ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 37  della
 legge   6   dicembre   1971,   n.  1034  (Istituzione  dei  Tribunali
 amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero  4  del
 regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico
 delle leggi sul Consiglio di Stato) promossi con due ordinanze emesse
 il 21 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio  -
 sez.  III  ter  -  sui  ricorsi  proposti dalla Federazione nazionale
 trasporti pubblici locali e dal Consorzio  azienda  trasporti  Veneto
 orientali  contro  il  Ministero del tesoro ed altra, iscritte ai nn.
 694 e 695 del registro ordinanze 1998  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Visti   gli   atti  di  costituzione  della  Federazione  nazionale
 Trasporti Pubblici Locali e del Consorzio  Azienda  Trasporti  Veneto
 Orientali,   nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  25  maggio  1999  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
   Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio -
 Sezione III ter - con ordinanze del 21 maggio 1998 (r.o.  nn.  694  e
 695  del  1998)  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e
 113 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
 dei tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma,
 numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del
 testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato), nella parte in cui
 stabiliscono  che  i  ricorsi  diretti  ad   ottenere   l'adempimento
 dell'obbligo   dell'autorita'   amministrativa  di  conformarsi  alle
 decisioni  pronunciate  dagli  organi  di  giustizia   amministrativa
 possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in
 giudicato  e  non  anche  con  riferimento a sentenze di primo grado,
 esecutive e non sospese dal giudice di appello,  ma  non  passate  in
 giudicato;
     che,  ad avviso del giudice a quo le norme anzidette violerebbero
 gli  artt.  3,  24,  103  e  113  della   Costituzione,   in   quanto
 l'effettivita'    della    tutela   giudiziaria   esecutiva   sarebbe
 procrastinata in modo irragionevole tanto piu' se  comparata  con  le
 misure   esecutive  proprie  della  tutela  cautelare;  traducendosi,
 inoltre,  nella  violazione  del  principio  di  uguaglianza   stante
 l'ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile
 immediatamente  esecutiva  anche in mancanza di giudicato, e chi, pur
 avendo ottenuto  una  sentenza  esecutiva  amministrativa,  non  puo'
 esperire il ricorso per ottemperanza;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  il  quale  si  e'  riportato  alle  difese   gia'   svolte
 nell'analogo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 406 del 1998;
     che  si  sono,  altresi',  costituite  le parti private, le quali
 hanno condiviso le ragioni dedotte dal giudice  a quo  nell'ordinanza
 di rimessione.
   Considerato  che  le  due  ordinanze  sollevano identica questione,
 sicche'  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti   per   essere   decisi
 congiuntamente;
     che  identica  questione  di  legittimita' costituzionale e' gia'
 stata rimessa alla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza  n.
 406 del 1998;
     che  non  sono  stati  addotti motivi nuovi e diversi che possano
 indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.