ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi promossi con  ricorsi  delle  Province  di  Trento  e  di
 Bolzano  notificati  il  21  e  il  24  novembre  1997, depositati in
 Cancelleria il 27 novembre e il 9 dicembre  1997,  per  conflitti  di
 attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  del  26  giugno  1997  (Istituzione  degli  organi del
 coordinamento  territoriale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  per
 l'ambiente), ed iscritti ai nn.  55 e 57 del registro conflitti 1997.
   Udito  nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
 Fernanda Contri;
   Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
 Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia
 autonoma  di  Trento  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato  in  relazione  al  d.P.C.m.  26  giugno 1997
 (Istituzione degli organi del coordinamento  territoriale  del  Corpo
 forestale dello Stato per l'ambiente), per chiedere a questa Corte di
 dichiarare  la  non  spettanza  allo  Stato del potere di istituire -
 senza l'osservanza delle regole e  delle  procedure  di  cooperazione
 stabilite  d'intesa  tra  lo Stato e le Province autonome di Trento e
 Bolzano recepite e disciplinate dall'art. 11 del d.P.C.m. 26 novembre
 1993 (Costituzione del "Consorzio del Parco nazionale dello  Stelvio"
 in  applicazione  della  legge  quadro sulle aree protette 6 dicembre
 1991, n. 394) e dall'art. 12 della legge della Provincia autonoma  di
 Trento 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio
 di   gestione   del   Parco  nazionale  dello  Stelvio.  Modifiche  e
 integrazioni delle leggi provinciali in materia  di  ordinamento  dei
 parchi  naturali e di salvaguardia dei biotipi di rilevante interesse
 ambientale, culturale e scientifico) - il "Coordinamento territoriale
 Stelvio" del Corpo forestale dello  Stato.  La  Provincia  ricorrente
 chiede  altresi'  l'annullamento  in parte qua del d.P.C.m. 26 giugno
 1997, che senza previa intesa o convenzione  con  le  amministrazioni
 interessate  affida al "Coordinamento territoriale Stelvio" i compiti
 di sorveglianza in esso disciplinati.
   Osserva la Provincia autonoma di Trento che l'art. 35 della legge 6
 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) conferma  il
 regime  gia' delineato dalle norme di attuazione dello statuto per il
 Trentino-Alto Adige all'art. 3 del d.P.R. 22  marzo  1974,  n.    279
 (Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  Regione
 Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia
 e  pesca,  agricoltura  e  foreste).  In  particolare,   quest'ultima
 disposizione  -  sul presupposto che tra le funzioni esercitate dalle
 Province autonome in materia di agricoltura e foreste "sono  comprese
 quelle    concernenti   il   Parco   nazionale   dello   Stelvio"   e
 contestualmente ribadendo  la  "configurazione  unitaria"  del  parco
 stesso  -  prevede  che  la  gestione  unitaria del parco sia attuata
 "mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due
 Province",  le  quali, per la parte di propria competenza, provvedono
 con legge, previa intesa fra i tre enti.
   Sia l'art. 12 della legge della Provincia  autonoma  di  Trento  30
 agosto  1993,  n.  22,  sia  l'art. 11 del d.P.C.m. 26 novembre 1993,
 adottato a se'guito di intesa tra lo Stato e la Provincia ricorrente,
 prevedono  che  la  sorveglianza  sul  territorio   del   parco   sia
 esercitata,  previa  convenzione  con le amministrazioni interessate,
 dal Corpo forestale dello Stato e, per la  parte  del  parco  inclusa
 nelle  Province  autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale
 provinciale di ciascuna Provincia autonoma.
   La ricorrente ricorda che il rapporto di specialita'  intercorrente
 tra  il  particolare  regime  del  Parco  dello Stelvio e la generale
 disciplina  delle  aree  protette  viene  riconosciuto  dallo  stesso
 d.P.C.m. 26 novembre 1993, il quale all'art. 13 stabilisce che (solo)
 "per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti norme" si
 applicano le disposizioni di cui alla legge n. 394 del 1991.
