LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 155/99/ord. nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al numero 10314/C del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Li Bassi Paolina, elettivamente domiciliata a Palermo, via Ariosto n. 34 presso Ferrara Francesco, avverso il provvedimento pos. n. 00041/P-Fano emesso dal Provveditorato agli studi di Agrigento in data 14 novembre 1996; Uditi alla pubblica udienza del giorno 2 dicembre 1998, il relatore, cons. Francesco Rapisarda; non comparse le parti per la discussione; Esaminati gli atti ed i documenti della causa. Fatto e diritto La sig.ra Li Bassi Paolina, docente di scuola media collocata a riposo con decorrenza dal giorno 1 settembre 1996, giusta domanda di dimissioni presentata il 29 agosto 1994, ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe emesso dal Provveditorato agli studi di Agrigento con il quale, in applicazione della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lettera c), e' stato disposto che il trattamento pensionistico dovesse essere corrisposto con decorrenza 1 gennaio 1997. Per il periodo dal 1 settembre 1996 al 31 dicembre 1996, pertanto non e' stato corrisposto il trattamento di attivita' perche' gia' collocata a riposo ne' il trattamento pensionistico in applicazione del citato art. 13, comma 5, lettera c) della legge n. 724/1994 che fissa al 1 gennaio 1997 la data a decorrere dalla quale possono conseguire il trattamento pensionistico coloro che, avendo presentato domanda entro il 28 settembre 1994, avessero maturato a tale data anni trenta di anzianita' utile a pensione. Tale e' la situazione della ricorrente la quale, tuttavia, in quanto appartenente al personale della scuola non puo' essere collocata a riposo che in coincidenza con la fine dell'anno scolastico e cioe' con decorrenza 1 settembre e non dal 1 gennaio come la disposizione prima richiamata prescrive. In conseguenza per il quadrimestre settembre-dicembre la ricorrente si e' trovata priva della sua ordinaria fonte di reddito e si e', cosi', verificato quello stesso vuoto retributivo e pensionistico che ha originato la dichiarazione di incostituzionalita' (sent. 439 del 1993) dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438 del 1992 e, successivamente (sent. 347 del 1997), dell'art. 13, comma 5, lettera b) della legge n. 724 del 1994. La lettera c) dello stesso art. 13, comma 5 della legge n. 724/1994, nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1 gennaio 1997 anche per il personale della scuola determina una analoga situazione gia' riconosciuta di "irrazionalita' normativa" e, in conseguenza, la necessita' di sottoporre al giudice delle leggi la citata disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che, sotto diverso profilo, con gli artt. 36 e 38 della stessa Costituzione. Come gia' riconosciuto nella citata sentenza n. 347/1997, consegue anche la necessita' di sottoporre a giudizio di legittimita' anche l'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il riconoscimento del diritto azionato dalla ricorrente e' condizionato dalla permanenza della disposizione sottoposta al giudizio di legittimita' costituzionale epertanto la questione appare rilevante; la sua non manifesta infondatezza deriva dalla evidente analogia con le motivazioni contenute nelle citate sentenze della Corte costituzionale.