ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 341 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997  dal  pretore
 di  Tolmezzo  nei  procedimenti  penali  riuniti  a carico di Massimo
 Cassan, iscritta al n. 69 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
 dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  14 luglio 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che nel corso  di  un  procedimento  penale  promosso  con
 l'imputazione  di  oltraggio,  il  pretore di Tolmezzo, con ordinanza
 emessa il 9 ottobre 1997,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  341 del codice penale, in riferimento agli
 artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25,  secondo
 comma,  27,  terzo  comma,  28,  49,  54  e  97,  primo  comma, della
 Costituzione;
     che   il   giudice   rimettente   dubita    della    legittimita'
 costituzionale:  a) della configurazione dell'oltraggio a un pubblico
 ufficiale come autonomo reato, anziche' quale aggravante del reato di
 ingiuria;  b)  in  subordine,  del  tipo  e  dell'entita'  della pena
 stabiliti per tale reato, a causa della mancata previsione della pena
 pecuniaria in  alternativa  a  quella  detentiva,  e  del  regime  di
 procedibilita' d'ufficio anziche' a querela di parte;
     che  il  pretore  di  Tolmezzo  ricorda che sono state piu' volte
 dichiarate non fondate  (sin  dalla  sentenza  n.  109  del  1968)  o
 manifestamente  infondate  (tra le molte, ordinanze n. 165 del 1980 e
 n. 134 del 1983) analoghe questioni di  legittimita'  costituzionale,
 ma   ritiene,   tenuta  presente  la  sopravvenuta  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale dello stesso art. 341 cod.  pen.  nella
 parte  in cui prevedeva la pena di mesi sei di reclusione come minimo
 edittale (sentenza n. 341  del  1994),  di  sollevare  nuovamente  la
 questione  proponendo  numerosi  profili  per  i quali, a suo avviso,
 sarebbe in contrasto con la  Costituzione  la  piu'  incisiva  tutela
 dell'onore  del  pubblico  ufficiale  rispetto  a  quella degli altri
 cittadini.
   Considerato che, successivamente  all'ordinanza  con  la  quale  e'
 stata  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale, l'art.
 341 del codice penale e' stato abrogato con l'art. 18, comma 1, della
 legge 25 giugno  1999,  n.  205,  nel  contesto  di  una  piu'  ampia
 normativa  di  delega  al  Governo  per  la depenalizzazione di reati
 considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario;
     che,  essendo  venuta   meno   la   disposizione   incriminatrice
 denunciata,  in  forza  della  quale  il  giudice  rimettente procede
 penalmente,  deve  essere  nuovamente  valutata  la  rilevanza  della
 questione nel giudizio principale;
     che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.