   Nel  ricorso  si  osserva che i provvedimenti di attuazione di tale
 speciale  regime  "non  possono  consistere  in   un   atto   statale
 semplicemente attuativo di quanto disposto per tutte le aree protette
 di  rilievo  nazionale ed internazionale dall'art. 21 (della legge n.
 394 del 1991) ma devono consistere negli  speciali  provvedimenti  di
 attuazione  del  regime  previsto  dalle  norme  di  attuazione dello
 statuto, dall'art.   35 della  legge  quadro  (n.  394  del  1991)  e
 dall'art.  11 del d.P.C.m.  26 novembre 1993 istitutivo del Consorzio
 di gestione del Parco".  In particolare, la ricorrente si  duole  che
 l'impugnato  d.P.C.m.  26  giugno  1997, in violazione della speciale
 disciplina  concernente  il  Parco  dello  Stelvio,  faccia   diretta
 applicazione   della   disciplina   generale   delle  aree  protette,
 disponendo l'istituzione del  "Coordinamento  territoriale  Stelvio",
 composto di sessanta unita', senza la previa e necessaria convenzione
 con  il  Consorzio  di  gestione  e le amministrazioni interessate, e
 senza tener conto della ripartizione territoriale di  competenze  per
 la  sorveglianza  del  parco  stabilita  con  il  citato  d.P.C.m. 26
 novembre  1993.  Il  provvedimento  statale  impugnato,  lamenta   la
 Provincia di Trento, viola sia le norme di attuazione statutaria, sia
 il  principio  di  leale  cooperazione  tra Stato, Regioni e Province
 autonome.
   La ricorrente aggiunge  che  la  lesione  della  propria  sfera  di
 attribuzioni  risulterebbe  meno  grave, ma non insussistente, "se si
 dovesse intendere che il Coordinamento  territoriale  Stelvio  ed  il
 contingente di sessanta unita' che lo forma sono destinati ad operare
 in  relazione  a  quella  parte del Parco per la quale il d.P.C.m. 26
 novembre 1993 prevede la sorveglianza per  il  tramite  di  personale
 statale.  In  questo  caso,  si  legge  nel  ricorso,  "il  vizio  si
 ridurrebbe al difetto di  una  convenzione  previa,  nel  cui  ambito
 valutare  anche le necessita' di organico, in relazione ai compiti da
 svolgere".
   2. - Con ricorso regolarmente notificato  e  depositato,  anche  la
 Provincia  autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.m.  26  giugno  1997,
 chiedendo  che  questa Corte dichiari la non spettanza allo Stato del
 potere di istituire, in diretta ed esclusiva attuazione dell'art.  21
 della legge n. 394 del 1991, il "Coordinamento territoriale  Stelvio"
 del  Corpo forestale dello Stato, ed annulli in parte qua il d.P.C.m.
 26 giugno 1997.
   La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  lamenta  la  violazione della
 propria sfera di attribuzioni  costituzionali,  come  definita  dagli
 artt.  8,  nn.  5,  6,  16  e  21, e 16 dello statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige, e dalle relative norme  di  attuazione,  tra  le
 quali,  in particolare, l'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. La
 ricorrente si duole altresi' della violazione - da parte dello Stato,
 attraverso l'adozione dell'atto impugnato - del  principio  di  leale
 cooperazione,  anche in relazione all'intesa del 27 marzo 1992 tra il
 Ministero dell'ambiente, le Province autonome e la Regione  Lombardia
 (avente  ad oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale
 dello Stelvio) recepita con il  d.P.C.m.  26  novembre  1993;  ed  in
 relazione  alla  legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 novembre
 1993, n. 19 (Costituzione del Consorzio per  la  gestione  del  Parco
 nazionale dello Stelvio).
