ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) promossi con due ordinanze emesse il 21 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sez. III ter - sui ricorsi proposti dalla Federazione nazionale trasporti pubblici locali e dal Consorzio azienda trasporti Veneto orientali contro il Ministero del tesoro ed altra, iscritte ai nn. 694 e 695 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti gli atti di costituzione della Federazione nazionale Trasporti Pubblici Locali e del Consorzio Azienda Trasporti Veneto Orientali, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione III ter - con ordinanze del 21 maggio 1998 (r.o. nn. 694 e 695 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato; che, ad avviso del giudice a quo le norme anzidette violerebbero gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto l'effettivita' della tutela giudiziaria esecutiva sarebbe procrastinata in modo irragionevole tanto piu' se comparata con le misure esecutive proprie della tutela cautelare; traducendosi, inoltre, nella violazione del principio di uguaglianza stante l'ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile immediatamente esecutiva anche in mancanza di giudicato, e chi, pur avendo ottenuto una sentenza esecutiva amministrativa, non puo' esperire il ricorso per ottemperanza; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale si e' riportato alle difese gia' svolte nell'analogo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 406 del 1998; che si sono, altresi', costituite le parti private, le quali hanno condiviso le ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione. Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che identica questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata rimessa alla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 406 del 1998; che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.