ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari), promossi con 18 ordinanze emesse il 18 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 512 al 529 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 40 dell'anno 1999; Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con diciotto ordinanze di identico contenuto emesse in altrettanti giudizi promossi da gruppi di tecnici della riabilitazione nei confronti di aziende sanitarie locali (ASL) con presidi ospedalieri a gestione diretta, di aziende ospedaliere e di un'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta della regione Lombardia per ottenere l'annullamento delle deliberazioni relative alla elezione del consiglio dei sanitari in ciascuna delle aziende, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 46, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge della regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari), nelle parti in cui escludono il personale tecnico della riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari; che il remittente premette che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha stabilito che del consiglio dei sanitari facciano parte in maggioranza medici e altri operatori sanitari laureati, nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario, affidando all'autonomia regionale il compito di "definire il numero dei componenti, nonche' di disciplinare le modalita' di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio"; che gli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 1, definiscono la composizione del consiglio dei sanitari nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, prevedendo che di esso facciano parte, in numero variabile in relazione alla tipologia dell'azienda, tra le altre categorie di personale, operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del citato d.P.R. n. 761 del 1979, e che l'art. 6, comma 3, dispone che partecipano all'elezione del consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario; che, ad avviso del remittente, da tale disciplina risulterebbe l'esclusione del personale tecnico della riabilitazione, previsto dalla tabella N dell'allegato 1 al d.P.R. n. 761 del 1979, sia dall'elettorato attivo che da quello passivo per la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della regione Lombardia; che, secondo il giudice a quo la scelta del legislatore regionale non sarebbe affatto imposta dalla normativa nazionale, in quanto la dizione usata dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 (personale tecnico-sanitario) ben si presterebbe a comprendere tutte le categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario che concorrono all'esercizio dell'attivita' assistenziale, rendendo prestazioni di natura sanitaria, tra le quali indubbiamente rientrerebbero anche le prestazioni di riabilitazione, sicche' le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali indicati; che, in particolare, tenuto conto delle funzioni attribuite dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992 al consiglio dei sanitari, chiamato a fornire parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnicosanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, nonche' ad esprimersi sulle attivita' di assistenza sanitaria, tali disposizioni contrasterebbero: con l'art. 3 della Costituzione, per la violazione del principio di eguaglianza derivante dal diverso trattamento che esse riserverebbero a categorie di personale omogenee, appartenenti al medesimo ruolo, e del principio di ragionevolezza a causa della mancanza di idoneo fondamento giustificativo della disciplina differenziata; con l'art. 46 della Costituzione, in quanto non riconoscerebbero ad una categoria professionale il diritto a partecipare all'organo chiamato dalla legge regionale ad esprimere i pareri obbligatori previsti sia dalla legge statale che dalla stessa legge regionale; con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, priverebbero il consiglio dei sanitari dell'apporto delle specifiche competenze professionali dei tecnici della riabilitazione in relazione all'esame delle questioni che con la riabilitazione abbiano diretta attinenza; con il medesimo art. 97 della Costituzione, sotto il diverso profilo della violazione del principio di imparzialita' dell'amministrazione, in quanto non consentirebbero ai tecnici della riabilitazione di esprimere propri rappresentanti, riconoscendo la categoria dei tecnici sanitari, di cui alla tabella L del d.P.R. n. 761 del 1979, come unico centro rappresentativo di interessi che coinvolgono anche professionalita' ulteriori e diverse; con l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in contrasto con la normativa statale, volta all'ampliamento della originaria composizione dell'organo, escluderebbero da quest'ultimo una categoria di operatori tecnici sanitari. Considerato che i giudizi introdotti con le ordinanze di cui in epigrafe, avendo ad oggetto disposizioni analoghe, pongono la medesima questione e possono essere riuniti e decisi unitariamente; che, successivamente alle ordinanze di remissione, e' stata approvata, promulgata ed e' entrata in vigore la legge della regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), la quale, all'art. 1, comma 38, modifica la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta, prevedendo che di esso facciano parte un operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e di ispezione di cui alla tabella M dell'allegato 1 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e un operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella N del medesimo allegato; che, pertanto, appare necessario restituire gli atti al giudice remittente affinche' valuti se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni siano tuttora rilevanti.