   La  ricorrente,  svolgendo  argomentazioni  non dissimili da quelle
 contenute nel ricorso della Provincia autonoma di Trento, rileva  che
 l'estensione  al  Parco  dello Stelvio della disciplina contenuta nel
 decreto impugnato "non potrebbe ... ritenersi legalmente giustificata
 od  imposta  dall'art.  21  della  legge  quadro  n.  394  del  1991,
 successiva  al  d.P.R.  n. 279 del 1974, richiamato nel preambolo del
 decreto in questione". Sottolinea la Provincia che l'art.  35,  comma
 1,  della legge quadro, derogando alla disciplina generale introdotta
 dalla stessa legge, stabilisce che  "per  il  Parco  nazionale  dello
 Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R.
 22  marzo  1974,  n.  279",  cio'  che  confermerebbe  -  aggiunge la
 ricorrente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 366 del 1992 -
 la prevalenza, sulla medesima legge n. 394 del 1991, delle  norme  di
 attuazione dello statuto speciale contenute nell'art. 3 del d.P.R. n.
 279 del 1974.
   La  Provincia  autonoma  di Bolzano, nell'ipotesi - avanzata in via
 subordinata - che il  decreto  impugnato  sia  da  interpretare  come
 diretto  a  disciplinare  la  sorveglianza  nel Parco nazionale dello
 Stelvio limitatamente al territorio non compreso  nei  confini  delle
 Province   autonome,   lamenta  la  violazione  delle  proprie,  gia'
 invocate,  attribuzioni  costituzionali  e  del  principio  di  leale
 cooperazione, anche in relazione agli artt. 11 della sopra menzionata
 intesa  del  27  marzo 1992 e 11 del gia' citato d.P.C.m. 26 novembre
 1993.
   Anche interpretato in questo senso,  il  d.P.C.m.  26  giugno  1997
 risulterebbe lesivo degli invocati parametri, giacche', disciplinando
 l'organizzazione  della  sorveglianza  nel  parco,  "incide  su di un
 aspetto fondamentale della sua gestione" senza il previo ricorso alle
 necessarie intese e procedure di cooperazione.
   3. - In entrambi i giudizi  promossi  dalle  Province  autonome  di
 Trento e Bolzano non si e' costituito lo Stato.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Con  due  distinti ricorsi, le Province autonome di Trento e
 Bolzano hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti  dello
 Stato,  in  relazione  al  d.P.C.m. 26 giugno 1997 (Istituzione degli
 organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato
 per  l'ambiente),  che  istituisce,  per  il  Parco  nazionale  dello
 Stelvio, il "Coordinamento territoriale Stelvio", dotato di 60 unita'
 provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito
 di svolgere la sorveglianza sul territorio del Parco.
   Il   d.P.C.m.   che   ha   dato   origine  ai  conflitti,  adottato
 unilateralmente,  senza  previa  intesa  o  convenzione  ne'  con  le
 Province  ricorrenti  ne'  con il Consorzio per la gestione del Parco
 nazionale dello Stelvio, e' stato emanato,  come  risulta  anche  dal
 preambolo,  sulla  base dell'art.  21 della legge 6 dicembre 1991, n.
 394 (Legge quadro sulle aree protette), il quale al comma  2  prevede
 che  "la  sorveglianza  sui territori delle aree naturali protette di
 rilievo internazionale  e  nazionale  e'  esercitata  ...  dal  Corpo
 forestale  dello  Stato"  e che "con d.P.C.m. ... sono individuate le
 strutture ed il personale del Corpo da dislocare ...  presso gli enti
 parco".
