LA CORTE DI APPELLO
   In seguito a richiesta di archiviazione proposta dal P.M.M. in data
 3  agosto  1998 per essere gli imputati in epigrafe non imputabili in
 quanto infraguattordicenni, il  g.i.p.  presso  il  tribunale  per  i
 minorenni  pronunciava  sentenza di non luogo a procedere trattandosi
 di persone non imputabili.
   Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati  deducendo  la
 violazione della legge delega con riferimento all'art. 26, d.P.R.  n.
 448/1988,  poiche'  il  difetto di imputabilita' non rientrava tra le
 cause legittimatrici di una pronuncia di non luogo a  procedere  come
 risultava  palese anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
 41/1993, che aveva dichiarato l'incostituzionalita' della norma nella
 parte in cui prevedeva che il giudice delle indagini potesse emettere
 tal genere di sentenza in caso di soggetto non imputabile.
   In realta', ai sensi dell'art. 97 c.p.,  la  situazione  anagrafica
 dell'infraquattordicenne  comportava  l'impossibilita'  di costituire
 validamente il rapporto processuale di guisa che la relativa  notitia
 criminis  doveva  immediatamente  e,  prima  di ogni altra pronuncia,
 essere archiviata.
   La prospettata soluzione avrebbe consentito di evitare l'iscrizione
 al casellario giudiziale della pronuncia la quale, ex artt. 26,  cit.
 d.P.R.  e  686  c.p.p.,  conseguiva  automaticamente al provvedimento
 impugnato.
   All'odierna udienza camerale le parti concludevano come da verbale.
   Premette la Corte che, secondo il costante orientamento della Corte
 di legittimita', pur  con  qualche  dissonante  pronuncia  di  merito
 (procura della Republica dell'Aquila del 23 gennaio 1993), l'art. 26,
 d.P.R.    22 settembre 1988, n. 448, impone al giudice che accerti la
 minore eta' del soggetto l'obbligo  di  pronunciare,  immediatamente,
 anche  d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di
 non luogo a procedere per non imputabilita'.
   La ratio della norma va  individuata  nell'esigenza  dell'immediata
 declaratoria  della  non  imputabilita',  senza  distinzioni tra fase
 procedimentale e fase processuale (percio' il termine imputato sembra
 essere usato impropriamente), vertendosi in tema di minore eta'  che,
 essendo  ablativa  di  ogni  potere  di azione e di giurisdizione nei
 confronti della persona che non ha la legittimatio ad  causam,  rende
 illegittimo  qualsiasi  provvedimento diverso, e abnorme il mantenere
 aperto un rapporto preprocesuale che non doveva mai essere instaurato
 (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 29 luglio 1997, n. 1604).
   Nella suddetta materia  non  pare  abbia  concretamente  inciso  la
 richiamata  pronuncia  della  Corte  costituzionale la quale, come si
 evince dal  tenore  della  motivazione  della  stessa,  e'  riferita,
 piuttosto,  alle  diverse cause di non imputabilita', non presunte ex
 lege bensi da  accertare  caso  per  caso,  le  quali  consentono  il
 ricorrere,  in  alternativa,  ex  art.  129  c.p.p., ad una pronuncia
 assolutoria di merito, di guisa che, in tali casi, la privazione  del
 dibattimento  e  della conseguente possibilita' di esercitare appieno
 il  diritto  alla  prova  sul  merito  della  regiudicanda   comporta
 un'irragionevole   compressione  del  diritto  di  difesa,  evenienza
 nemmeno ipotizzabile nel caso di imputato infraquattordicenne perche'
 la  mancanza  di  eta'  minima  non  consente  in   alcun   modo   la
 instaurazione  del  rapporto  processuale  e,  pertanto, la pronuncia
 sull'imputabilita', collegata ad una causa presunta ex lege, non puo'
 non precedere qualsiasi altra pronuncia.
   Da tali premesse discende che  la  questione  dell'adozione,  quale
 formula  piu'  appropriata  in  caso  di  minore infraquattordicenne,
 dell'archiviazione o della sentenza di non  luogo  a  procedere  puo'
 avere  una  mera  valenza  terminologica a condizione che si rimarchi
 come, in entrambi i casi, trattasi di pronuncia resa  prima  di  ogni
 altra   e   senza  la  possibilita'  di  instaurazione  del  rapporto
 processuale.
   Ne consegue, allora, che in  nessun  caso  puo'  essere  consentita
 l'iscrizione  della  pronuncia  stessa  nel  casellario giudiziale in
 quanto, prescindendo del tutto la decisione in argomento da qualsiasi
 accertamento sulla sussistenza del fatto e  sulla  sua  riferibilita'
 oggettiva o soggettiva al minore, comporterebbe il verificarsi di una
 ingiustificata    disparita'    di    trattamento   tra   il   minore
 infraquattordicenne, che  in  ogni  caso  sopporterebbe  l'iscrizione
 della  pronuncia  nel  casellario anche se, in ipotesi, sia del tutto
 estraneo all'addebito contestatogli e quello maggiore di tale eta' al
 quale, viceversa, non sarebbe preclusa la  dimostrazione  nel  merito
 dell'infondatezza dell'addebito.
   Ne'  il sistema puo' trovare composizione privilegiando l'adozione,
 quale strumento  piu'  appropriato  a  sancire  la  superfluita'  del
 processo     in     caso     di    notitia    criminis    riguardante
 l'infraquattordicenne,  dell'archiviazione,  perche'  resterebbe  pur
 sempre  necessaria  la  sentenza  di n.l.p. nell'ipotesi in cui della
 minore  eta'  ci  si  accorga  soltanto  nel   corso   del   processo
 allorquando,   per  il  principio  di  irretrattabilita'  dell'azione
 penale, sarebbe, comunque, preclusa l'archiviazione; in tal  caso,  a
 parita'  di  condizioni,  l'iscrizione  o  meno  della  pronuncia nel
 casellario  resterebbe  affidata  al  dato  temporale,  fortuito   ed
 accidentale, relativo al momento della scoperta dell'eta' del minore.
   Per altro verso il sistema sembra far discendere, quale conseguenza
 automatica  della  sentenza  di  non doversi procedere per difetto di
 imputabilita' ex art. 26 cit. d.P.R.,  l'iscrizione  della  pronuncia
 nel casellario giudiziale ed, in ogni caso, pur a voler ammettere una
 discrezionalita'   nell'iscrizione   della   pronuncia   stessa,   la
 questione, ex art.  690  c.p.p.,  sarebbe  pur  sempre  demandata  al
 tribunale  del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale
 e non, dunque, all'autorita' procedente a carico del minorenne.
   Ed allora non  manifestamente  infondata  appare  la  questione  di
 costituzionalita'  della  norma  di  cui  all'art.  686  c.p.p.,  per
 contrasto con gli artt.  3 e 24 della Costituzione,  nella  parte  in
 cui  non  prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia
 luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n.  448/1988,
 sia  collegata  alla sussistenza di una causa di non imputabilita' ex
 lege quale quella relativa al minore  infraquattordicenne,  la  quale
 rende  impossibile,  ab initio, la costituzione di un valido rapporto
 processuale.