LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Benvenuto Mario; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla difesa, in caso di tardiva conoscenza della qualita' di magistrato della persona offesa dal reato, di sollevare la relativa eccezione di incompetenza oltre il limite di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p; Sentito il parere del p.g. e del difensore della parte civile; Rilevato che, secondo quanto eccepito dalla difesa, la parte civile costituita esercitava all'epoca dei fatti le funzioni di componente privato del tribunale per i minorenni di Genova, circostanza di cui detta difesa sarebbe venuta a conoscenza casualmente soltanto dopo la pronunzia della sentenza impugnata; Rilevato che, come e' noto e come costantemente affermato dalla suprema Corte, "la speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti magistrati, ha natura non di competenza funzionale, ma di competenza per territorio" (Cass. 26 novembre 1990, Colombi); che, come affermato dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimita' del terzo comma del citato art. 11 c.p.p, deve ritenersi sempre "prevalente la garanzia di serenita' ed obiettivita' dei giudizi, l'imparzialita' e la terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di legge e del principio di uguaglianza dei cittadini, che trovano fondamento negli artt. 101, 107, 24 e 3 della Costituzione" (Corte cost., 31 ottobre 1991, n. 390); che, in effetti, detta norma e' diretta a tutelare tali principi, e quindi l'esigenza di evitare il rischio che la valutazione conclusiva del processo sia, o possa apparire, condizionata dal fatto che la persona offesa dal reato o comunque il danneggiato eserciti funzioni giurisdizionali nello stesso distretto del giudice chiamato a decidere sulla responsabilita' dell'imputato; che si tratta di esigenze del tutto analoghe a quelle poste a fondamento della disciplina della ricusazione del giudice di cui agli artt. 34 e ss. c.p.p.; che per quanto attiene alla ricusazione del giudice l'art. 38 c.p.p., prevede espressamente la possibilita' di dichiararla anche dopo la scadenza indicata nel primo comma, corrispondente a quella di cui all'art. 21 c.p.p. in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, e cioe' il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo detta scadenza; che l'art. 21 c.p.p. non prevede un'analoga possibilita' per quanto attiene all'incompetenza territoriale prevista dall'art. 11 c.p.p., avendo il legislatore tenuto presente evidentemente soltanto i piu' comuni motivi di incompetenza territoriale, non espressamente previsti a tutela delle esigenze sopra richiamate del "giusto processo"; che, come costantemente affermato dalla suprema Corte, "l'incompetenza per territorio non puo' essere eccepita ne' rilevata d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 491 c.p.p., dopo che per la prima volta sia compiuto in dibattimento l'accertamento della costituzione delle parti", "... con l'implicazione che non e' possibile proporla in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute..." (Cass., 18 giugno 1997, Agreste, in C.E.D. Cass. n. 208317); Ritenuto, pertanto, che la sollevata questione di legittimita costituzionale non appaia manifestamente infondata; che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione, anche tenuto presente che, come costantemente affermato dalla suprema Corte, "per la qualita' di giudice e' richiesta solo la partecipazione come tale ad un organo giudicante, senza che occorra anche l'appartenenza all'ordine giudiziario" (Cass. 18 novembre 1969, Mantarelli);