   Le  ricorrenti  lamentano  la  lesione  della  propria   sfera   di
 attribuzioni,  come  definita  dall'art.  8,  nn.  5,  6,  16 e 21, e
 dall'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,  che
 conferiscono  ad  esse  competenze  legislative  di  tipo  primario e
 funzioni  amministrative  in  materia  di  urbanistica,  tutela   del
 paesaggio, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della
 fauna,  agricoltura,  foreste  e  corpo  forestale, e dall'art. 3 del
 d.P.R. 22 marzo 1974,  n.  279,  che  al  primo  comma  assegna  alle
 Province autonome, ciascuna per il rispettivo territorio, le funzioni
 concernenti   il  Parco  nazionale  dello  Stelvio,  al  quale  viene
 conservata una configurazione unitaria, ed al quarto comma stabilisce
 che  "la  gestione  unitaria  del  parco  e'  attuata   mediante   la
 costituzione  di  un  consorzio  fra  lo  Stato e le due Province, le
 quali, per la parte di  propria  competenza,  provvedono  con  legge,
 previa intesa fra i tre enti".
   Le  procedure  cooperative  disciplinate  dall'art. 3 del d.P.R. n.
 279 del 1974 sono richiamate e fatte salve dall'art. 35 della legge 6
 dicembre 1991, n. 394, a norma del quale,  "per  il  Parco  nazionale
 dello  Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del
 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279". Lo stesso art.  35  aggiunge  che  "le
 intese  ivi  previste  vanno assunte anche con la regione Lombardia e
 devono essere informate ai princi'pi generali della presente legge".
   Le Province autonome lamentano anche la violazione del principio di
 leale cooperazione, giacche'  i  provvedimenti  di  attuazione  dello
 speciale  regime  del  Parco nazionale dello Stelvio non possono - si
 afferma nei ricorsi - coincidere con un atto statale  applicativo  di
 quanto  disposto  per  tutte le aree protette di rilievo nazionale ed
 internazionale dall'art. 21 della legge n. 394 del 1991,  "ma  devono
 consistere  negli  speciali  provvedimenti  di  attuazione del regime
 previsto dalle norme di attuazione dello Statuto, dall'art. 35  della
 legge  quadro n. 394 del 1991 e dall'art. 11 del d.P.C.m. 26 novembre
 1993, adottato a se'guito di  intesa  tra  lo  Stato  e  le  Province
 ricorrenti".
   Secondo  l'art. 11 dell'intesa stipulata in attuazione dell'art.  3
 del d.P.R. n. 279 del 1974 e l'art. 11 del d.P.C.m. 26 novembre 1993,
 "la sorveglianza sul  territorio  del  parco  e'  esercitata,  previa
 convenzione  con  le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale
 dello Stato e, per la parte del parco inclusa nelle Province autonome
 di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale  di  ciascuna
 Provincia autonoma".
   In  conformita'  a  tale disciplina hanno legiferato le ricorrenti.
 La legge della Provincia autonoma di Trento 30 agosto  1993,  n.  22,
 adottata  in conformita' alla menzionata intesa, prevede all'art.  12
 che "la sorveglianza sul territorio del Parco e'  esercitata,  previa
 convenzione  con  le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale
 dello Stato e, per la parte del parco inclusa nelle Province autonome
 di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale  di  ciascuna
 Provincia  autonoma".  La legge della Provincia autonoma di Bolzano 3
 novembre 1993, n. 19,  anch'essa  adottata  in  testuale  conformita'
 all'intesa  raggiunta tra lo Stato, le Province autonome e la Regione
 Lombardia (ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. n. 279  del
 1974  e  dell'art.  35  della  legge  n.  394  del 1991), all'art. 13
 contiene una previsione identica a  quella,  sopra  riportata,  della
 legge della Provincia di Trento, mutuata anch'essa dall'art. 11 della
 menzionata intesa e dall'art. 11 del d.P.C.m. del 26 novembre 1993.
   Le  Province  ricorrenti  avanzano  in  via subordinata una diversa
 doglianza, nell'ipotesi in cui il d.P.C.m.  26  giugno  1997  dovesse
 interpretarsi  come  diretto a disciplinare la sorveglianza nel Parco
 nazionale dello Stelvio limitatamente al territorio non compreso  nei
 confini delle Province autonome.
