ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 della  Regione  Siciliana,  approvata  il  19  giugno  1997,  recante
 "Interventi  per  la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e
 disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste", promosso con
 ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana,
 notificato  il  28 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 5 luglio
 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1997.
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice  relatore
 Massimo Vari;
   Udito  l'Avvocato  dello  Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e   depositato,   il
 Commissario   dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha  proposto
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge
 approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta del 19
 giugno 1997 (Interventi per la campagna di  meccanizzazione  agricola
 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).
   Secondo  il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe "il fine
 di  sanare  indirettamente  rapporti  di   lavoro   instauratisi   in
 violazione   di  preesistenti  norme  regionali,  che  imponevano  ai
 consorzi  di  bonifica  l'assoluto  divieto  di   assunzioni,   sotto
 qualsiasi  forma,  di  nuove  unita' di personale (art. 3 della legge
 regionale n. 49 del 1981)".
   Nel ritenere  la  disposizione  denunciata  "censurabile  sotto  il
 profilo  del  mancato rispetto del principio di buon andamento di cui
 all'art.  97 della Costituzione", il Commissario dello Stato  ravvisa
 anche un vulnus all'art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore
 regionale  omesso  di  quantificare  l'onere e di indicare i mezzi di
 copertura.
   2. - Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello
 Stato   per   la   Regione   Siciliana,   rappresentato   e    difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha chiesto che, in ordine al
 giudizio  in  epigrafe,  venga  dichiarata  cessata  la  materia  del
 contendere,  in  quanto  il  Presidente della Regione Siciliana, dopo
 l'instaurazione del giudizio stesso, ha  promulgato  parzialmente  la
 delibera  impugnata,  divenuta  legge regionale 2 luglio 1997, n. 20,
 con omissione della disposizione censurata.
                         Considerato in diritto
   Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con  gli
 artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art. 2 della legge
 approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  19  giugno 1997,
 recante "Interventi  per  la  campagna  di  meccanizzazione  agricola
 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste".
   Come   gia'   accennato   nelle  premesse  in  fatto,  la  delibera
 legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalita' del
 Commissario dello Stato e'  stata  promulgata  dal  Presidente  della
 Regione   Siciliana,  con  omissione  della  disposizione  impugnata,
 divenendo  la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in Gazzetta Ufficiale della
 Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32).
   Pertanto, conformemente  alla  costante  giurisprudenza  di  questa
 Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la
 materia del contendere.