LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a  carico  di
 Benvenuto Mario;
   Vista  l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 11
 c.p.p.,  per  violazione  degli  artt.  3,  24,  101  e   107   della
 Costituzione, nella parte in cui non consente alla difesa, in caso di
 tardiva  conoscenza della qualita' di magistrato della persona offesa
 dal reato, di sollevare la relativa eccezione di  incompetenza  oltre
 il limite di cui all'art.  21, comma 2, c.p.p;
   Sentito il parere del p.g. e del difensore della parte civile;
   Rilevato che, secondo quanto eccepito dalla difesa, la parte civile
 costituita  esercitava  all'epoca dei fatti le funzioni di componente
 privato del tribunale per i minorenni di Genova, circostanza  di  cui
 detta difesa sarebbe venuta a conoscenza casualmente soltanto dopo la
 pronunzia della sentenza impugnata;
   Rilevato  che,  come  e'  noto e come costantemente affermato dalla
 suprema Corte, "la speciale competenza stabilita dall'art. 11  c.p.p.
 per   i   procedimenti  riguardanti  magistrati,  ha  natura  non  di
 competenza funzionale, ma di competenza  per  territorio"  (Cass.  26
 novembre 1990, Colombi);
     che,  come  affermato  dalla  Corte costituzionale nel dichiarare
 l'illegittimita' del terzo comma  del  citato  art.  11  c.p.p,  deve
 ritenersi sempre "prevalente la garanzia di serenita' ed obiettivita'
 dei   giudizi,   l'imparzialita'  e  la  terzieta'  del  giudice,  la
 salvaguardia del diritto di legge e del principio di uguaglianza  dei
 cittadini,  che trovano fondamento negli artt. 101, 107, 24 e 3 della
 Costituzione" (Corte cost., 31 ottobre 1991, n. 390);
     che, in effetti, detta norma e' diretta a tutelare tali principi,
 e  quindi  l'esigenza  di  evitare  il  rischio  che  la  valutazione
 conclusiva del processo sia, o possa apparire, condizionata dal fatto
 che  la  persona  offesa dal reato o comunque il danneggiato eserciti
 funzioni giurisdizionali nello stesso distretto del giudice  chiamato
 a decidere sulla responsabilita' dell'imputato;
     che  si  tratta  di  esigenze del tutto analoghe a quelle poste a
 fondamento della disciplina della ricusazione del giudice di cui agli
 artt. 34 e ss. c.p.p.;
     che per quanto attiene alla ricusazione  del  giudice  l'art.  38
 c.p.p.,  prevede  espressamente  la possibilita' di dichiararla anche
 dopo la scadenza indicata nel primo comma, corrispondente a quella di
 cui all'art.  21  c.p.p.  in  ordine  all'eccezione  di  incompetenza
 territoriale,  e  cioe'  il  termine  di  cui  all'art. 491, comma 1,
 c.p.p., qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota
 dopo detta scadenza;
     che l'art. 21 c.p.p.  non  prevede  un'analoga  possibilita'  per
 quanto  attiene  all'incompetenza  territoriale prevista dall'art. 11
 c.p.p., avendo il legislatore tenuto presente evidentemente  soltanto
 i  piu' comuni motivi di incompetenza territoriale, non espressamente
 previsti  a  tutela  delle  esigenze  sopra  richiamate  del  "giusto
 processo";
     che,  come   costantemente   affermato   dalla   suprema   Corte,
 "l'incompetenza  per territorio non puo' essere eccepita ne' rilevata
 d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 491 c.p.p., dopo che per
 la prima volta sia  compiuto  in  dibattimento  l'accertamento  della
 costituzione  delle  parti",  "...  con  l'implicazione  che  non  e'
 possibile  proporla   in   corso   di   giudizio   per   acquisizioni
 sopravvenute..."  (Cass., 18 giugno 1997, Agreste, in C.E.D. Cass. n.
 208317);
   Ritenuto, pertanto,  che  la  sollevata  questione  di  legittimita
 costituzionale non appaia manifestamente infondata;
     che    il   presente   giudizio   non   possa   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione di detta questione, anche  tenuto
 presente  che, come costantemente affermato dalla suprema Corte, "per
 la qualita' di giudice e' richiesta solo la partecipazione come  tale
 ad  un  organo  giudicante,  senza  che  occorra anche l'appartenenza
 all'ordine giudiziario" (Cass. 18 novembre 1969, Mantarelli);