   Anche alla stregua di questa diversa interpretazione, che ne riduce
 la  portata  circoscrivendola  alla  porzione del Parco dello Stelvio
 compresa nel territorio  della  Regione  Lombardia,  il  d.P.C.m.  26
 giugno  1997 risulterebbe comunque lesivo della sfera di attribuzioni
 delle Province autonome di Trento e Bolzano e del principio di  leale
 cooperazione.   Pur se destinato a produrre effetti all'interno di un
 ente territoriale diverso, le ricorrenti  prospettano  ugualmente  un
 conflitto  di  attribuzione  in  relazione a tale atto: disciplinando
 l'organizzazione  della  sorveglianza  nel  parco,  il  provvedimento
 governativo  impugnato  inciderebbe  unilateralmente  su  un  aspetto
 fondamentale della gestione del parco, in contrasto, ad avviso  delle
 Province  autonome,  con  il  principio della sua gestione unitaria e
 senza la convenzione di cui al  citato  art.  11  del  d.P.C.m.    26
 novembre  1993,  che recepisce la piu' volte menzionata intesa del 27
 marzo 1992.
   2. - Con i ricorsi in epigrafe, le Province autonome  lamentano  la
 lesione della propria sfera di attribuzioni ad opera del d.P.C.m.  26
 giugno  1997,  invocando  i medesimi parametri e formulando doglianze
 del tutto  analoghe.  I  relativi  giudizi  possono  pertanto  essere
 riuniti e decisi con unica sentenza.
   3. - Entrambi i ricorsi devono essere accolti.
   4. - Sullo speciale regime del Parco nazionale dello Stelvio questa
 Corte si e' pronunciata in varie occasioni. Da ultimo, la sentenza n.
 271 del 1997 ha ribadito che "l'adozione di provvedimenti legislativi
 di  tutela  ambientale  suscettibili  di  trovare  applicazione anche
 all'interno (di una porzione) del Parco nazionale dello Stelvio  deve
 essere  preceduta  dalle  necessarie  procedure  di  coordinamento  e
 cooperazione previste, a garanzia della 'configurazione unitaria' del
 parco medesimo dall'art.  3 del d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  279".  E'
 stato   infatti  ripetutamente  chiarito  che  le  prescritte  intese
 realizzano il principio di leale cooperazione tra lo Stato e gli enti
 territoriali interessati rispetto all'esigenza di  omogeneita'  delle
 discipline  concernenti le modalita' della specifica tutela del Parco
 dello Stelvio,  coerentemente  con  la  sua  configurazione  unitaria
 (sentenze n. 302 del 1994; n. 366 del 1992; n. 210 del 1987).
   Tale  configurazione  unitaria,  d'altro canto, viene espressamente
 riconosciuta e fatta salva  dalla  stessa  legge  quadro  sulle  aree
 protette  n.  394  del  1991, richiamata nel preambolo dell'impugnato
 d.P.C.m.  All'art. 35, la menzionata legge quadro ha  sottratto  alla
 disciplina  prevista  per le altre aree protette di rilievo nazionale
 ed internazionale il Parco nazionale dello Stelvio,  confermando  che
 per  esso  si  provvede  in  base  a quanto stabilito dall'art. 3 del
 d.P.R. n. 279 del 1974, e specificando che  le  intese  ivi  previste
 devono essere assunte anche con la Regione Lombardia ed informarsi ai
 princi'pi generali della stessa legge.
