altrettanto macroscopica violazione del principio
 di uguaglianza e   ragionevolezza ex  art.  3  Cost.,  ma  anche  dei
 diritti  di  difesa art. 24 Cost., in relazione alla non fruibilita',
 in una delle due situazioni poste a confronto, dell'opposizione  alla
 stima  ex  art.  19,  legge  n. 865/1971 - tra cittadini espropriati,
 evasori fiscali totali  (che  si  vedrebbero  liquidare  regolarmente
 l'indennizzo  ex  art. 5-bis come accertato giudizialmente in caso di
 non accettazione della stima amministrativa) e cittadini  espropriati
 evasori  parziali (costretti a ricevere non piu' di quanto dichiarato
 ai  fini  fiscali  ancorche'  enormemente  inferiore  a  quanto  loro
 spettante in base allo stesso criterio legale);
     che  puo'  dubitarsi, altresi', della legittimita' costituzionale
 della norma in questione, almeno in  termini  di  "arbitrarieta'"  ed
 "irragionevolezza", per contrasto con il principio del buon andamento
 ed imparzialita' dell'amministrazione ex art. 97 Cost. (non limitata,
 v.   Corte   costituzionale   nn.   728/1988;  19/1989,  all'apparato
 amministrativo statale), visto che essendo  presupposto  del  tributo
 I.C.I.  il  possesso  dell'area  fabbricabile ed operando, invece, la
 limitazione dell'indennita' di esproprio proprio in riferimento  alle
 dichiarazioni   del   valore  venale  in  comune  commercio  di  aree
 fabbricabili gia' spossessate in favore dello stesso ente  impositore
 del   tributo   in  forza  del  decreto  di  occupazione  finalizzato
 all'espropriazione, si genera un impianto organizzativo che  consente
 alle   amministrazioni   locali   di   recuperare  indirettamente  ed
 arbitrariamente il tributo (non dovuto dal cittadino che ha perso  il
 possesso  del  bene),  attraverso  il notevole contenimento dei costi
 d'esproprio nei limiti  dei  (presuntivamente  bassi)  valori  venali
 dichiarati;
   Ritenuto,  pertanto,  che  dovendosi  ai  fini  del  decidere  fare
 necessaria applicazione del disposto dell'art. 16, d.-l. n.  504/1992
 (norma  comunque  invocata  dal  comune della Spezia e comportante un
 enorme   divario   d'importo   rispetto   all'indennita'    liquidata
 giudizialmente ex art. 5-bis: L. 21.040 ex art. 16, d.-l. n. 504/1992
 contro  L.    383.415.000  (con  abbattimento del 40%) ex art. 5-bis,
 legge n. 359/1992) appaia rilevante e non  manifestamente  infondata,
 per   i   motivi   sopra   esposti,   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 16, d.-l. n. 504/1992 quale criterio  legale
 sussidiario  di  determinazione  dell'indennita'  di  esproprio,  per
 contrasto con  gli  artt.  3,  24,  42.3  e  97  della  Costituzione,
 questione  da sottoporsi quindi all'esame della Corte costituzionale,
 disponendosi al contempo la sospensione del presente giudizio.