ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  57,  terzo
 (recte:  quarto) comma, del d.P.R. 30 giugno  1965,  n.  1124  (Testo
 unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
 infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi  con  tre
 ordinanze   emesse  il  22  aprile  1998  dal  pretore  di  Mondovi',
 rispettivamente iscritte ai nn. 459, 460 e 529 del registro ordinanze
 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26  e
 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella Camera di consiglio  del  28  aprile  1999  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto  che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 22
 aprile 1998, il pretore  di  Mondovi',  nel  corso  di  inchieste  su
 altrettanti  infortuni  sul lavoro, ha sollevato, in riferimento agli
 articoli 2, 3 e 24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'articolo  57,  terzo  (recte: quarto) comma, del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), "nella parte in cui non prevede l'assistenza
 di un difensore e la facolta' di  non  rispondere  all'interrogatorio
 per  la  persona  informata  sull'infortunio  sul lavoro, che ha gia'
 assunto o potrebbe assumere la  qualita'  di  indagato  in  relazione
 all'evento";
     che,  ad  avviso  del remittente, la mancata previsione, da parte
 dell'art. 57, quarto comma,  del  d.P.R.  n.  1124  del  1965,  della
 assistenza  di  un difensore anche nella inchiesta per infortunio sul
 lavoro e della possibilita' che la persona informata sull'infortunio,
 che abbia gia' assunto o potrebbe assumere la qualita'  di  indagato,
 si   avvalga  della  facolta'  di  non  rispondere,  porrebbe  questa
 disposizione in contrasto con gli indicati parametri  costituzionali,
 essendo evidente la violazione dei diritti della difesa;
     che e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata,  sulla base del rilievo che la garanzia costituzionale del
 diritto  di  difesa   opera   solo   nell'ambito   dei   procedimenti
 giurisdizionali,  mentre  le  inchieste per gli infortuni sul lavoro,
 affidate al pretore dagli artt. 56 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965,
 avrebbero  natura  amministrativa,   come   risulterebbe   confermato
 dall'articolo  236  del  decreto  legislativo 18 febbraio 1998, n. 51
 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di  primo  grado),
 che  ha  trasferito le funzioni pretorili di inchiesta alla direzione
 provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro.
   Considerato che le ordinanze di remissione  sollevano  la  medesima
 questione  e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
 decisi congiuntamente;
     che, anche a voler prescindere dalla natura delle funzioni a  cui
 e'  chiamato  il  pretore nelle inchieste per infortunio sul lavoro e
 quindi dalla valutazione se  sussista,  nella  specie,  il  requisito
 della   legittimazione   del  remittente  a  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale, difetta comunque, nelle tre ordinanze di
 remissione,  una  qualsiasi   indicazione   circa   l'oggetto   delle
 inchieste;
     che  in  effetti  non  e'  possibile  in alcun modo apprezzare la
 rilevanza della sollevata questione, posto che sui  fatti  che  hanno
 dato luogo alle inchieste non vi e' nelle ordinanze neppure un cenno,
 ne'  da esse e' dato comprendere se dall'infortunio siano derivati il
 decesso del prestatore d'opera ovvero lesioni guaribili  in  piu'  di
 trenta  giorni,  come richiesto dall'articolo 56 del d.P.R. 30 giugno
 1965, n. 1124;
     che, pertanto, la questione di legittimita'  costituzionale  deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.