   Il  tenore  testuale  del  provvedimento  all'origine  dei presenti
 conflitti non  consente  di  procedere  a  forme  di  interpretazione
 adeguatrice  analoghe  a  quelle  che  precedenti decisioni di questa
 Corte hanno prefigurato  affermando  che,  "sotto  il  profilo  delle
 procedure  d'intesa  previste  dalle  norme di attuazione relative al
 Parco nazionale  dello  Stelvio  ...  il  silenzio  della  legge,  in
 mancanza  di  una  chiara  e univoca volonta' diretta a modificare le
 norme di attuazione, dev'essere interpretato nel senso di  comportare
 in ogni caso l'applicazione delle stesse" (sentenza n. 366 del 1992):
 a  fronte  del disposto dell'art.  1 dell'impugnato d.P.C.m., secondo
 il quale "presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato  ai
 sensi  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, e' dislocato ... un
 coordinamento  territoriale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  per
 l'ambiente",  la  Tabella  B  allegata allo stesso d.P.C.m. 26 giugno
 1997, che definisce il contingente  da  dislocare,  assegna  sessanta
 unita'   di   personale   al   Coordinamento   territoriale  Stelvio,
 precisando, in rubrica, trattarsi di Coordinamenti  territoriali  del
 Corpo  forestale  dello  Stato  per  l'ambiente  "con  circoscrizione
 coincidente con il territorio nei parchi nazionali", con formulazione
 che preclude  all'interprete  una  lettura  conforme  alle  norme  di
 attuazione statutaria.
   La  lettera del provvedimento, adottato unilateralmente dallo Stato
 e  ritenuto  dalle  ricorrenti  lesivo  delle  proprie   attribuzioni
 statutarie,  delinea  un  intervento  destinato  a  spiegare  diretta
 efficacia sull'intero territorio del Parco nazionale  dello  Stelvio,
 in  contrasto  con  gli  artt.  8  e 16 dello statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige, specie sotto il profilo  delle  attribuzioni  in
 materia  di  parchi  e  corpo  forestale  di cui, rispettivamente, ai
 numeri 16) e 21) del citato  art.  8.  Realizzato  senza  seguire  le
 procedure  di  cooperazione  richieste  a tutela della configurazione
 unitaria del parco  dall'art.  3  delle  norme  di  attuazione  dello
 statuto  speciale,  tale  intervento  si appalesa altresi' lesivo del
 principio di leale cooperazione tra lo Stato e gli enti  territoriali
 vincolati  dall'ordinamento  alla  gestione unitaria e coordinata del
 Parco nazionale dello Stelvio.
   Il d.P.C.m. 26 giugno 1997  risulterebbe  lesivo  delle  competenze
 provinciali  costituzionalmente tutelate anche nell'ipotesi in cui si
 dovesse intendere come avente efficacia limitata al territorio  della
 Regione  Lombardia.  Pur circoscritto in via interpretativa l'a'mbito
 di applicazione del decreto, il contrasto con gli invocati  parametri
 infatti  non  verrebbe meno, richiedendo gli stessi, quanto meno, una
 previa convenzione  con  il  Consorzio  per  la  gestione  del  Parco
 nazionale dello Stelvio.
   A  quest'ultimo riguardo, non e' inutile ancora una volta ricordare
 che, in attuazione dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. n.  279  del
 1974  -  a norma del quale "la gestione unitaria del parco e' attuata
 mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le  due
 province"  - e' stata stipulata in data 27 marzo 1992 l'intesa tra il
 Ministero dell'ambiente, le Province autonome e la Regione  Lombardia
 avente  ad  oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale
 dello Stelvio, recepita con d.P.C.m. 26 novembre 1993.  Tale  intesa,
 all'art.  11,  prevede  che  la sorveglianza sul territorio del parco
 (affidata  al  Corpo  forestale  provinciale  di  ciascuna  Provincia
 autonoma  per  la  parte  del  parco  inclusa  nel  territorio  delle
 medesime) sia esercitata dal  Corpo  forestale  dello  Stato  "previa
 convenzione  con  le amministrazioni interessate" (v. anche l'art. 11
 del d.P.C.m.  26 novembre 1993).
   Il contrasto con lo statuto e le invocate norme di  attuazione,  da
 un   lato,  e  la  contestuale  violazione  del  principio  di  leale
 cooperazione, dall'altro, rendono l'impugnato  provvedimento  statale
 lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite delle Province
 autonome ricorrenti.
   Rimane assorbita ogni ulteriore censura.